Fatturazione beni significativi, IVA e contratto d'appalto, distruzione di beni con consegna a terzi

i casi pratici della vita professionale risolti dal dott. Antonio Gigliotti

QUESITO N. 1: Fatturazione beni significativi

Il decreto Sviluppo ha previsto che le imprese che eseguono i lavori di ristrutturazione edilizia (detraibili dall’Irpef al 36%) non devono più indicare il costo della manodopera impiegata nelle fatture emesse. Questo comporta delle modifiche per la cessione di beni significativi?

 

RISPOSTA

L’articolo 7, comma 1, lettera b della legge 23 dicembre 1999, n. 488 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

La Circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 9, ha chiarito che l’agevolazione in esame si applica soltanto alle prestazioni di servizi mentre le cessioni di beni sono sottoposte all’aliquota ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto d’appalto”.

A questa regola, il legislatore, ha, però, previsto una eccezione nell’ipotesi in cui, nella realizzazione dell’intervento, siano impiegati beni di “valore significativo” la cui individuazione è stata effettuata con Decreto del Ministro delle Finanze del 29/12/1999.

L’aliquota IVA del 10 % si può applicare ai beni, precedentemente elencati, soltanto fino a concorrenza dell’ammontare della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. Questo meccanismo comporta, di fatto, che, se il valore del bene “significativo” non supera il 50 % di quello complessivo dell’intervento, quest’ultimo risulta interamente agevolato.

 

Se nell’ambito degli interventi di manutenzione si utilizzano beni di valore significativo, nella fattura si indicano, distintamente:

  • il corrispettivo del servizio, al netto del valore dei beni significativi;

  • la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l’aliquota Iva ridotta (10%);

  • l’eventuale parte residua del valore dei beni stessi soggetta all’aliquota del 21%.

 

Il Decreto sviluppo ha modificato la fatturazione circa le opere di ristrutturazione che usufruiscono dell’agevolazione del 36%. Al contrario per la fatturazione dei beni significati non è stata apportata alcuna modifica l’impresa deve continuare a evidenziare in fattura la descrizione e il valore degli eventuali beni significativi forniti per l’esecuzione dell’intervento.

 

QUESITO N. 2: Iva e contratto di appalto

Una società che svolge attività edile ha emesso delle fatture relative ad un contratto di appalto. Le opere relative a tale contratto sono state effettuate prima del 17 settembre, ma il pagamento è avvenuto dopo. Quale aliquota Iva si applica?

 

RISPOSTA

Quando sono poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, occorre “fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare” (risoluzione 220/E/2007).

Il contratto si può qualificare come cessione di beni (cessione con posa in opera) se il programma negoziale ha quale “scopo principale la cessione di un bene”, mentre l’esecuzione dell’opera è diretta esclusivamente ad “adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura”. Nei contratti di fornitura con posa in opera, la posa effettuata “direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese”, non è soggetta autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale (articolo 12, comma 1, Dpr 633/72), ma ha “una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene”.

Al contrario, il contratto si considera prestazione di servizi (appalto) se la volontà contrattuale è quella di “addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera”.

Si ha un contratto di appalto ogni qualvolta l’assuntore si impegni a consegnare prodotti con caratteristiche completamente diverse da quelli fabbricati in serie. A differenza della compravendita o della fornitura con posa in opera, nei contratti di appalto l’obbligazione di “fare” prevale su quella di “dare”, con conseguente prevalenza del lavoro sui beni consegnati.

Dato che il contratto di appalto viene considerato una prestazione di servizi bisogna applicare la regola prevista dall’art. 6 D.p.r. 633/72 secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento (e nella misura in cui esso avviene). Alle opere indicate nel quesito si dovrà quindi applicare l’aliquota del 21%.

 

QUESITO N. 3: Distruzione beni con consegna a terzi

Un commerciante di materiale edile detiene in magazzino una quantità di beni obsoleti che intende eliminare mediante consegna a terzi autorizzati. E’ necessaria una procedura specifica?

 

RISPOSTA

Il D.P.R. 441/1997 detta dei criteri di accertamento, prevedendo che i verificatori se non rinvengono, presso i luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa, dei beni la cui esistenza è desumibile da idonea documentazione, possono presumere che tali beni siano stati ceduti. L’art. 1, c. 2, D.P.R. 441/1997 prevede la non operatività della presunzione se il contribuente dimostra che i beni non sono presenti nel luogo di esercizio dell’attività poiché sono stati impiegati nella produzione. Di conseguenza si dovranno dimostrare: le modalità di trasformazione; se sono andati perduti o sono stati distrutti; se sono stati consegnati a terzi in base a un titolo non traslativo della proprietà. In relazione alla seconda ipotesi elencata (cioè la distruzione volontaria), è previsto che la distruzione ovvero la trasformazione debbano essere provate seguendo una procedura che si articola in diverse fasi.In particolare, la distruzione dei beni deve essere provata da: una comunicazione; la redazione di un verbale; la redazione del documento di trasporto.Al contrario, nel caso di consegna a soggetti autorizzati, la prova di distruzione dei beni è data semplicemente dall’annotazione sul formulario di identificazione previsto dalla normativa per lo smaltimento dei rifiuti. In tale ipotesi il DPR 441/97 non prevede alcun ulteriore adempimento. In sostanza, con la consegna a terzi autorizzati si è esonerati dalla particolare procedura prevista dal D.p.r. 441/97 a condizione che sia documentata dal formulario di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 15 del D.Lgs 22/1997. In tal modo, si supera la presunzione di cessione di cui all’art. 1 d.p.r. 441/97 non sorgendo alcun obbligo impositivo.

 

16 gennaio 2012

Antonio Gigliotti