La deduzione dei costi dei collaboratori

in relazione alle spese erogate dalle imprese ai propri collaboratori, l’articolo indica come e quanto dedurre dal reddito sulla base della normativa fiscale vigente

Riguardo le modalità ed i limiti di deducibilità dei costi dei collaboratori, l’imprenditore (nella sua qualità di committente) deve osservare la norma contenuta nell’art. 95 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) rubricato “Spese per prestazioni di lavoro”.

Tale articolo, che disciplina le modalità di deduzione delle spese sostenute dal datore di lavoro in relazione ai propri lavoratori (dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi), elenca la casistica di spese riferite a detti lavoratori stabilendo per ognuna di esse precisi limiti di deducibilità.

Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.

Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.

Deduzione spese dei fabbricati

I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi.

In particolare, per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso.

Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30% della predetta differenza.

Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;

Qualora detti fabbricati siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.

Deduzione spese di vitto e alloggio

Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite é elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero (occorre nota spese, con allegati i vari documenti di spesa, con imposta di bolli di € 1,81 al superamento dell’importo di € 77,47).

Nel caso in cui le spese di vitto siano documentate con il rilascio della fattura (indicante i fruitori della prestazione) l’Iva può essere detratta.

Rimborsi altre spese

Le altre spese documentate in maniera analitica (sempre relative a trasferte al di fuori del territorio comunale) sono interamente deducibili per il committente.

E’ pure integralmente deducibile per il committente l’eventuale rimborso di spese non documentate (peraltro, attestate in maniera analitica dal dipendente/collaboratore) nei limiti di euro 15,48 giornalieri (e 25,82 per trasferte all’estero), nel caso di trasferte in cui non è stata concessa al dipendente/collaboratore alcuna indennità in denaro, ma gli è stato accordato solo l’integrale rimborso delle spese analitiche (e documentate) sostenute in occasione della trasferta.

Deduzione spese auto

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Il reddito del collaboratore si determina forfetariamente (applicazione della prevista tariffa chilometrica Aci considerando il 30% di 15.000 km).

L’ammontare che concorre a formare il reddito del collaboratore è deducibile per l’impresa.

Imprese autorizzate all’autotrasporto di merci

Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Deduzione dei compensi agli amministratori

I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.

Si applica, quindi, il principio di cassa, il quale vale anche nell’ipotesi in cui l’emolumento dell’amministratore sia stato erogato, per espresso accordo con la società (delibera assembleare).

Il compenso all’amministratore è pertanto deducibile solo al momento del pagamento e, quindi, nell’ipotesi di determinazione dell’emolumento in base a risultati di bilancio, esso verrà dedotto dalla società, nel periodo in cui l’amministratore lo ha materialmente riscosso.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (con la circolare n. 7/E/2001) che il compenso erogato all’amministratore entro il giorno 12 gennaio dell’anno successivo alla sua maturazione è comunque deducibile per le società nell’anno precedente in cui è maturato.

Secondo quanto rilevato in dottrina (sulla base di successivi documenti di prassi), per l’emolumento fatturato da amministratori classificabili come professionisti (e non, quindi, come dei collaboratori) non “vige (per la società) il criterio di deducibilità allargata al 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione, bensì quello di cassa pura, mentre il principio di cassa allargata si applica a questo punto solo agli amministratori collaboratori coordinati e continuativi”.

Riguardo la congruità delle deducibilità dei compensi degli amministratori, secondo la Corte di Cassazione (n. 6599/2002),  l’Amministrazione finanziaria non può sindacare la congruità dei compensi erogati agli amministratori.

In tale ipotesi l’inerenza di un costo è data in rapporto ai contenuti delle attività svolte dalle società.

Non é deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta in relazione ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all’art. 2554 c.c. qualora sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.

 

19 novembre 2011

Vincenzo D’Andò