Riduzione delle agevolazioni fiscali già a partire dal 2012

la manovra-bis di Ferragosto appena approvata dal Parlamento anticipa al prossimo anno la riduzione della gran parte delle agevolazioni e dei regimi di favore, il cui taglio era già stato previsto dalla prima manovra di luglio ma con decorrenza dal 2013: vediamo quali agevolazioni sono a rischio

Il DL 6 luglio 2011, numero 98, prevede, all’articolo 40, comma 1-ter, che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale indicati in un apposito allegato del decreto sono ridotti del 5% per l’anno 2013 e del 20% a decorrere dall’anno 2014.

Il comma successivo, 1-quater, dispone, poi, che le precedenti disposizioni non si applicano qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l’eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 e 20 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

Il DL 138/2011, licenziato definitivamente dalla Camera il 14 settembre scorso, con l’articolo 1, comma 6, interviene sulle disposizioni sopra riportate, in modo tale che ora i regimi di favore e le agevolazioni fiscali in oggetto devono essere ridotti del 5% già a decorrere dal 2012 e del 20% dal 2013; inoltre è previsto che, in alternativa anche parziale a tale riduzione, può essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l’accisa. I tagli non si applicano se, entro il 30 settembre 2012, il governo eserciti la delega per la riforma fiscale ed assistenziale avente ad oggetto, tra l’altro, anche la riduzione dei regimi agevolati, e comportante effettivi positivi non inferiori a quelli derivanti dalla riduzione poc’anzi indicata.

Tra le agevolazioni ed i regimi di vantaggio più diffusi soggetti ai tagli previsti dalle prefate disposizioni vi sono:

  • deduzione della rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 10, c. 3-bis, TUIR);

  • detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed altri interventi previsti dall’art. 1 della L. n. 449 del 1997);

  • detrazione del 19% sugli interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale (art. 15, c. 1, lett. b, e c. 1-ter TUIR);

  • detrazione del 19% sui compensi pagati agli intermediari per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15, c. 1, lett. b-bis TUIR);

  • imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali all’IRPEF con aliquota del 21% sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo, ovvero del 19% nell’ipotesi di locazione a canone concordato – cosiddetta “cedolare secca” (art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

  • detrazione del 19% per spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica (art. 15, c. 1, lett. c e c. 2, TUIR);

  • detrazione del 19% per spese relative a premi assicurativi per morte, invalidità permanente, non autosufficienza (art. 15, c. 1, lett. f e c. 2, TUIR);

  • detrazione del 19% per spese di istruzione (art. 15, c. 1, lett. e e c. 2, TUIR);

  • detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido (art. 1, c. 335, della Legge n. 266/05; art. 2, c. 6, della Legge n. 203/08);

  • detrazioni per coniugi, figli e familiari a carico (art. 12 del TUIR);

  • deduzione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza; contributi versati al cosiddetto Fondo casalinghe ex articolo 1, D.Lgs. n. 565 del 1996 (art. 10, c. 1, lett. e e c. 2, TUIR);

  • deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili (art. 10, c. 1, lett. c, TUIR);

  • deduzione dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale e familiare (art. 10, c. 2, TUIR);

  • detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica (art. 1, cc. 344 – 347 della Legge n. 296/06; anche se, in questo caso, la scadenza dell’agevolazione è già prevista al 31/12/2011 ex art. 1, c. 48, della legge 220/2010);

  • regime dei contribuenti minimi (art. 1, cc. da 96 a 117, della Legge n. 244/07);

  • regime di esenzione parziale Ires per le cooperative (artt. 10 e 11 del DPR 601/1973);

  • regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

La non applicazione della riduzione delle suddette agevolazioni sarebbe possibile soltanto se il governo esercitasse la delega per la riforma fiscale ed assistenziale entro il 30 settembre 2012, circostanza questa abbastanza improbabile, visto il delicato clima politico e la difficile fase economica che attraversa il Paese.

L’altra ipotesi per evitare la riduzione delle predette agevolazioni è l’adozione di un provvedimento che disponga la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, comprese le accise.

Anche questa opzione, tuttavia, appare abbastanza impercorribile: l’Iva, infatti, è appena stata ritoccata con l’aumento di un punto percentuale e quindi ulteriori interventi sarebbero da escludere.

Rimarrebbero le altre imposte indirette, come quelle d’atto, ma il gettito da conseguire, in alternativa alla riduzione delle agevolazioni, è davvero cospicuo, il che presumibilmente richiederebbe sensibili variazioni di aliquota.

Peraltro, anche se si volesse intervenire in tal senso, l’adozione di un provvedimento di carattere amministrativo che rimodulasse le aliquote delle imposte indirette si esporrebbe a valutazioni di anticostituzionalità, atteso che l’articolo 23 della Costituzione dispone una riserva assoluta di legge ai fini dell’imposizione di prestazioni personali e patrimoniali (cfr. Dossier del “Servizio Bilancio dello Stato” della Camera del 8 settembre 2011, numero 333).

I tagli alle agevolazioni ed ai regimi di favore appaio pertanto altamente probabili già a partire dal 2012.

 

23 settembre 2011

Alessandro Borgoglio