L'integrazione di fatture da non residenti a breve sarà obbligatoria

dal 17 marzo il committente italiano che riceve da un soggetto U.E. una prestazione “generica”, sarà obbligato ad integrare la fattura ricevuta e non dovrà più emettere autofattura

Tra pochi giorni (in particolare, dal prossimo 17 marzo), il committente italiano che riceve da un soggetto UE una prestazione “generica”, sarà obbligato ad integrare la fattura ricevuta, non dovrà, quindi, più emettere l’autofattura.

Le nuove disposizioni introdotte dalla Legge comunitaria 2010 (Legge n. 217 del 15.12.2011), entreranno in vigore tra poco tempo, in particolare dal 17.03.2012.

Occorre, pertanto, cominciare a tenerne conto, in tal senso si inserisce la circolare n. 33 del 15.02.2012, emessa dalla Lega italiana Calcio professionistico, per informare i sodalizi sportivi, le società e così via, ma che, invero, interessa tutti i contribuenti.

Momento impositivo delle prestazioni di servizi con soggetti non residenti: Integrazione fattura

Come premesso, la citata Legge n. 217/2011 (Legge Comunitaria 2010) ha introdotto nuove disposizioni ai fini IVA concernenti, tra l’altro:

– Una differente individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi

con soggetti non residenti;

– l’obbligo da parte del committente italiano di integrare la fattura emessa dal prestatore non residente, in luogo dell’autofattura.

Riguardo l’individuazione del momento impositivo, è stata modificata la disposizione relativa all’individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi cd. “generiche” effettuate con soggetti non residenti (art. 7-ter D.P.R. n. 633/72).

Il momento impositivo di tali prestazioni, sia quando sono rese da un soggetto residente sia quando sono rese da un soggetto non residente (UE o extra UE), viene ora individuato nel momento di ultimazione delle stesse, non più rilevando quello del pagamento del corrispettivo.

Qualora il corrispettivo sia pagato prima del momento di ultimazione della prestazione, questa si considera effettuata alla data del pagamento, limitatamente all’importo pagato.

Se le prestazioni hanno carattere periodico e continuativo, il momento impositivo viene individuato alla data di maturazione dei corrispettivi.

Se tali prestazioni sono rese in maniera continuativa per un periodo superiore ad un anno e senza pagamenti anticipati, il momento di effettuazione delle prestazioni stesse viene individuato al termine di ciascun anno solare fino a che non viene posta fine alla loro ultimazione.

Sempre dal 17.03.2012 è stata modificata la modalità di assolvimento dell’IVA per le medesime prestazioni “generiche” ricevute da soggetti UE, prevedendo, anziché l’emissione dell’autofattura, l’integrazione della fattura ricevuta analogamente a quanto già avviene per gli acquisti di beni intracomunitari.

Pertanto, sottolinea la suddetta circolare, il committente italiano che riceve da un soggetto UE una prestazione “generica”, non deve più emettere autofattura ma è obbligato ad integrare la fattura ricevuta nei termini e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. 30.08.1993, n. 331.

Quanto poi alla registrazione, in considerazione dell’applicazione dell’art. 47, la fattura del prestatore Ue, previa integrazione, va annotata entro il mese di ricevimento oppure anche dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese distintamente nel registro delle vendite.

La fattura deve, inoltre, essere annotata, nei medesimi termini, anche nel registro degli acquisti con riferimento, rispettivamente, al mese di ricevimento o di emissione.

Tuttavia, prosegue ulteriormente il documento dottrinale, detta modalità è applicabile soltanto alle prestazioni “generiche” ricevute da soggetti UE, mentre permane l’obbligo di autofattura per tutti gli acquisti di servizi di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies DPR n. 633/72 e, cioè, per le prestazioni relative ai beni immobili, ai servizi di ristorazione ed ai contratti di locazione a breve termine nonché per le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, ricreativi, scientifici. Infine, viene affermato che l’obbligo di autofattura permane per tutti i servizi prestati da soggetti non comunitari.

Esempio di integrazione fattura per acquisti intracomunitari

Annotazione da apporre in uno spazio libero della fattura di acquisto ricevuta:

 

Integrazione fattura intra UE ai sensi del D.L. n. 331 del  30 agosto 1993

 

Fattura n…….. del ……..(il n.ro fattura da inserire è quello progressivo delle fatture emesse dal soggetto italiano acquirente che integra la fattura ricevuta)

 

Imponibile      euro 1.000,00

 

Iva 21%          euro   210,00

 

Totale Fattura euro 1.210,00

 

Nota: Se, invece, si tratta di importi esenti o esclusi da Iva, occorre apporre i relativi estremi.

 

 

Sulla stessa fattura integrata va poi apposto anche il numero progressivo di registrazione inserito nel registro delle fatture di acquisto.

 

29 febbraio 2012

Vincenzo D’Andò