La sospensione della cartelle esattoriali e chiusura delle liti fiscali pendenti

segnaliamo il mancato raccordo della normativa relativa alla chiusura delle liti fiscali pendenti approvata con la manovra estiva col problema della riscossioen degli importi dovuti per tali liti

Le norme sulla definizione delle liti pendenti

Come noto, l’articolo 39 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (la così detta “Manovra correttiva 2011”), convertito nella legge 111 del 15 luglio 2011, in vigore dal 17 luglio, ha previsto, al comma 12, la possibilità di definire le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 € in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie od al giudice ordinario in ogni grado del giudizio.

Chi intende definire questo tipo di vertenze deve pagare in una unica soluzione entro il prossimo 30 novembre una percentuale da calcolarsi sul valore della lite, che varia a seconda che nell’ultimo giudizio risulti soccombente il contribuente o l’Amministrazione Finanziaria, ovvero che la causa non sia stata ancora posta in discussione.

La legge prevede inoltre che:

– la domanda di definizione sia presentata entro il 31 marzo 2012;

– le liti fiscali così definibili siano sospese fino al 30 giugno 2012.

E’ quest’ultima disposizione che in particolare ci interessa.

Accade infatti che quando la vertenza rientra nel concetto di “lite definibile”, il ricorso non viene posto in discussione e nel caso in cui sia già stata fissata la data per l’udienza, questa viene rinviata a nuovo ruolo dopo il 30 giugno 2012, ancorché il contribuente voglia discuterlo.

 

Quando arriva la cartella esattoriale

Il contribuente però se la dovrà vedere con l’eventuale cartella esattoriale emessa da Equitalia. Pagarla? Chiedere la sospensione del pagamento? A chi?

Una efficiente organizzazione amministrativa dovrebbe evitare di emettere cartelle di pagamento relative alle così dette “liti definibili”, ovvero permettere al contribuente di presentare una semplice istanza all’Agenzia delle Entrate e chiedere ed ottenere la sospensione del pagamento, ma purtroppo l’efficienza amministrativa non arriva a questi livelli e quindi dovrà essere ancora il contribuente ad attivarsi per correggere l’anomalia con tanto di carta bollata e nuove spese.

 

Come chiedere la sospensione

La norma cui fare riferimento è il comma 3 dell’articolo 47 del D.Lgs. 546/1992 (Sospensione dell’atto impugnato) che così dispone:

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio.”

L’istanza in carta bollata va inviata all’Agenzia delle Entrate e copia depositata presso la Commissione Tributaria competente, facendo riferimento alla norma suindicata, inaudita altera parte.

Si ricorre solitamente a questa previsione normativa quando la gravità del danno o la sua irreparabilità siano talmente imminenti e pregiudizievoli per l’istante, da non poter frapporre ulteriori attese per l’espletamento della procedura camerale.

Il Presidente della Commissione valutata la ricorrenza del “fumus boni iuris” e della gravità del danno, in assenza del contraddittorio tra le parti, può concedere, con il medesimo decreto di fissazione della trattazione dell’istanza, in via provvisoria, la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato fino alla celebrazione dell’udienza camerale.

La sospensione concessa, inaudita altera parte, per decreto presidenziale, verrà riesaminata nell’udienza successiva ed il collegio, sentite le parti, può confermarla, revocarla o modificarla.

 

E’ necessaria la dimostrazione del danno grave ed irreparabile, in questo caso?

Direi di no, in quanto è così plateale la lesione del diritto della difesa concesso ad ogni cittadino dall’articolo 24 della nostra Costituzione che anche qualora si trattasse di una cartella di piccolo importo, la concessione della sospensione costituirebbe atto dovuto.

Infatti il contribuente sarebbe tenuto a pagare, senza alcuna possibilità di difesa, ed a seguito di una disposizione che subisce e che gli toglie il diritto di far valere quei motivi di resistenza esposti nel suo ricorso.

 

22 agosto 2011

Giampiero Della Nina