Benefici fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

le istruzioni per i lavoratori che godono delle agevolazioni in caso di rientro lavorativo in Italia (con particolare attenzione ai casi di esclusione) e per i sostituti d’imposta che dovranno applicare tali agevolazioni

Con la L. n. 238 del 30 dicembre 2010, entrata in vigore il 28 gennaio 2011, il legislatore intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell’Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero e che decidono di fare rientro in Italia.

A tale fine, tale legge prevede La concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore dei soggetti specificatamente individuati.

I benefici fiscali spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Hanno diritto ai predetti benefici i cittadini dell’Unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, della legge in esame.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza del 3 giugno 2011 ha stabilito le ipotesi di ammissione e di esclusione.

Con provvedimento, prot. n. 97156 del 29 luglio 2011 il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate ha fissato le regole specifiche, alla luce della delega ricevuta dal Ministero degli Affari esteri del 30 marzo 2011.

 

Caratteristiche dei soggetti beneficiari

Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali:

a) i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività;

b) i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

 

I benefici

I redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche come sopra individuate concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

a) 20% per le lavoratrici;

b) 30% per i lavoratori.

 

I benefici sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis).

 

Incompatibilità con altre agevolazioni

La fruizione dei benefici è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 17, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all’estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall’articolo 2.

 

Fruizione del beneficio

Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l’applicazione della presente disposizione.

 

Gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia

Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applica la presente legge sono curate dagli uffici consolari italiani all’estero, anche d’intesa con la società Italia Lavoro Spa. Alle persone fisiche che rientrano in Italia è garantita, in quanto applicabile, l’attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all’estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass», di cui alla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.

Il Ministro degli affari esteri, con decreto adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le funzioni e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il decreto individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti, dalle intese con la società Italia Lavoro Spa.

 

Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Le regioni, nell’ambito delle loro disponibilità, possono riservare a tali soggetti una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.

 

Tutela dei diritti acquisiti

Il Governo promuove la stipulazione di accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all’art. 2, c. 1, lett. a, finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale.

Alla ratifica degli accordi si provvede solo successivamente all’individuazione, con apposito provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie.

 

Cause di decadenza dai benefici

Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell’Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio.

In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

 

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Per effetto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2011, i lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, appartenenti alle categorie individuate dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, che intendano fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute, devono produrre apposita richiesta scritta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di assunzione.

 

Categorie dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali:

D.m. 03.06.2011

Le agevolazioni fiscali si applicano ai cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività e che alla data del 20 gennaio 2009:

a) sono in possesso di un titolo di laurea;

b) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;

c) negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa.

 

Sono altresì destinatari delle medesime agevolazioni di cui al comma 1, i cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività e che alla data del 20 gennaio 2009:

a) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;

b) negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

 

Sono esclusi dal beneficio i soggetti che essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all’estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa.

 

La richiesta, sottoscritta dal lavoratore dipendente e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere:

– le generalità (nome, cognome e data di nascita);

– l’indicazione dello Stato dell’Unione europea di cui è cittadino;

– il codice fiscale;

– l’indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero dalla domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia, nonché del domicilio, se diverso dalla residenza;

– l’indicazione della data della prima assunzione in Italia, ovvero della data di avvio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro e la dichiarazione di aver trasferito in Italia la residenza e il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione ovvero dall’avvio dell’attività;

– la dichiarazione di possedere, alla data del 20 gennaio 2009, i requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 giugno 2011 e di non rientrare nei casi di esclusione di cui al successivo comma 3, ovvero i requisiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 1;

– la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi previsti dall’art. 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni;

– la dichiarazione di non beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

– l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio rilevante per l’applicazione del beneficio da parte del datore di lavoro.

 

Per il periodo di imposta 2011, fermo restando il rispetto del termine di tre mesi per il trasferimento in Italia della residenza e del domicilio, i lavoratori già assunti alla data di pubblicazione del Provvedimento presentano la richiesta entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

 

Gli adempimenti del sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta, cioè i soggetti indicati nell’articolo 23, comma 1, del DPR n.600/73, operano le ritenute sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all’articolo 51 del T.U. n. 917/86, ridotta al 20% per le lavoratrici e al 30% per i lavoratori, corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta.

A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alle percentuali indicate sopra, corrisposto a partire dalla data di assunzione del lavoratore.

Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio.

Nella certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono indicati separatamente l’ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti e l’ammontare ridotto alle percentuali indicate sopra.

 

26 novembre 2011

Roberta De Marchi