No al ravvedimento operoso in caso di controlli automatici

l’Agenzia delle entrate ha chiarito che ai contribuenti a cui è stato già notificato il controllo automatico della dichiarazione è impossibile ravvedere la dichiarazione controllata

 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.18/E del 10 maggio 2011 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’istituto del ravvedimento operoso che sono di assoluto interesse e che si ritiene utile portare all’attenzione del lettore;  in particolare, con il presente commento, analizzeremo i chiarimenti forniti in merito ai controlli automatizzati posti in essere dall’Agenzia delle Entrate e la contestuale possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.

Il DPR 322/1998 prevede all’articolo 2, comma 8, che i contribuenti possono correggere eventuali errori od omissioni commessi in sede di redazione della dichiarazione, mediante presentazione di una successiva dichiarazione entro i termini stabiliti dall’articolo 43, del DPR 600/1973.

Dal 1998 il legislatore ha introdotto l’istituto del ravvedimento operoso; in pratica in forza del contenuto dell’articolo 13, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 472/1997 è prevista la riduzione ad un ottavo delle sanzioni se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Aspetto determinante è relativo al fatto che lo stesso articolo 13, prevede espressamente che il beneficio della riduzione delle sanzioni è consentito nel caso in cui “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

 

I cd. controlli automatici

Gli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972 prevedono sostanzialmente che l’amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede annualmente alla liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. L’amministrazione finanziaria può, quindi, in virtù di tali norme, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, provvedere a:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, nella determinazione delle imposte, nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

  • ridurre le deduzioni, le detrazioni ed i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;

  • controllare la tempestività e la rispondenza con la dichiarazione dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione stessa.

Proprio con riferimento a questa specifica attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate verifica anche che l’ammontare delle compensazioni effettuate per ciascuna imposta non sia superiore a quanto dichiarato dal contribuente, sia in termini di disponibilità del credito, sia in termini di effettivo utilizzo dello stesso.

 

I chiarimenti ministeriali

I tecnici ministeriali evidenziano che proprio con riferimento a questa attività di controllo sono pervenute richieste di chiarimenti in merito al presupposto se sia, o meno, possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso in sede di controlli automatici posti in essere dall’amministrazione finanziaria. I tecnici ministeriali evidenziano che in conseguenza di tale attività, nel rispetto del principio di conoscenza degli atti previsto dallo statuto dei diritti del contribuente, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo delle eventuali somme dovute l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente gli esiti del controllo effettuato, al fine di evitare la reiterazione degli errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali; gli esiti del controllo automatizzato nei confronti del contribuente, possono essere effettuati direttamente, tramite raccomandata indirizzata al suo domicilio, ovvero indirettamente, in caso di specifica opzione, tramite avviso telematico inviato all’intermediario che ha curato la trasmissione della dichiarazione. La ricezione della comunicazione (da parte del contribuente o dell’intermediario designato) non preclude, di per sé, la possibilità di presentare, nei termini previsti dalla norma, una dichiarazione integrativa per correggere eventuali errori od omissioni.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, precisa he l’istituto del ravvedimento operoso, come previsto dalla normativa di riferimento è preclusa al contribuente che abbia avutola formale conoscenza da parte del contribuente (direttamente o per il tramite dell’intermediario) dell’inizio di una attività di controllo, come quella prevista dai suindicati articoli (art. 36 bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/1972).

Per i tecnici ministeriali il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione prima della scadenza del termine per avvalersi del ravvedimento operoso, non può beneficiare della relativa riduzione di sanzioni con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito dell’attività di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, come:

  1. l’errato riporto di un’eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione precedente;

  2. gli errori commessi nella determinazione degli imponibili e delle imposte.

Il medesimo contribuente potrà, invece, avvalersi del ravvedimento per sanare quelle violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato come:

1) l’omessa indicazione di un reddito percepito;

  1. le violazioni che configurano l’infedeltà della dichiarazione, salvo che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l’interessato abbia avuto formale conoscenza.

 

16 maggio 2011

Federico Gavioli