Il legittimo impedimento del difensore – con Istanza di differimento dell'udienza

La richiesta di differimento dell’udienza chiede la prova del “giustificato impedimento” del difensore a presenziare all’udienza? A cura di Antonio Terlizzi.

La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissata, su istanza della parte interessata, quando la difesa dello stesso è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti(1).

Una volta che l’istanza di differimento sia stata formulata, anche nella fase delle richieste preliminari e quindi prima della relazione, la Commissione valuterà la ricorrenza dei presupposti e deciderà di conseguenza, in relazione ai documenti prodotti ed alla complessità delle questioni sollevate.

Generalmente il procedimento si conclude in un’unica udienza che esaurisce l’intera trattazione.

Pertanto la deliberazione del collegio avviene in camera di consiglio immediatamente dopo l’esaurimento della discussione.

In particolare Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni. ùAlle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

Il presidente della sezione oppure il collegio possono disporre il differimento della discussione a udienza fissa:su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti;in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio

In questi casi, la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno 30 giorni liberi prima, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

La fase successiva è rappresentata dalla deliberazione della decisione da parte del collegio, in camera di consiglio immediatamente dopo la discussione. Si tratta di un rinvio disposto dal presidente di sezione fuori dall’udienza, che differisce da quello previsto dall’art. 34 c. 3, che regola l’ipotesi del rinvio disposto dal collegio nel corso della stessa udienza su istanza della parte interessata quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti.

Qualora la richiesta di differimento dell’udienza di trattazione, corredata dalla prova del “giustificato impedimento”(es. gravi ragioni di salute,) a presenziare all’udienza, l’udienza stessa non sia differita e la controversia venga egualmente trattenuta in decisione sussiste ,nella fattispecie, la lesione in concreto del diritto di difesa con conseguente nullità degli atti assunti.

Giova ricordare che la nullità della sentenza deve essere fatta tuttavia valere secondo le regole e i termini dei mezzi di impugnazione in osservanza del principio di conversione dei vizi della sentenza in motivi di impugnazione. In caso di mancato impugnazione la sentenza sarà sanata dal passaggio in giudicato, che è la causa di sanatoria più penetrante esistente.

La decisione affetta da nullità è pur sempre esistente e, per il principio di carattere generale contenuto nell’art. 161 c.p.c. circa la conversione dei vizi della sentenza in motivi d’impugnazione, i vizi devono essere fatti valere nel rispetto delle regole procedimentali che regolano il giudizio di gravame – fra le quali è fondamentale quello dell’osservanza dei termini per la proposizione dell’impugnazione – con la conseguenza che la mancata osservanza di tali termini, da una parte, determina il passaggio in giudicato della pronuncia e, dall’altra, rende inammissibile il ricorso tardivamente proposto, senza alcuna possibilità di rilevare e sanzionare la pregressa nullità.

Secondo diversa impostazione il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio della trattazione alla pubblica udienzaperimpedimento del procuratore costituito può determinare una violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., con conseguente nullità ella sentenza emessa all’esito della stessa, solo quando il ricorrente evidenzi gli specifici aspetti che la discussione in sua presenza avrebbe potuto approfondire, colmando lacune ed integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.

Nel sistema processuale introdotto dal d.lgs. n. 546 del 1992, la richiesta di rinvio ad altra data dell’udienza pubblica già fissata, a causa del momentaneo impedimento del difensore della parte, deve essere provata mediante produzione di idonea documentazione, con la conseguenza che, in mancanza di quest’ultima, il processo prosegue anche in assenza del difensore medesimo (C.T.P. Chieti Sez. II, 13-04-2000, n. 120;C.T.R. Milano, sez. IV, 28-02-2008, n. 8)

Non può essere accolta la richiesta di rinvio della trattazione della causa ad altra udienza da destinare, avanzata dal difensore del contribuente innanzi alla commissione tributaria ove detta richiesta non sia documentata né specificata, quindi non giustificata, né rappresenti un impedimento a che la trattazione della causa prosegua.

Non può essere accolta la richiesta di rinvio della trattazione della causa ad altra udienza da destinare, avanzata dal difensore della parte contribuente innanzi alla commissione tributaria qualora l’impedimento causato da altre udienze precedentemente fissate sia privo della specifica del relativo impedimento e sussista la possibilità di delegare un nuncius al fine di ottenere un rinvio della trattazione ad udienza fissa (C.T.P. di Roma sez. 41 sentenza n. 27 del 12 gennaio 2011)

I presidenti(2) delle commissioni hanno, a tal riguardo, il potere di valutare discrezionalmente l’impedimento alla partecipazione all’udienza addotto dal contribuente con la richiesta di rinvio dell’udienza per la discussione del ricorso. In particolare, il giudice a cui è stato richiesto il rinvio per impedimento del difensore ha il potere-dovere di valutare e comparare le esigenze difensive e quelle pubbliche, affinché non si realizzino né impunità, né pretestuosi ritardi nella definizione dei processi.

L’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere comunicata ed opportunamente documentata, deve essere motivato.

Allorchè venga presentata istanza di rinvioper concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni, al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla particolare natura dell’attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonchè all’impossibilità di avvalersi di un sostituto.

 

28 febbraio 2011

Antonio Terlizzi

 

 

ISTANZA DI DIFFERIMENTO DELL’UDIENZA DI DISCUSSIONE

 

  1. AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE N. …

DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI …

 

Istanza di differimento dell’udienza di discussione

 

Per la Soc. …

nel giudizio

contro l’ENTE LOCALE … .

 

La Soc. …, nella persona del proprio legale rappresentante Sig. … e per il tramite del sottoscritto difensore Avv./Dott./Rag. …,

 

PREMESSO

 

che con ricorso del … impugnava un avviso dell’ENTE LOCALE di …;

che il ricorso reca il n. … di Ruolo Generale e risulta assegnato alla sezione n…;

che l’ENTE non si costituiva nei termini previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 546/1992;

che è stata fissata l’udienza di discussione per il giorno …;

che, esaminando il fascicolo di ufficio in data …, ha rinvenuto le controdeduzioni dell’ENTE con allegati numerosi documenti;

che da tali documenti emergono fatti e questioni di particolare complessità, che richiedono un attento esame, non possibile nel breve tempo residuo prima dell’udienza;

tutto ciò premesso,

 

CHIEDE

 

ai sensi del comma 3 dell’art. 34, D.Lgs. n. 546/1992, il differimento dell’udienza di trattazione per formulare congruamente le proprie difese scritte ed orali.

 

Luogo e data

Firma del difensore

(Avv./Dott./Rag. …..)

 

 

  1. Decr. R.G.R. n. …….del…….. della Comm. trib. prov. Di…….

 

oggetto della controversia: istanza di rinvio trattazione

 

 

Il Presidente

Vista l’istanza di rinvio formulata ai sensi del comma 2, dell’art.

31 del D.Lgs. n. 546/1992 dal difensore del ricorrente il

quale adduce quale impedimento giustificativo “seri ed

improcrastinabili impegni professionali già assunti innanzi al

……….;

rilevato che l’istante non ha esibito alcuna documentazione atta a

provare siffatto “giustificato impedimento” pur avendone la possibilità

in quanto era sufficiente esibire atto di citazione o altro atto del

processo o dei processi penali da discutersi ;

 

Alla luce di quanto sopra pertanto va respinta l’istanza di rinvio formulata, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992, dal difensore del ricorrente che adduce quale “giustificato impedimento” la presenza di seri ed improcastinabili impegni professionali già assunti innanzi al ……(es Tribunale penale , civile etc), senza però esibire alcuna documentazione atta a provare la suddetta richiesta.

 

 

 

P.Q.M. – respinge l’istanza.