Ricognizione o riconoscimento di debito: definizione ed effetti

La ricognizione o riconoscimento di debito è un atto unilaterale col quale il debitore riconosce di avere un debito nei confronti di un altro soggetto: vediamo i suoi effetti nella vita di un’azienda…

Ricognizione o riconoscimento di debito: definizione

La ricognizione o riconoscimento di debito è un atto unilaterale col quale il debitore riconosce di avere un debito nei confronti di un altro soggetto.

Serve quindi a confermare un preesistente rapporto fondamentale.

Effetti della ricognizione o riconoscimento di debito

ricognizione o riconoscimento di debitoLa ricognizione di debito non costituisce una autonoma fonte di obbligazione ma opera esclusivamente sul piano processuale.

Essa non ha efficacia immediata di titolo esecutivo; è necessaria una sentenza del giudice civile per procedere con il pignoramento del credito rimasto impagato.

L’effetto principale di tale dichiarazione è quello di invertire l’onere della prova del rapporto sottostante che passa dal creditore (regola generale: art. 2697 del Codice Civile) al debitore (art. 1988 C.C.).

Chi l’ha compiuta può comunque sempre dimostrare l’insussistenza del rapporto fondamentale.

Il riconoscimento di debito, produce inoltre l’interruzione della prescrizione (art. 2944 C.C.), nonché della decadenza, ove si verta in materia di diritti disponibili o su termini decadenziali fissati contrattualmente (art. 2966 C.C.).

Non è necessario che l’atto di ricognizione del debito faccia riferimento al rapporto sottostante.

Ove abbia ad oggetto un’obbligazione solidale, produce l’effetto dell’inversione della prova solo a carico del condebitore in solido che l’abbia effettuata.

In caso invece di solidarietà attiva, la ricognizione fatta dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido giova agli altri e determina quindi l’interruzione della prescrizione nei confronti di tutti.

La disciplina dettata per la ricognizione di debito trova applicazione anche nell’ipotesi inversa di dichiarazione di inesistenza del credito, stante l’identità della situazione fra le parti del rapporto obbligatorio.

Ricognizione del debito e Imposte Indirette

Ai fini fiscali, la registrazione della dichiarazione in oggetto non è disciplinata dal legislatore.

Tuttavia si ritiene di sposare la tesi sostenuta dal Notaio Vincenzo Pappa Monteforte in un proprio studio del 26.10.2010, che annovera la ricognizione di debito tra gli atti di natura non patrimoniale, scontando quindi, in caso d’uso, l’imposta fissa di registro (€ 168).

Si riportano di seguito le principali motivazioni che avallano tale argomentazione:

Tenuto conto che l’obbligazione nasce dal rapporto fondamentale e che l’effetto della ricognizione è quello processuale dell’inversione dell’onere della prova, la dichiarazione ricognitiva rientra tra gli atti non aventi contenuto patrimoniale, tra quelli cioè che secondo l’esplicazione fornita in giurisprudenza non determinano variazioni nel patrimonio dei loro autori e in quelli dei soggetti che ne sono destinatari.

Essa va quindi assoggettata all’imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell’art. 11, Tariffa, parte I, del citato D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, oppure – se contenuta in una scrittura privata non autenticata – ex art. 4, Tariffa, parte II.

La Direzione Regionale delle Entrate sul riconoscimento del debito

La D.R.E. Lombardia, con Nota n. 114359 del 16.09.2011, sostiene invece la tesi che il riconoscimento del debito è un atto dichiarativo con applicazione dell’imposta proporzionale di registro dell’1% in termine fisso (art. 3, Tariffa, parte I, del D.P.R. 131/1986), oltre all’eventuale tassazione dell’atto enunciato nella ricognizione.

Stralcio della Nota in oggetto:

La ricognizione (o riconoscimento) di debito, disciplinata dall’articolo 1988 c.c., consiste nella dichiarazione del debitore nell’ambito di un rapporto obbligatorio (definito “rapporto fondamentale” o sottostante) con la quale egli riconosce l’esistenza del proprio debito, con ciò dispensando il creditore a favore del quale è fatta, dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria. Il rapporto fondamentale può essere indicato o meno nell’atto ricognitivo.

Nel primo caso si parla di riconoscimento “titolato”, nell’altro di riconoscimento “puro”.

La figura della ricognizione di debito non è espressamente disciplinata dal legislatore fiscale.

La Giurisprudenza di legittimità ha, invece, espresso specifico orientamento sul tema (sentenza Cassazione n. 12432 del 28.05.2077 e n. 16829 del 20.06.2008), precisando che alla ricognizione di debito, sia essa titolata o pura, in quanto atto avente natura dichiarativa, è applicabile l’aliquota dell’1%, prevista dall’art. 3 della Tariffa Parte Prima allegata al TUR.

Si ritiene, al riguardo, di poter seguire anche amministrativamente tale orientamento, fatte salve le seguenti osservazioni in tema di enunciazione di atti.Qualora risulti che il rapporto fondamentale non sia stato adeguatamente sottoposto a tassazione, sarà necessario verificare se sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 22 del TUR in punto di enunciazione di atti non registrati.

Secondo il sopra citato art. 22, quando un atto presentato alla registrazione fa menzione di disposizioni, documentate in un atto scritto o intervenute verbalmente, non sottoposte a registrazione, l’Ufficio può, in presenza delle condizioni contenute nella norma, sottoporre a tassazione non solo l’atto attualmente presentato a registrazione, ma anche le disposizioni in esse “enunciate”.

In tal caso, se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso, sarà dovuta anche la sanzione per omessa registrazione (ai sensi dell’art. 69 del TUR); negli altri casi troverà applicazione la sola imposta con esclusione di qualsivoglia sanzione.

Atteso il tenore letterale dell’art. 22, comma 1, del TUR, si precisa che in caso di enunciazione di atti non registrati è dovuta comunque l’imposta anche sull’atto portato a registrazione e non solo su quello enunciato che era stato, a suo tempo, registrato.

 

Iscrizione a bilancio e riconoscimento di debito  

Affinchè esplichi i suoi effetti è necessario che la ricognizione di debito sia resa da parte del debitore nei confronti del creditore.

Pertanto, non può configurarsi riconoscimento di debito laddove la dichiarazione sia rivolta ad un terzo; tuttavia detta dichiarazione può assumere valore probatorio dell’asserito rapporto debitorio ed essere valutata dal giudice del merito con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità.

In merito all’argomento in oggetto si segnala che recente giurisprudenza (C.T.R. Puglia Sez. 9 Sentenza n. 151 del 16.12.2010) ha sostenuto che l’iscrizione nel bilancio di una società di capitali del finanziamento ottenuto dai soci equivale a formale riconoscimento del debito e produce l’effetto di interrompere la prescrizione del corrispondente credito vantato dai finanziatori.

Nella fattispecie esaminata dalla C.T.R., l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito di impresa di una società recuperando a tassazione un finanziamento soci nella convinzione che fosse trascorso il termine quinquennale di prescrizione.

Il Collegio giudicante ha però rilevato che il fatto che tale importo risultasse esposto tra le passività di bilancio ha la stessa efficacia di una ricognizione di debito respingendo quindi l’appello del Fisco.

 


Esempi di riconoscimento del debito

Ricognizione di debito per finanziamento soci

La società ALFA SRL con sede in Via Roma n. 1 a Verona (VR), nella figura del legale rappresentante Mario Rossi nato a Verona (VR) il 18.08.1973,

si riconosce

in debito, per l’ammontare complessivo di euro 100.000,00 (centomila/00), verso il sig. Verdi Luca.

Tale debito ha la natura di finanziamento soci infruttifero di durata indeterminata.

Come originariamente pattuito, è fatta salva la Nostra facoltà di procedere a rimborsi anticipati, anche parziali, della somma mutuata anche senza preavviso ed in qualsiasi momento.

Data: 28.08.2011.

Firma del legale rappresentante

Ricognizione di debito per rapporti commerciali

La società ALFA SRL con sede in Via Roma n. 1 a Verona (VR), nella figura del legale rappresentante Mario Rossi nato a Verona (VR) il 18.08.1973,

si riconosce

in debito, per l’ammontare complessivo di euro 100.000,00 (centomila/00), verso la ditta Marco Bianchi e C. Snc con sede in Via Milano n. 2 a Verona (VR) a seguito della fornitura di merci di cui alla fattura n. 6 del 15.01.2011 oltre interessi alla data delle singole scadenze sino al momento del pagamento.

Data: 28.08.2011.

Firma del legale rappresentante


 

 

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A cura di Marco Righetti

19 settembre 2011