La semplificazione della rateazione dei debiti tributari

il decreto sulle semplificazioni fiscali è intervenuto ulteriormente in materia di riscossione dei tributi, agevolando le procedure di rateazione a favore del contribuente: uno sguardo sulle nuove regole

I commi 2 e 3, dell’articolo 1, del D.L. n.16 del 2 marzo 2012 riscrivono le regole della rateazione del debito tributario, così da assicurare una maggiore flessibilità per il contribuente/debitore.

Tali disposizioni intervengono sull’istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica (art. 19 del DPR 602/1973) proponendo, come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento:

a) la possibilità di piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità oggi ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa);

b) l’esclusione dalla decadenza del beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive; la decadenza opererebbe solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;

c) l’impossibilità di iscrizione di ulteriori ipoteche oltre quelle eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione.

La norma, fa salvi i piani di rateazione a rata costante (per somme iscritte a ruolo) concessi prima dell’introduzione della disposizione; inoltre essa prevede che da una dilazione a rata costante si può passare ad una a rata crescente, in caso di peggioramento della condizione economica del debitore.

 

I crediti di natura patrimoniale

Ai sensi del comma 4, dell’articolo 1, del D.L.n.16 del 2 marzo 2012, al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.

La disposizione configura, in particolare, la facoltà per gli enti in questione di accordare, su istanza dei debitori, forme di articolazione del rimborso dei debiti, a rate costanti o variabili, anche in presenza di contenzioso.

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica al provvedimento, dal punto di vista degli effetti finanziari la norma appare neutrale, in quanto non comporta alcuna decurtazione dell’ammontare del debito, né la rinuncia all’applicazione degli interessi sulle singole rate, siano esse costanti o variabili, lasciando in ogni caso impregiudicata la possibilità per l’Ente creditore di ricorrere ad alternative forme coattive di riscossione.

 

Certificazione dei carichi pendenti

L’art. 38, c. 2, per. 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, viene modificato dall’art. 1, comma 5, del D.L.n.16 del 2 marzo 2012, aggiungendo dopo le parole: “all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, le seguenti: “;costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili”.

Si tratta di una disposizione volta a consentire che il contribuente ammesso alla rateizzazione del proprio debito tributario non venga considerato inadempiente e pertanto escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

In particolare, non si intendono scaduti ed esigibili, ai fini della suddetta disciplina, i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente sia in regola con i pagamenti. La norma, avente carattere ordinamentale, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Sono fatti, tuttavia, salvi i comportamenti assunti dalle stazioni appaltanti, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, in coerenza con le previsioni del comma 5.

 

D.L. SEMPLIFICAZIONI: ULTERIORI INTERVENTI SULLA RISCOSSIONE

Prima delle modifiche apportate dal cd. Decreto Sviluppo – D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, pubblicato ed in vigore dal successivo 14 maggio (art. 7 c. 2 lett. u) -, in forza di quanto previsto dall’art. 3-bis del D.Lgs.n.462/97, le somme dovute e da versare spontaneamente, potevano così essere rateizzate:

  • se non superiori a 2000 €, in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo. Il provvedimento è concesso dall’ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso (la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione);

  • se superiori a 2000 €, in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, senza istanza, in automatico;

  • se superiori a 5000 €,in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, senza istanza, in automatico.

 

Se le somme dovute sono superiori a 50.000 €, il contribuente può accedere al beneficio solo dietro presentazione di idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno.

Basta il mancato pagamento anche di una sola rata a comportare la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

Se è stata prestata garanzia, qualora il contribuente o il garante non versino l’importo dovuto entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi a carico dei soggetti sopra indicati.

Le regole sopra viste trovano applicazione anche alle somme da versare, superiori a 500 €, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista per i redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a 500 € è necessaria l’autorizzazione dell’ufficio e la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il D.L. 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, in Legge 12 luglio 2011, n. 106 (art. 7 c. 2 lett. u) ha disposto che le somme dovute sia per la liquidazione che per il controllo formale della dichiarazione – indipendentemente dall’importo e comunque entro i 50 mila € – possono essere così rateizzate:

  • fino a 5.000 €, massimo di 6 rate trimestrali di pari importo;

  • superiori a 5.000 €,in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo;

 

Non è più quindi necessario dimostrare all’ufficio la temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, per gli importi non superiori a 2.000 €.

Resta fermo che il contribuente è tenuto a garantire gli importi elevati. Infatti, la garanzia è necessaria solo se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 €, sul totale delle somme dovute, dedotto l’importo della prima rata, con le regole e modalità indicate per il vecchio sistema.

Inoltre, le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto, così che il contribuente può pianificare la rateazione, anche al fine di evitare la produzione (ed i relativi costi) della garanzia.

Le disposizioni sopra si applicano anche alle somme da versare, indipendentemente dall’importo, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista per i redditi soggetti a tassazione separata.

Da ultimo, l’art. 10, c. 13-decies, del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in legge n.214 del 22 dicembre 2011, è intervenuto sull’art.3-bis, del D.Lgs.n.462/97, eliminando l’obbligo della garanzia nelle ipotesi in cui l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore ad € 50.000.

Inoltre, il mancato pagamento della prima rata, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 471/97 (30%), commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali.

L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, entro il termine di pagamento della rata successiva.

 

Il D.L. semplificazioni

Con il comma 1 dell’articolo 1, del D.L. n.16 del 2 marzo 2012, viene abrogato il comma 7 dell’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

In particolare il citato comma 7 stabilisce che – in caso di decadenza dalla rateazione, prevista per il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità – il debito residuo non può più essere oggetto di ulteriore rateazione.

Con la soppressione del citato comma 7, qualora il contribuente decada dal beneficio derivante dalla rateazione, all’atto della ricezione della cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo potrà richiedere all’agente della riscossione la dilazione prevista dall’art.19 del DPR 602 del 1973, favorendo quindi l’adesione spontanea anche nei casi di momentanea difficoltà.

 

8 marzo 2012

Roberta De Marchi