Ordinanza n. 29401 del 28 dicembre 2011 (ud 6 dicembre 2011) - della
Cassazione Civile, Sez. V - Pres. MERONE Antonio - Est. IACOBELLIS Marcello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio - Presidente
Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.M.C., elett.te dom.to in Roma, al viale Bruno Buozzi n. 102, presso lo
studio dell'avv. FRANSONI GUGLIELMO, dal quale è rapp.to e difeso,
unitamente all'avv. Pasquale Russo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12. presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO che lo rappresenta e difende per legge;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale
della Toscana n. 60/2006/14 depositatali 12/6/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno
6/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Iannelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da D.M.C. contro l'Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello
proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Livorno n.
26/2/2004 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l'avviso
di accertamento n. (OMISSIS) Irpef 1998. Per quanto rileva ai fini
dell'impugnativa, la CTR riteneva applicabili le sanzioni ed escludeva la
ricorrenza della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8,
attese le precise indicazioni in ordine alla indicazione delle plusvalenze,
contenute nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione del redditi per
l'anno 1998. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività
difensiva ha svolto l'intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art.
380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del 6/12/2011 per
l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo
alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione
del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma
1, n. 3, laddove la CTR ha escluso la sussistenza di obiettive situazioni di
incertezza sulla base delle sole istruzioni ministeriali.
La censura è fondata alla luce dei principi espressi da questa Corte
secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme
tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di
esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria,
postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto
e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed
equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento
d'interpretazione normativa, riferibile al giudice, unico soggetto
dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la
ragionevolezza di una determinata interpretazione (Sez. 5, Sentenza n. 24670
del 28/11/2007); tenendo altresì conto che l'Amministrazione finanziaria non
ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di
fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si
trovano su un piano di parità, per cui la ed interprelazione ministeriale,
sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola nè i
contribuenti nè i giudici, nè costituisce fonte di diritto (Sez. 5, Sentenza
n. 21154 del 06/08/2008). Di talchè deve affermarsi che le istruzioni
ministeriali per la dichiarazione dei redditi non costituiscano elemento
sufficiente ad escludere la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 8
cit.. Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di ricorso.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto;
non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, va accolto il
ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n.
(OMISSIS) Irpef 1998 limitatamente alla irrogazione di sanzioni.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione
delle spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito
accoglie il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di
accertamento n. (OMISSIS) Irpef 1998 limitatamente alla irrogazione di
sanzioni, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011