La Cassazione e l'applicazione delle sanzioni tributarie

una recente ed interessante sentenza della suprema Corte in tema di sanzioni tributarie

Ordinanza n. 29401 del 28 dicembre 2011 (ud 6 dicembre 2011) – della

Cassazione Civile, Sez. V – Pres. MERONE Antonio – Est. IACOBELLIS Marcello

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.C., elett.te dom.to in Roma, al viale Bruno Buozzi n. 102, presso lo

studio dell’avv. FRANSONI GUGLIELMO, dal quale è rapp.to e difeso,

unitamente all’avv. Pasquale Russo, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12. presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale

della Toscana n. 60/2006/14 depositatali 12/6/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno

6/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. Iannelli.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.M.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello

proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Livorno n.

26/2/2004 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso

di accertamento n. (OMISSIS) Irpef 1998. Per quanto rileva ai fini

dell’impugnativa, la CTR riteneva applicabili le sanzioni ed escludeva la

ricorrenza della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8,

attese le precise indicazioni in ordine alla indicazione delle plusvalenze,

contenute nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione del redditi per

l’anno 1998. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività

difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art.

380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 6/12/2011 per

l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo

alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione

del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma

1, n. 3, laddove la CTR ha escluso la sussistenza di obiettive situazioni di

incertezza sulla base delle sole istruzioni ministeriali.

La censura è fondata alla luce dei principi espressi da questa Corte

secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme

tributarie, l’incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di

esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria,

postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto

e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed

equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento

d’interpretazione normativa, riferibile al giudice, unico soggetto

dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la

ragionevolezza di una determinata interpretazione (Sez. 5, Sentenza n. 24670

del 28/11/2007); tenendo altresì conto che l’Amministrazione finanziaria non

ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di

fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si

trovano su un piano di parità, per cui la ed interprelazione ministeriale,

sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola nè i

contribuenti nè i giudici, nè costituisce fonte di diritto (Sez. 5, Sentenza

n. 21154 del 06/08/2008). Di talchè deve affermarsi che le istruzioni

ministeriali per la dichiarazione dei redditi non costituiscano elemento

sufficiente ad escludere la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 8

cit.. Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di ricorso.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto;

non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, va accolto il

ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n.

(OMISSIS) Irpef 1998 limitatamente alla irrogazione di sanzioni.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione

delle spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa

la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito

accoglie il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di

accertamento n. (OMISSIS) Irpef 1998 limitatamente alla irrogazione di

sanzioni, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011