Con sentenza n. 26172 del 6 dicembre 2011 (ud. 30 settembre 2011) la Corte di Cassazione ha confermato – anche in vigenza del vecchio ravvedimento operoso di cui all’art. 48, del D.P.R.n.633/72 – che l’inizio di controlli inficia la validità dell’istituto.
Il fatto
Il giudice di merito ha ritenuto che nella specie si fosse perfezionato il c.d. ravvedimento operoso previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 48, c. 1, nel testo applicabile ratione temporis, in quanto la regolarizzazione era avvenuta nel termine ivi stabilito, non assumendo rilievo il fatto che il pagamento della prescritta soprattassa fosse avvenuto in un secondo momento (il 13 aprile 1994), dopo l'inizio della verifica della Guardia di finanza (l'8 febbraio 1994).
La sentenza
La Corte ribadisce il principio secondo il quale, “nel vigore dell'ora abrogato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 48, nel testo (applicabile nella fattispecie ratione temporis) anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 31 maggio 1994, n. 330, art. 1, (convertito nella L. n. 473 del 1994), affinchè - in luogo della prevista pena pecuniaria - sia applicabile la soprattassa ivi prevista, occorre, oltre all'effettuazione dell'adempimento omesso, anche il contestuale versamento della detta soprattassa, che rappresenta quindi elemento costitutivo ai fini del perfezionamento della regolarizzazione, il quale deve quindi interven