Operazioni di restituzioni all’esportazione: quale il termine di prescrizione?

vediamo come la Corte di giustizia europea interviene quando le norme dei singoli diritti nazionali non sono univoche e possono dare diverse soluzioni allo stesso caso

La Corte UE, con la sentenza Corte Giust. CE Sentenza 05/05/2011, n. C-201/10 e C-202/10, cause riunite, si interroga sul termine di prescrizione, previsto in 4 anni, per le cause di rimborso di restituzioni all’esportazione nel caso di norme nazionali con termine diverso interpretando l’art. 3, nn. 1 e 3, del Regolamento n. 2988/1995.

Il Regolamento ha introdotto una disciplina generale per i cd. controlli omogenei della Commissione considerando come le condotte che danno vita ad irregolarità e le misure e sanzioni amministrative sono disciplinate da normative settoriali conformi al regolamento stesso. Inoltre precisa che le irregolarità sono tutte le violazioni di una disposizione del diritto comunitario con la conseguenza di un pregiudizio al bilancio delle Comunità e che l’art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2988/95 prevede un termine quadriennale di prescrizione delle azioni giudiziarie a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità.

Per quanto riguarda il termine di prescrizione, le normative settoriali possono prevedere un termine diverso, inferiore o non inferiore a tre anni e per le irregolarità permanenti o ripetute, lo stesso decorre dal giorno in cui termina cessa l’irregolarità.

Nell’ambito delle controversie tra la Ze Fu Fleischhandel GmbH e la Vion Trading GmbH e l’Ufficio doganale centrale di Amburgo-Jonas in merito al rimborso di restituzioni all’esportazione, la Corte si è trovata a dover rispondere alle domande di l’interpretazione

  • dell’art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2988/1995;

  • dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto.

Prima di giungere alla Corte di Giustizia Europea, analizziamo l’origine della controversia che inizia nel 1993 con la richiesta di sdoganamento di carne bovina da esportare in Giordania beneficiando di anticipi sulle restituzioni all’esportazione.

Nel 1998, dopo controlli, si scopriva che le merci erano state spedite in Irak in procedure di transito o di riesportazione: questo provocò, da parte dell’Ufficio doganale il rimborso delle restituzioni all’esportazione.

 

Le ricorrenti impugnavano le decisioni davanti al tribunale di Hamburg che accoglieva i ricorsi considerando come la norma sulla prescrizione ex art. 3, n. 1, primo comma, del Regolamento n. 2988/95 ostava ai rimborsi chiesti oltre quattro anni dopo le operazioni di esportazione in oggetto.

Contro questa decisione, l’Ufficio doganale proponeva ricorso per cassazione che, dopo aver considerato che le irregolarità erano state realizzate in un periodo anteriore al Regolamento n. 2988/95, sospendeva il giudizio e ricorreva alla Corte per tre questioni pregiudiziali.

La Corte ha stabilito che

  • il termine di prescrizione ex regolamento n. 2988/95 si applica alle misure amministrative e quindi al recupero di una restituzione all’esportazione indebitamente percepita per irregolarità commesse dall’esportatore;

  • il termine di prescrizione si applica ad irregolarità commesse prima dell’entrata in vigore di tale regolamento e decorrere dalla data della commissione dell’irregolarità;

  • i termini di prescrizione più lunghi possono risultare da disposizioni precedenti la data di adozione del regolamento.

Con questa interpretazione, la Corte tributaria federale, ha annullato la sentenza del tribunale di Hamburg rinviando le cause, sulla considerazione che il diritto al rimborso subiva la prescrizione poiché l’art. 195 BGB si poteva applicare per analogia per tutto il 2001.

A sua volta il giudice del tribunale, non considerando corretta l’argomentazione sull’applicazione per analogia ha sospeso il procedimento richiamando la Corte UE per nuove questioni pregiudiziali.

La complessità della controversia ha portato la Corte europea a risolvere le questioni con la sentenza del 5 maggio 2011, procedimenti riuniti C-201/10 e C-202/10, sostenendo la possibilità dell’applicazione per analogia di un termine proprio di una disposizione nazionale di diritto comune prevedibile e la non compatibilità del termine di prescrizione trentennale col principio di proporzionalità e del termine più lungo scaturente da un’operazione del giudice nazionale con il principio della certezza del diritto.

Dunque, la Corte ha stabilito che il principio della certezza del diritto non porta alla non applicazione per analogia, da parte degli Stati membri, del termine di prescrizione di una disposizione nazionale di diritto comune, sempre che si tratti di prassi giurisprudenziale sufficientemente prevedibile, mentre osta a che un termine di prescrizione più lungo possa risultare da un termine di prescrizione di diritto comune ridotto dal giudice, ancora il principio di proporzionalità osta all’applicazione di un termine di prescrizione trentennale alle controversie relative al rimborso delle restituzioni indebitamente percepite.

 

2 luglio 2011

Sonia Cascarano