Manovre estive: stretta sugli evasori fiscali e misure di sviluppo economico

una panoramica delle misure più incisive per il contrasto all’evasione fiscale approvate con l’ultima versione della manovra di Ferragosto 2011, in particolare evidenza quelle sugli studi di settore e sulle nuove sanzioni ai professionisti che omettono la fattura

Il testo coordinato del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 (meglio conosciuto come manovra di ferragosto o “salva deficit”), convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011.

Tale provvedimento, che si è accodato alle ultime manovre economiche e finanziarie, ha aggiunto nuovi strumenti e ne ha affinato altri per combattere l’evasione fiscale.

Al contempo, il Legislatore, dovendo introdurre le necessarie misure di sviluppo economico del nostro paese, ha iniziato con la creazione di un nuovo regime fiscale di favore per i giovani sotto i 35 anni.

A differenza, però, dei recenti Decreti (c.d. “Decreto sviluppo” – D.L. n. 70 del 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 2011; c.d. “Manovra estiva” – D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 2011), le disposizioni contro l’evasione contenute nel citato D.L. n. 138 del 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 2011, appaiono più incisive.

Tra le novità di particolare interesse contenute nella suddetta Legge n. 148 del 14 settembre 2011, emergono le seguenti:

– Abbassamento del limite a 2.500 euro per l’utilizzo del contante;

– possibilità, anche per i professionisti iscritti ad albi, di sospensione dall’attività in caso di mancata emissione di quattro fatture in cinque anni;

– inibizione dell’accertamento da studi di settore solo se si è congrui anche l’anno precedente;

– riduzione dei benefici fiscali delle coop;

– stretta sulle società di comodo e su quelle che presentano dichiarazioni in perdita fiscale;

– stretta sui beni dati ai soci;

– obbligo di certificazione dei corrispettivi per gli stabilimenti balneari;

– modifica restrittiva alla disciplina dei reati in materia fiscale.

Ridotto il limite nell’utilizzo del contante

La norma che ha ridotto il limite all’utilizzo di contante, che é passato da 5.000 euro a 2.500 euro, non è di natura prettamente fiscale (infatti, rientra nei fini dell’antiriciclaggio), ma, indubbiamente, avrà delle ricadute anche sul fronte del contrasto dell’evasione fiscale.

Infatti, l’avere ridotto il limite all’uso del contante comporterà la piena tracciabilità di quelle operazioni che, altrimenti, non sarebbero apparse nelle banche dati da cui attinge l’Amministrazione finanziaria.

Con le modifiche apportate, quindi, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro.

In precedenza, il limite era stato fissato all’importo di 12.500 euro, mentre dal 1° giugno 2010 e fino al 12 agosto 2011 il limite era stato fissato a 5.000 euro.

Il trasferimento può, tuttavia, essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Infine, si prevede che gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Omessa fatturazione dei professionisti

Un’altra importante norma, che è stata emanata con chiari fini antielusivi, ha riguardato l’introduzione anche per i professionisti, come già previsto per i commercianti, della possibilità di chiudere l’attività in caso di omissioni ripetute relative alla certificazioni dei corrispettivi.

In particolare, è stato disposto che:

– se sono contestate a soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la fattura compiute in giorni diversi, è prevista la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese (aumentata, in caso di recidiva, da quindici giorni a sei mesi);

– il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all’ordine professionale affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet;

– nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionale, la predetta sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti gli associati.

Quindi, per fare applicare la sanzione accessoria occorre l’omissione di quattro fatture, in giorni differenti, nell’arco di cinque anni.

Ciò comporta che per i professionisti, la violazione potendo essere contestata solo in caso di verifica fiscale e, quindi, a distanza di molto tempo da quando la violazione è stata commessa, dovranno trascorre diversi anni prima che la norma possa produrre effetti concreti.

Blocco dell’accertamento da studi di settore

In attesa del decollo dell’accertamento sintetico, nonché del cd. redditometro, una nuova rilevante disposizione antievasori, contenuta nel D.L. n. 138 del 2011 (convertito in Legge n. 148 del 2011) è quella che prevede che per bloccare l’accertamento da studi di settore è necessario che il contribuente sia congruo anche l’anno precedente a quello accertato.

In altre parole, con la modifica all’art. 10, comma 4-bis della Legge n. 146/1998, viene previsto che l’inibizione alle rettifiche nei confronti dei contribuenti scatta se i contribuenti interessati risultano congrui alle risultanze degli studi di settore, sia pure a seguito di adeguamento, anche in relazione al periodo di imposta precedente.

Ulteriore “stretta” sugli studi di settore

In precedenza a tale intervento, l’art. 23 del D.L. n. 98 del 2011, convertito in Legge n. 111/2011, (cd. manovra estiva 2011) ha, invece, inserito disposizioni sia sulla tempistica di pubblicazione degli studi di settore sia in ordine all’utilizzo degli stessi in sede di accertamento anche al fine di contrastare comportamenti dichiarativi, in materia di studi di settore, non corretti.

La misura che maggiormente ha suscitato scalpore è quella che consente all’Agenzia delle Entrate di effettuare un accertamento induttivo in presenza di omissione o di irregolarità dei dati indicati negli studi di settore.

Non viene ritenuto corretto assimilare alle gravi violazioni, che giustificano il ricorso all’accertamento induttivo, il fatto di avere commesso degli errori nella compilazione del modello degli studi, errori cui è facile imbattersi per la complessità dei dati che vengono richiesti.

La mancata presentazione del modello degli studi di settore viene considerata una circostanza aggravante dell’infedele dichiarazione, che, tuttavia, non sarà applicabile in presenza di scostamenti tra dichiarato e stimato non superiori al 10%.

L’omessa presentazione del modello dati per gli studi di settore, anche a seguito dell’invito dell’Agenzia delle Entrate, farà aumentare del 50% le sanzioni per infedele dichiarazione.

La maggiorazione delle sanzioni scatterà, quindi, solo se la rettifica operata sulla base degli studi di settore supererà il 10% il reddito dichiarato dal contribuente.

Rimane assodato che nel caso di congruità di un soggetto alle risultanze degli studi di settore, l’ufficio non può procedere a rettifiche sulla base di presunzioni semplici.

Con la modifica al comma 4-bis dell’art. 10 della Legge n. 146 del 1998, è stato eliminato l’obbligo dell’Amministrazione di evidenziare, nella motivazione dell’atto di eventuale rettifica, le ragioni che inducono l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore.

Infine, è stato previsto che, ai fini dell’elaborazione e della revisione degli studi di settore, si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio.

Accertamento induttivo/analitico

In particolare, il Legislatore con la lett. d), comma 28, dell’art. 23, del D.L. n. 98/2011, ha disposto l’abrogazione dell’obbligo di indicare, nell’atto impositivo che rettifica la dichiarazione dei contribuenti congrui e coerenti, le motivazioni che hanno portato l’Agenzia delle Entrate a rettificare la dichiarazione, disattendendo i risultati degli studi di settore.

Adesso la suddetta manovra di ferragosto (D.L. n. 138 del 2011) è intervenuta ulteriormente sul citato comma 4-bis, dell’art. 10, della Legge n. 146/1998 disponendo che la preclusione agli accertamenti di natura analitico-induttiva da parte dell’Agenzia delle Entrate è possibile soltanto se i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo d’imposta precedente.

Di fatto, al fine di bloccare l’accertamento induttivo indicato, il contribuente deve dare continuità alla propria situazione dovendo risultare congruo per almeno due anni consecutivi.

Sul punto è stato evidenziato un punto a favore del contribuente: la modifica introdotta dispone che la limitazione dei poteri accertativi dell’Amministrazione finanziaria sussiste solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di adeguamento spontaneo in sede dichiarativa, agli studi di settore per l’annualità precedente, ma non richiede che lo stesso contribuente risulti anche coerente per entrambi gli anni (quello di accertamento e il precedente), nonostante la detta condizione (coerenza) sia necessaria per l’esclusione nell’anno di accertamento.

In sostanza, si ritiene che se il contribuente nell’anno x+1, anno di controllo, fosse risultato congruo e coerente, ma nell’anno precedente (x), lo stesso fosse risultato solo congruo ma non coerente, per l’attuale tenore letterale della disposizione e poste le ulteriori condizioni appena indicate, il contribuente risulterebbe a totale riparo da un accertamento analitico-induttivo.

Adesso, quindi, verrebbero resi più agevoli i controlli da studi di settore che, pur essendo ormai considerati a tutti gli effetti delle presunzioni semplici, possono essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria con maggiore facilità, stante l’abrogazione dell’obbligo di indicare, nell’atto di accertamento, le ragioni che hanno indotto l’ufficio periferico a disattendere le risultanze degli studi di settore e della novità in commento che obbliga i contribuenti a dare continuità alla congruità per due anni consecutivi (quello soggetto a controllo e quello precedente).

Riduzione dei benefici fiscali delle coop

In materia di società cooperative, in anticipazione della riforma del sistema fiscale, di disporre la riduzione dei benefici fiscali, nella formazione della base imponibile è previsto un aumento del peso degli utili annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

Stretta sulle società di comodo

Il Legislatore ha disposto, per le cd. società di comodo, una maggiorazione di 10,5 punti percentuali sull’imposta sul reddito delle società (IRES).

Il Legislatore ha poi esteso l’applicazione della maggiorazione alle società in genere che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi.

Stretta sui beni dati ai soci

Si prevede una nuova ipotesi di tassazione per l’uso di beni intestati in maniera fittizia a società: Viene considerata reddito diverso ai fini IRPEF la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore.

Stabilimenti balneari: Obbligo di certificazione dei corrispettivi

La norma assoggetta all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale anche per le prestazioni rese, sul litorale demaniale, da parte dei titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

Disciplina dei reati in materia fiscale

Viene modificato il Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA con l’intento generale di eliminare disposizioni di favore o abbassare la soglia di imposta evasa a partire dalla quale scatta l’applicazione delle sanzioni penali.

Eclatante la circostanza che quando l’imposta evasa sia soltanto superiore a € 30.000,00 scatta l’arresto dell’evasore fiscale.

Ulteriori disposizioni riguardano i termini di prescrizione dei suddetti reati e i presupposti per l’accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena.

Misure per lo sviluppo economico del paese

Dal canto suo, il Legislatore, dovendo introdurre nel nostro paese, anche misure idonee a sviluppare l’economia, al fine di contrastare la crisi internazionale cui stiamo assistendo, ha iniziato con l’istituzione del nuovo regime fiscale per i giovani e per chi inizia l’attività di tipo economico.

Nuovo regime dei contribuenti minimi

In base alla Legge n. 111 del 2011, il regime dei minimi dal 2012 si applicherà, al sussistere di specifiche condizioni, esclusivamente alle persone fisiche che iniziano una nuova attività ovvero che l’hanno intrapresa a decorrere dal 2008, per i primi 5 periodi d’imposta o anche oltre tale limite fino al compimento del 35° anno d’età.

Per i primi cinque anni l’Irpef e le relative addizionali regionale e comunale sono sostituite da un’imposta sostitutiva del 5% (in luogo del 20%).

Ma adesso si attendono misure di sviluppo economico per il nostro paese ancora più concrete.

 

27 settembre 2011

 

Vincenzo D’Andò