L'applicazione della nuova tariffa può essere retroattiva

l’applicazione della tariffa per il calcolo degli onorari dei componenti del collegio sindacale

Come noto, con regolamento 2 settembre 2010, n. 169, sono state operate specifiche modifiche alle tariffe dei dottori commercialisti per le società di capitali. Per gli incarichi in corso alla data del 30 ottobre 2010, si è posto il problema di identificare l’importo da addebitare alla società sottoposta al controllo legale. Sul punto è intervenuto il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con nota pubblicata il 22 giugno scorso e rivolta all’Ordine di Venezia.

 

Gli effetti delle nuove tariffe sui compensi dei sindaci: il pensiero di Assonime

Aspetti generali

Qualche mese addietro l’argomento riferito agli effetti delle nuove tariffe sulle parcelle sindacali è stato trattato dall’Associazione italiana tra le società per azioni, nella circolare numero 9 del 14 aprile.

In quella sede è stato precisato come in base all’articolo 56 del regolamento, le nuove tariffe trovano applicazione anche nei confronti delle prestazioni in corso al 30 ottobre 2010. Questo significa che le nuove tariffe avranno effetto:

  1. sia per gli incarichi di sindaco conferiti dopo tale data che facciano ad esse rinvio per la determinazione del corrispettivo,

  2. sia per gli incarichi in corso alla data del 30 ottobre 2010.

Nell’interpretazione di ASSONIME, le nuove tariffe professionali possono avere un impatto diretto e immediato sui compensi dei sindaci relativamente agli incarichi in corso purché ricorrano congiuntamente due condizioni:

(i) deve trattarsi di sindaci che rivestono la qualifica di dottori commercialisti o esperti contabili; (ii) deve trattarsi di un compenso che l’assemblea ha fissato facendo un diretto riferimento alle tariffe professionali.

Le nuove tariffe non hanno invece effetto nel caso in cui si tratti di sindaci che non sono dottori commercialisti o esperti contabili e nel caso in cui i compensi siano fissati con un criterio autonomo senza far rinvio alle tariffe.

 

Disposizioni transitorie sulle prestazioni in corso

L’articolo 56 del decreto stabilisce che: “per le prestazioni in corso alla data in vigore della presente tariffa i compensi sono determinati: a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa”.

La normativa, pertanto, nell’interpretazione dell’ufficio studi di Confindustria apparirebbe abbastanza chiara nel consentire ai componenti dei collegi sindacali in essere al 30 ottobre 2010, di <adeguare> la parcella con i valori stabiliti dal decreto Presidente della Repubblica 6 marzo 1997, n. 100.

Tuttavia, la limpidezza del testo del decreto non convince appieno l’Ufficio Studi dell’Associazione italiana tra le società per azioni secondo cui “…l’applicazione immediata delle nuove tariffe ai rapporti in corso appare difficilmente compatibile sia con i principi generali in materia contrattuale, che impongono che l’accordo per perfezionarsi debba essere completo sotto tutti i suoi profili, sia con la previsione espressa dell’art. 2402 c.c. che, per i sindaci di società per azioni, prevede che: “la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dall’assemblea all’atto della nomina per l’intera durata del loro ufficio”….”

Inoltre, secondo ASSONIME quando la delibera assembleare si limita ad operare un generico rinvio alle “tariffe professionali vigenti”, potrebbe accadere che l’accordo si sia perfezionato nel momento storico nel quale le tariffe prevedevano un minimo e un tetto massimo: in tali circostanze si può ragionevolmente ritenere che nella formazione del consenso le parti abbiano tenuto presente questa circostanza, pur inespressa, e che essa abbia assunto rilievo di “presupposto condizionante il negozio”. Si potrebbe perciò ipotizzare l’applicazione dell’istituto della risoluzione per eccessiva onerosità, disciplinata dall’art. 1467 c.c., sempre che, nel caso concreto, ricorrano tutti i presupposti previsti dalla norma.

Una così grave conseguenza può però essere evitata qualora le parti scelgano di comune accordo la via della rinegoziazione dell’accordo.

 

La posizione del CNDCEC, nota 17 maggio 2011, pubblicata il 22 giugno 2011

In altro intervento era stato osservato come l’impostazione generale della circolare in commento, evidentemente diramata a salvaguardia degli interessi delle aziende, è stata quella secondo cui le parti, nel determinare il compenso spettante al sindaco, possono accordarsi per un determinato importo autonomo dalle tariffe e che può condurre anche alla corresponsione di un importo inferiore a quello che spetterebbe applicando le predette tariffe.

Tuttavia, occorre anche osservare, che la fissazione della misura dei compensi sindacali, come di qualsiasi compenso professionale deve essere adeguata, al fine di garantire la qualità della prestazione nel rispetto dell’importanza dell’opera e del decoro della professione.

L’argomento è stato affrontato dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che si è espressa su diversi aspetti. Ripercorriamo, in sintesi, il documento interpretativo Norme di Comportamento CNDCEC

 

  1. Modalità di determinazione dei compensi spettanti ai sindaci per le prestazioni rese nel corso del 2010

Mentre gli onorari specifici sono determinati secondo la nuova tariffa indipendentemente dal compimento dei singoli atti/adempimenti necessari per l’espletamento dell’incarico/prestazione, gli onorari graduali, i rimborsi spese e le indennità sono determinati “secondo le norme della tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità”. Pertanto, le disposizioni della nuova tariffa – si legge nel documento – potranno essere applicate per la determinazione degli onorari spettanti per tutte le riunioni periodiche, per la redazione della relazione che accompagna il bilancio d’esercizio e per la partecipazione alle riunioni degli organi societari, relativi ad incarichi sindacali alla data del 30 ottobre 2010 e per le quali a tale data non fosse già richiesto il pagamento.

 

  1. Rimborso forfetario delle spese generali di studio

Per gli incarichi sindacali in corso al 30 ottobre 2010, i rimborsi spese di cui all’articolo 17 della tariffa non spetteranno per il periodo di vigenza della precedente tariffa. Ciò perché, per espressa previsione dell’art. 56 della tariffa i rimborsi spese e le indennità sono determinati “secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità”.

 

  1. Modalità di determinazione dei compensi spettanti ai sindaci per l’attività di controllo contabile effettuate nel 2010

Le disposizioni relative alla definizione dei compensi spettanti per l’incarico di revisione legale hanno trovato applicazione fin dal 7 aprile 2010, data riferita all’introduzione della direttiva 2006/43/CEE relativa alla revisione annuale dei conti annuali e dei conti consolidati. Pertanto, a partire dalla suddetta data, i compensi spettanti per la revisione legale dovevano essere determinati facendo riferimento al tempo impiegato per l’espletamento dell’incarico e alle disposizioni dell’art. 32 della vecchia tariffa.

 

  1. Compenso del collegio sindacale incaricato anche della revisione legale fissato in misura omnicomprensiva, senza rinvio alle tariffe professionali

Per l’intera durata è quello definito dall’assemblea in sede di conferimento dell’incarico.

 

18 agosto 2011

Antonino Romano