Divorzio: è deducibile l’una tantum corrisposta all’ex coniuge?

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 28 ottobre 2023

Torniamo sull’annosa problematica della deducibilità o meno dell’assegno di divorzio...

Come è noto, i contribuenti possono dedurre dal reddito gli assegni periodici ("una tantum") corrisposti all'ex coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio, e di divorzio, con esclusione della quota di mantenimento dei figli, ex art. 10, comma 1, lett. c), del T.U. n. 917/86.

Tale norma prevede che sono deducibili dal reddito complessivo...

gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.

Specularmente, detti assegni periodici costituiscono per il coniuge che ne beneficia redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e “si presumono percepiti, salvo propria contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli” (artt. 50, comma 1, lett. i) e 52, comma 1, lett. c), del Tuir).

 

Assegno divorzile una tantum: la norma italiana

indeducibiltà assegni divorzio una tantumLa deduzione non spetta per le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.1).

In ordine agli assegni "una tantum" ricordiamo che essi sono sempre stati ritenuti indeducibili.

In senso favorevole alle Entrate si segnala la sentenza della Corte di cassazione, Sez. Trib., Sent. n. 16462 del 3 maggio 2002, dep. il 22 novembre 2002, che ha ritenuto indeducibile l'assegno di divorzio una "tantum"[1], in quanto liberamente concordato dai coniugi per definire una volta per tutte i loro rapporti per mezzo di u