Il 36-bis non si motiva

la giurisprudenza è oramai costante: la cartella di pagamento per il recupero dei versamenti da dichiarazione a seguito di controllo formale non necessita di motivazione

Con ordinanza n. 16983 del 4 agosto 2011 (ud. dell’8 luglio 2011) la Corte di Cassazione ha confermato che, se pur la motivazione costituisce elemento imprescindibile di tutti gli atti tributari, tuttavia, laddove il contenuto precettivo del provvedimento – nella specie, cartella di pagamento – sia limitato alla mera liquidazione dell’imposta od all’esazione di importi dei quali sia ritardato od omesso il versamento, il contribuente deve ritenersi edotto delle ragioni della pretesa tributaria attraverso il richiamo alla dichiarazione.

Scarica il documento