Assegni una tantum corrisposti al coniuge: definizione e fiscalità

Enciclopedia di diritto tributario: definizione e deducibilità IRPEF dell’assegno una tantum corrisposto al coniuge in seguito a separazione o divorzio.

deducibilità degli assegni una tantum corrisposti al coniuge separato o divorziatoAssegni divorzili una tantum

Gli assegni una tantum sono le somme corrisposte al coniuge, liberamente concordate, per definire una volta per tutte i loro rapporti matrimoniali, per mezzo di una attribuzione patrimoniale, rendendo così non più rivedibili le condizioni pattuite.

 

Deducibilità degli assegni divorzili una tantum

Tali somme sono state sempre ritenute indeducibili.

La scelta del legislatore di prevedere una diversa regolamentazione tributaria per l’assegno periodico è diretta ad escludere la possibilità che anche trasferimenti squisitamente patrimoniali siano dedotti dal reddito complessivo.

La particolare connotazione giuridica che caratterizza la liquidazione una tantum dell’ammontare stabilito per il mantenimento del coniuge, permane anche nell’ipotesi in cui sia prevista la corresponsione di un importo complessivo, il cui versamento sia frazionato in un numero definito di rate, qualora la corresponsione del predetto importo escluda la possibilità di presentare una successiva domanda di contenuto economico.

La possibilità di rateizzare il pagamento costituisce, infatti, solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di risolvere definitivamente ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo.

Riferimenti normativi per l’assegno una tantum al coniuge:

• art. 10 T.U. n. 917/86;
• art. 50 T.U. n. 917/86.
R.M. n. 153/E dell’11 giugno 2009 Agosto 2010

 

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