un chiarimento sull’obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del collegio sindacale: l’organo che fa la relazione al bilancio deve sottoscrivere le relative dichiarazioni
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.62/E dell’8 giugno 2011, in risposta ad un interpello, ha stabilito che il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita all’anno d’imposta, anche se cessato dal suo incarico, è comunque obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione dei redditi ed IRAP, riferita alla medesima annualità, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997. I tecnici delle Entrate sono arrivati aqueste conclusioni analizzando il caso di una fusione per incorporazione tra due soggetti IRES; vediamo nel dettaglio come la vicenda si è sviluppata.
Nel caso di specie il quesito era stato posto perché l’IPOST (ente di previdenza e assistenza dei dipendenti delle Poste italiane spa) era stato soppresso e le relative funzioni erano state assorbite dall’INPS come disposto dalla manovra d’estate 2010 di cui all’art. 7, cc. 2 e 3, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122.
In sintesi le funzioni dell’IPOST sono state trasferite all’INPS, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi (c.d. fusione per incorporazione). Il problema, tuttavia, nasce per via del fatto che l’INPS deve predisporre, sulla base delle risultanze del bilancio relativo al periodo di imposta 01/01/2010 – 31/05/2010, approvato dagli organi competenti, le dichiarazioni fiscali inerenti il soppresso ente IPOST. Nel compilare la dichiarazione, con riguardo alla sezione “Firma della dichiarazione” le istruzioni ai modelli fiscali richiedono la sottoscrizione anche da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia, nel caso di specie, del collegio sindacale.
Il parere dei tecnici delle Entrate
Per l’Agenzia delle Entrate, con riferimento al riquadro “Firma della dichiarazione”, occorre comprendere se la sottoscrizione della dichiarazione nella apposita sezione competa ai membri del collegio sindacale del soppresso ente IPOST oppure ai membri del collegio sindacale in carica presso l’INPS. Per i tecnici ministeriali è necessario partire dall’analisi dell’articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n.322/1998 secondo il quale “La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni”. L’articolo suindicato individua quali obbligati alla sottoscrizione della dichiarazione coloro che “sottoscrivono la relazione di revisione”, e non il soggetto incaricato del controllo contabile in carica al momento della presentazione della dichiarazione. In questo senso anche le istruzioni al modello UNICO ENC 2010 e IRAP 2010 recepiscono la citata disposizione, prevedendo che la dichiarazione debba essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. L’obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni annuali consente di identificare i soggetti che hanno svolto la revisione contabile e che hanno espresso un giudizio sul bilancio e deve essere coordinato con il disposto dell’articolo 9, comma 5, del D.Lgs. 471/1997 , il quale prevede, per i soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione, una sanzione del 30% dei compensi nell’ipotesi in cui dalle omissioni nella relazione di revisione derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini dell’Irap.
Per i tecnici ministeriali è evidente che nessuna sanzione potrebbe applicarsi nei confronti dell’organo in carica al momento della presentazione della dichiarazione, dato che ad esso non potrebbe essere addebitato alcun rilievo in dipendenza di vizi della relazione di revisione, redatta e sottoscritta dal precedente controllore contabile. Nelle istruzioni contenute nella direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 giugno 2010, aventi ad oggetto “prime linee attuative in materia di soppressione e incorporazione enti e istituti vigilati – articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78”, si possono riscontrare affermazioni che risultano coerenti con il principio suindicato, secondo cui obbligati alla sottoscrizione della dichiarazione sono i soggetti che hanno predisposto la relazione di revisione. Il Ministro del Lavoro, in tale direttiva, precisa che “La struttura amministrativa di questi ultimi [enti soppressi] continuerà a svolgere, con il necessario raccordo con gli organi e con le omologhe strutture dell’ente incorporante, le attività rientranti nella propria competenza…”.
Tra le attività la direttiva prevede espressamente che “… dovrà essere predisposto, per ciascun ente soppresso, il bilancio di chiusura alla data di soppressione (31 maggio 2010). Il bilancio di chiusura è deliberato dal competente organo di amministrazione dell’ente soppresso in carica alla data di soppressione ed è trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori o sindacale del medesimo ente soppresso in carica al momento della cessazione, alle Amministrazioni vigilanti per l’approvazione, secondo le procedure previste per gli enti pubblici istituzionali dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, e dal D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439”.
Gli stessi organi dovranno, poi, assolvere gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione al 31 maggio 2010, tra i quali certamente rientrano gli obblighi dichiarativi in argomento.
Le conclusioni
Per l’Agenzia delle Entrate compete al collegio sindacale dell’ente soppresso IPOST la sottoscrizione delle dichiarazioni UNICO ENC 2010 e IRAP 2010, concernenti il periodo di imposta 01/01/2010 – 31/5/2010; per i tecnici ministeriali il soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione riferita ad un anno di imposta, anche se è cessato dal suo incarico, è obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione dei redditi ed IRAP, riferita alla medesima annualità, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Articolo 9, comma 5, del D.Lgs. 471/1997 “I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall’articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini dell’IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o ai fini dell’IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065“ |
28 giugno 2011
Federico Gavioli