Chiusura liti fiscali pendenti: come si deve fare (istituito anche il codice tributo)

istituito l’apposito codice tributo per la chiusura delle liti fiscali pendenti (disciplina reintrodotta dalla Manovra estiva 2011 per le controversie inferiori a 20.000 euro)

Quadro normativo

Il comma 12 dell’art. 39, della Legge n. 111 del 2011 (di conversione del D.L. n. 98 del 2011), al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, ha disposto che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Le somme dovute andranno versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione, mentre la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012.

Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono, altresì, sospesi, fino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le disposizioni applicative.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 82/E del 05 agosto 2011 ha istituito l’apposito codice tributo.

Nozione di lite fiscale pendente

Il comma 3, lettera a) dell’art. 16 della L. 289/2002, definisce lite pendente quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ogni altro atto di imposizione, dove controparte è l’Amministrazione finanziaria, per i quali alla data del 1 maggio 2011 è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato sempre avuto riguardo alla data del 1 maggio 2011.

Deve, pertanto, essere stato presentato il ricorso alla predetta del 1 maggio 2011.

Valore di lite definibile

Il comma 3, lettera c), dell’art. 16, L. 289/2002, precisa quale sia il valore della lite da assumere a base del calcolo per la definizione della controversia.

Lo stesso è pari all’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite.

Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

La legge n. 111/2011 (manovra estiva 2011) consente solo la definizione delle liti fiscali di valore non superiore a e 20.000,00.

Aspetto di particolare interesse è quello che il valore di lite definibile è riferito alla sola maggiore imposta accertata.

Modalità di definizione

La definizione della lite si perfeziona con il pagamento delle seguenti somme:

– € 150,00 se il valore della lite è pari o inferiore a € 2.000,00;

– il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio;

– il 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio;

– il 30% del valore della lite, nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2011.

Rilevano ai fini del pagamento anche le somme versate in pendenza di giudizio.

Per i dettagli in merito (conteggi da effettuare ai fini del versamento) dovrebbe ancora valere quanto contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2003.

In particolare, per quanto riguarda i casi di soccombenza parziale del contribuente in giudizio, tale “datata” circolare ebbe a precisare che poiché le somme dovute dipendono dall’esito del giudizio e, quindi, dalla soccombenza di ciascuna parte, in tal caso (quello della soccombenza parziale) si applica sia la percentuale del 10% sia quella del 50% ovvero:

– il 10% sulla parte del valore della lite per la quale l’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità ha stabilito la soccombenza dell’Amministrazione finanziaria;

– il 50% sulla parte del valore della lite per la quale l’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità ha stabilito la soccombenza del contribuente.

Il caso dell’inammissibilità del ricorso introduttivo viene qualificato come soccombenza totale del contribuente il quale, ai fini della definizione, è tenuto a versare il 50% del valore della lite.

Chiusura liti fiscali pendenti: Codice tributo da utilizzare nel Mod. F24

L’Agenzia delle Entrate ha emesso la risoluzione n. 82/E del 05 agosto 2011 riguardante sia l’istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti, sia l’istituzione del codice identificativo “71”.

Ciò ai sensi dell’art. 39, comma 12, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

Premessa

Il citato art. 39, comma 12, del medesimo D.L. n. 98/2011, dispone che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.

Istituito il codice tributo

Pertanto, per consentire il versamento delle suddette somme, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, l’Agenzia ha istituito il seguente codice tributo:

– “8082” denominato “Liti fiscali pendenti – Definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Il suddetto codice tributo va esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nel campo “codice ufficio” del codice della Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate competente parte nel giudizio, nel campo “tipo” è indicato il carattere “R”, nel campo “elementi identificativi” è indicato la sigla “DLF” (= definizioni liti fiscali), mentre nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce l’atto impugnato, nel formato “AAAA”.

In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice Fiscale” va indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado.

Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice fiscale” è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” denominato “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”, che viene istituito con la presente risoluzione.

Liti definibili

Sempre sulla base della citata circolare n. 12/E del 2003 sono definibili:

Gli avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazioni delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione che vede quale controparte l’Agenzia delle Entrate.

Liti non definibili

La definizione non si applica alle controversie riguardanti (secondo quanto precisato nella medesima circolare n. 12/E del 2003):

– il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi;

– il diniego o la revoca di agevolazioni (a meno che non sia stato accertato un maggiore tributo);

– gli avvisi di liquidazione ed i ruoli, in particolare relativi agli omessi versamenti dei tributi.

Non può, quindi, essere definita la lite fiscale scaturita da un omesso o carente

versamento.

Infatti, poiché oggetto della definizione è la pretesa impositiva che scaturisce da una specifica attività accertativa svolta dall’Ufficio, tale non è il semplice ruolo emesso a fronte di imposte e/o ritenute indicate dal contribuente in dichiarazione ma non versate.

Soltanto nei casi in cui i ruoli assolvano una funzione di provvedimento impositivo, risulta definibile la cartella emessa ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973 o dell’art. 54-bis, D.P.R. 633/1972.

Infine, come prevede espressamente la lettera e), del comma 12, dell’art. 39, Legge n. 111/2011, sono comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi.

Calendario

A parte il versamento da effettuare entro il 30 novembre 2011, i contribuenti interessati dovranno presentare la domanda di definizione entro il 31 marzo 2012.

Tutte le controversie potenzialmente definibili sono sospese fino al 30 giugno 2012.

Gli Uffici competenti trasmetteranno alle Commissioni tributarie, ai Tribunali ed alle Corti di appello nonché alla Corte di Cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012.

La comunicazione degli Uffici attestante la regolarità della domanda di definizione e di pagamento integrale di quanto dovuto andrà depositata entro il 30 settembre 2012.

Entro tale data andrà comunicato e notificato l’eventuale diniego alla definizione, in maniera tale che il contribuente possa decidere se debba proseguire nel contenzioso o meno.

Esempi

Al contribuente gli è stato notificato (entro il 1° maggio 2011) un avviso di accertamento contestante maggiori imposte dirette per € 3.000,00, oltre a sanzioni per € 1.500,00 ed interessi per € 150,00.

Prima ipotesi

Il contribuente non ha ancora presentato il ricorso, o comunque non è ancora intervenuta la decisione del giudice tributario:

La definizione della lite si chiude con il versamento di € 900,00 (3.000 x 30%).

Nota: Ovviamente se il valore della lite, anziché essere di € 3.000,00, fosse stato entro € 2.000,00, allora il contribuente avrebbe pagato solo € 150,00.

Seconda ipotesi:

Il contribuente ha già presentato il ricorso (maggiore imposta indiretta € 10.000,00) con il pagamento del 50% dell’imposta iscritta a ruolo (€ 5.000,00). La decisione (in primo grado) è stata favorevole al contribuente.

Dovrebbe pertanto pagare € 1.000,00 (10% di 10.000,00), ma poiché ha già versato € 5.000,00, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe rimborsare € 4.000,00.

Terza ipotesi:

Il contribuente ha già presentato il ricorso (maggiore imposta indiretta € 10.000,00) con il pagamento del 50% dell’imposta iscritta a ruolo (€ 5.000,00). La decisione (in primo grado) è stata favorevole all’Amministrazione finanziaria.

Il contribuente per chiudere la lite fiscale pendente avrebbe dovuto versare € 5.000,00, ma poiché il medesimo importo lo ha già versato in precedenza con l’iscrizione a ruolo, il contribuente in tale ultima ipotesi dovrà soltanto presentare l’istanza di chiusura della lite entro il 31 marzo 2012.

Quarta ipotesi

Il contribuente ha perso il ricorso in primo grado e poi ha vinto quello in secondo grado. Valore della lite € 5.000,00.

In tale ipotesi è possibile chiudere la lite versando € 500,00 (10%), salvo scomputo di quanto già versato.

Quinta ipotesi

In caso di soccombenza parziale del contribuente (valore della lite € 10.000,00) riconosciuto vincitore dal giudice tributario per la metà.

In tale ipotesi è possibile chiudere la lite versando € 3.000,00 (10% di 5.000,00 + 50% di 5.000,00, quindi, € 500,00 + € 2.500,00), salvo scomputo di quanto già versato.

 

 

Vincenzo D’Andò