Assegno divorzile una tantum: indeducibile anche se corriposto a rate

A fini IRPEF è indeducibile l’assegno divorzile erogato una tantum all’ex coniuge, la deducibilità non è possibile neanche se il pagamento di tale assegno viene effettuato ratealmente.

quantificazione e deducibilità assegno di divorzio una tantumLa Commissione Tributaria Regionale della Lombardia si è uniformata all’orientamento espresso in passato dalla Corte di Cassazione, ed ha ritenuto indeducibile l’assegno divorzile erogato una tantum all’ex coniuge. La deducibilità non è possibile anche se il pagamento viene effettuato ratealmente. In buona sostanza non è rilevante la circostanza che il pagamento sia effettuato mensilmente, ma è necessario avere riguardo alla modalità di determinazione della somma.

Se due ex coniugi si accordano per il pagamento di un’unica somma (una tantum), a chiusura delle vicende patrimoniali legate alla separazione o al divorzio, l’importo corrisposto sarà sempre indeducibile.

Non sarà sufficiente il pagamento periodico della somma così determinata, in quanto la periodicità cui fa riferimento l’art. 10 del D.P.R. n. 917/1986 non riguarda l’effettuazione del pagamento mensile, ma attiene anche alle modalità di determinazione della somma dovuta. La differenza è sostanziale.

Infatti, mentre la somma determinata una tantum non è suscettibile di revisione periodica e per tale ragione è indeducibile (anche se corrisposta con una rateazione mensile), l’assegno divorzile è suscettibile di una revisione periodica.

La natura e le modalità di determinazione della somma dovuta sono completamente diverse rispetto agli assegni c.d. una tantum e la circostanza incide sulla deducibilità dell’onere.

La sentenza n. 2465/27/2015 dell’8 giugno scorso dei giudici lombardi riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo formale del modello Unico, effettuato ai sensi dell’art. 36 – ter del D.R. n. 600/1973.

I giudici di primo grado hanno confermato la correttezza dell’operato dell’Ufficio che si è espresso in senso favorevole all’indeducibilità dell’assegno in base ad un’interpretazione letterale dell’art. 10 del TUIR. Il Testo Unico delle imposte sui redditi subordina la possibilità di considerare in deduzione del reddito complessivo l’assegno divorzile solo laddove sia corrisposto periodicamente.

L’interpretazione è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che nella sostanza si è uniformata ai principi già espressi calla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 383/2001.

Secondo l’orientamento manifestato dalla Corte le due forme di pagamento, periodica e una tantum, pur assolvendo alla medesima finalità

“appaiono sotto vari profili diverse, e tali sono state considerate dal legislatore”.

sentenza corte di cassazioneNello stesso senso si è espressa, come già ricordato, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23659/2006 che ha negato la deducibilità dell’unico assegno versato in un’unica soluzione in quanto non suscettibile di revisione periodica.

La precisazione rilevante fornita dai giudici meneghini ha riguardato l’irrilevanza, nel caso di specie, dell’avvenuto pagamento rateale. Infatti, l’erogazione mensile rappresenta una

“mera modalità di pagamento dell’importo pattuito tra le parti” che lascia immutata la natura di attribuzione patrimoniale definitiva, essendo diretta a regolare “una volta per tutte i rapporti tra le parti”.

Pertanto, se l’assegno corrisposto una tantum chiude definitivamente le vicende patrimoniali tra i due coniugi e, conseguentemente, la somma erogata una sola volta non è suscettibile di alcuna revisione periodica, è irrilevante, ai fini della deducibilità, che il pagamento sia mensile. Si tratta semplicemente di un ulteriore accordo tra le parti che hanno deciso, per loro comodità, di suddividere l’importo del predetto assegno con un pagamento da effettuarsi in un numero prestabilito di mensilità. Tuttavia, tale modalità di pagamento non cambia la natura della somma che non potrà essere oggetto di revisione e, conseguentemente, non sarà comunque deducibile.

Il principio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia è chiaro, ma la verifica della deducibilità delle somme erogate deve essere effettuata di volta in volta.

Ad esempio se inizia un contenzioso in quanto i due ex coniugi discutono sulla necessità di adeguamento dell’assegno è possibile, dopo l’ultimo grado di giudizio, che la sentenza disponga l’erogazione degli arretrati in un’unica soluzione. In questo caso la mancata osservanza della periodicità è dovuta semplicemente alla resistenza di uno dei due coniugi il quale riteneva non dovuta la somma.

In tale ipotesi non si tratta dell’erogazione di una somma una tantum, ma il pagamento riguarda più semplicemente gli “arretrati” relativi all’assegno originario il cui importo è stato “revisionato” dal giudice. In tale ipotesi il Fisco non dovrebbe avere alcuna difficoltà ad ammettere la deducibilità della somma.

15 gennaio 2016

Nicola Forte