Valutazione crediti in Bilancio e IAS 39

Il maggior valore a cui sono iscritti i crediti, per effetto della loro valutazione al fair value, concorre alla formazione del reddito dei soggetti operanti nel settore finanziario, a prescindere dalla categoria di strumenti finanziari in cui gli stessi crediti sono classificati.

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 189/E/2009

Il maggior valore a cui sono iscritti i crediti, per effetto della loro valutazione al fair value, concorre alla formazione del reddito dei soggetti operanti nel settore finanziario, a prescindere dalla categoria di strumenti finanziari in cui gli stessi crediti sono classificati, ciò, in virtù della rilevanza fiscale attribuita al “valore dei crediti risultanti in bilancio” dall’articolo 106, comma 3, del Tuir.

Tale norma appare essere speciale in quanto prevale anche sulla disposizione di carattere generale contenuta nell’articolo 110 del Tuir, che, per gli Ias Adopter, riconosce rilevanza fiscale, se immobilizzazioni finanziarie, solo ai maggiori valori iscritti relativi a obbligazioni e altri titoli in serie o di massa.

Nel caso in esame l’interpello era stato presentato da una società operante nel settore dell’intermediazione finanziaria, che aveva adottato gli standard internazionali per la prima volta nel bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007; tale cambiamento di principi contabili aveva fatto emergere un maggior valore dei crediti, gestita contabilmente accreditando la riserva da FTA in sede di transizione e rilevando a conto economico i successivi maggiori valori.

Il quesito coinvolgeva tra le altre anche il maggior valore attribuito ai crediti proprio nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007.

L’istante propendeva per una irrilevanza fiscale estendibile al periodo d’imposta 2007 per effetto della disposizione di salvaguardia dei comportamenti pregressi, contenuta nell’articolo 1, comma 61, della Finanziaria 2008: per i periodi d’imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2007

sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione

delle nuove disposizioni introduttive della cosiddetta “derivazione rafforzata”.

L’Agenzia delle Entrate risponde negativamente in quanto il presupposto essenziale per far scattare la “disposizione di salvaguardia” è il non recepimento, da parte della disciplina fiscale, di impostazioni contabili: tale condizione non si è verificata nel caso in esame poiché, anche precedentemente alle modifiche del Tuir apportate dalla Finanziaria 2008, sussisteva coincidenza tra la rappresentazione di bilancio e la rilevanza fiscale dei crediti.

Per i soggetti operanti nel settore creditizio che redigono il bilancio secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 87/1992, l’art. 106, comma 3, TUIR, in relazione ad operazioni di erogazione del credito alla clientela, attribuisce rilevanza al “valore dei crediti risultanti in bilancio”: la disposizione in esame è una norma speciale e prevale in ogni caso sulle disposizioni contenute nell’art. 110 TUIR, con la conseguenza che i maggiori valori che derivano dalla valutazione dei crediti al valore equo devono trovare pieno riconoscimento fiscale.

L’Agenzia delle Entrate precisa quanto sopra illustrando il trattamento che una società di intermediazione finanziaria deve applicare ai maggiori valori evidenziati, con riferimento ai crediti, nel primo bilancio separato redatto in conformità agli IAS/IFRS e nei bilanci successivi per effetto della designazione al fair value dei crediti stessi.

La società, che svolge attività di acquisto pro-soluto di crediti di difficile esigibilità e di crediti fiscali, ha adottato gli IAS/IFRS: sono stati quindi modificati i criteri di rilevazione/valutazione dei crediti.

In sede di transizione agli IAS/IFRS, i crediti sono stati designati come attività finanziarie rilevate al fair value, in conformità a quanto previsto dallo IAS 39 ed esercitando la c.d. fair value option (FVO), la facoltà di valutare al valore equo attività e passività finanziarie che soddisfano specifiche caratteristiche.

Dall’applicazione di tale criterio di valutazione risultano evidenziati maggiori valori rispetto ai costi d’acquisto dei crediti, che concorrono ad incrementare l’imponibile fiscale del periodo d’imposta.

Ias 39

Sin dal 2005 la Commissione dell’Unione europea ha adottato un nuovo testo dello Ias 39, con un utilizzo più limitato dell’opzione, che impone la contabilizzazione al valore di mercato e non più al valore storico.

Nel testo originario, l’opzione era stata considerata troppo estesa poiché consentiva di misurare indiscriminatamente tutte le attività e passività finanziarie, così nel settembre 2004 l’Efrag (European accounting advisory group), aveva provvisoriamente eliminato il fair value da alcune categorie di passività e all’organismo tecnico di supporto alla Commissione dell’Unione europea era stato chiesto un parere poi concretizzatosi nella versione provvisoria dell’Arc (Accounting regulatory committee).

L’esame aveva inteso soffermarsi su due aspetti:

  1. l’eliminazione del fair value dalle passività finanziarie;
  2. l’ampliamento della contabilizzazione al fair value delle coperture sui tassi di interesse dei depositi a vista.

Sub 1), l’Efrag ha sottolineato

“il potenziale effetto di volatilità per le poste di bilancio delle società in possesso di attività e passività finanziarie economicamente o contrattualmente correlate”.

L’interrelazione tra attività e passività in due sistemi di contabilizzazione difformi può condurre a una valutazione delle poste tale da creare una restrizione che

non consentirà inoltre alle società europee (soprattutto dell’area anglo-scandinava che tradizionalmente impiegano il “fair value” per le passività) di fare uso di prassi contabili che l’adozione completa dello standard avrebbe, invece, permesso“.

La limitazione del fair value  prevede ora che una attività o una passività finanziaria, gestita nell’insieme di più strumenti finanziari, possa essere indicata al “valore equo” solo quando ciò consenta di ottenere una migliore informativa di bilancio, come evidentemente è nello spirito della prevalenza della “sostanza” sulla “forma”.

Sub 2), si sono intese tutte le attività e le passività finanziarie, intendendosi, relativamente alle attività

  • una disponibilità liquida comprendente la cassa e i suoi equivalenti rappresentati da investimenti a breve termine estremamente liquidi e facilmente convertibili in un ammontare predeterminato di disponibilità senza significativi rischi di modifiche nel loro valore quali, ad esempio, i depositi bancari, e gli assegni bancari;
  • uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità;
  • un diritto contrattuale:
    • a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra entità;
    • a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli all’entità
  • un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale della stessa entità considerata, il quale potrà essere:
    • un “non derivato”, per cui l’entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi del suo capitale
    • un “derivato”, che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti che costituiscono a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale dell’entità medesima.

relativamente alle passività finanziarie

  • un’obbligazione contrattuale:
    • a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità;
    • a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all’entità;
  • un contratto estinguibile tramite strumenti rappresentativi di capitale della stessa entità considerata, il quale potrà essere:
    • un “non derivato”, per cui l’entità può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi del suo capitale
    • un “derivato”, che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità: gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti che costituiscono a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità medesima.

Una delle principali differenze fra Ias e principi contabili nazionali emerge

“dal fatto che gli strumenti finanziari “ibridi”, quelli cioè che sono composti da una componente di passività e da una componente di capitale proprio, debbano essere inclusi in bilancio come un’unica posta e non scissi in base alla loro diversa “sostanza” come prevede il principio contabile internazionale Ias 32”,

per il quale

l’emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento, o i suoi componenti, al momento della rilevazione iniziale come una passività finanziaria, attività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale netto in conformità alla sostanza degli accordi contrattuali e alle definizioni di una passività finanziaria, di un’attività finanziaria, e di uno strumento rappresentativo di capitale proprio“.

Lo Ias 39 individua quattro differenti categorie di strumenti finanziari:

  1. attività e passività finanziarie a “fair value” con variazioni imputate al conto economico;
  2. investimenti detenuti fino a scadenza
  3. finanziamenti e crediti
  4. attività finanziarie disponibili per la vendita.

La classificazione in bilancio di uno strumento finanziario, come strumento rappresentativo di capitale, come passività finanziaria, deve essere determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma giuridica. uno strumento rappresentativo di capitale è “qualsiasi contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nelle attività dell’entità, dopo aver dedotto tutte le sue passività”: la sostanza economica e la forma giuridica di un’operazione non sono sempre coerenti e quindi alcuni strumenti finanziari assumono forma giuridica di capitale anche se risultano essere sono passività.

Come precisato dallo Ias 39 e dall’Oic, si è in presenza di  uno strumento rappresentativo di capitale e non una passività finanziaria se sono soddisfatte due condizioni:

  1. lo strumento finanziario non include alcuna obbligazione contrattuale
    • a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità;
    • a scambiare attività e passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all’emittente;
  2. lo strumento sarà estinto con la consegna di azioni proprie o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente, esso è
    • un non derivato, che non comporta alcuna obbligazione contrattuale per l’emittente a consegnare un numero variabile di propri strumenti di capitale;
    • un derivato, che sarà estinto soltanto dall’emittente scambiando un importo fisso di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria per un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale.

Gli strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente non includono strumenti che sono loro stessi contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

Elemento discriminante per distinguere tra una passività finanziaria e uno strumento rappresentativo di capitale è l’esistenza o meno di un’obbligazione contrattuale di un contraente dello strumento finanziario a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria all’altra parte o a scambiare attività o passività finanziarie con il possessore a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l’emittente; strumenti rappresentativi di capitale includono le azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita, alcuni tipi di azioni privilegiate, le azioni di risparmio, le garanzie od opzioni d’acquisto emesse, che permettono al possessore di sottoscrivere o acquistare un determinato numero di azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita dell’entità emittente in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria.

Regolamento CE n. 839/2009- modifica del regolamento n. 1126/2008 

La Commissione è partita dalle seguenti considerazioni:

  • Con il regolamento CE n. 1126/2008 sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008;
  • Il 31 luglio 2008, l’International Accounting Standards Board ha pubblicato una modifica allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione intitolata Elementi qualificabili per la copertura. Le modifiche allo IAS 39 chiariscono l’applicazione della contabilizzazione come operazioni di copertura alla componente di inflazione degli strumenti finanziari e ai contratti di opzione quando sono utilizzati come strumento di copertura;
  • La consultazione del gruppo degli esperti tecnici dello European Financial Reporting Advisory Group conferma che le modifiche allo IAS 39 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3 del regolamento CE n. 1606/2002, determinando la modifica del regolamento n. 1126/2008.

La Commissione ha subito individuato all’art. 2 cheLe imprese applicano le modifiche allo IAS 39 che figurano nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009”.

In particolare le modifiche sono così riassunte:

·       art. 103G: “L’entità deve applicare i paragrafi AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A e AG110B retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1 o luglio 2009 o in data successiva, in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. È consentita una applicazione anticipata. Se l’entità applica gli Elementi qualificabili per la copertura per gli esercizi che hanno inizio in data antecedente il 1 o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato”;

·       AG99BA: “L’entità può designare tutte le variazioni dei flussi finanziari o del fair value di un elemento coperto in una relazione di copertura. L’entità può anche designare solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile. Il valore intrinseco di una opzione acquistata come strumento di copertura, ma non il suo valore temporale, riflette un rischio unilaterale in un elemento coperto”;

·       AG99E: “Il paragrafo 81 consente a una entità di designare elementi coperti diversi dalla variazione complessiva del fair value o dalla variabilità dei flussi finanziari di uno strumento finanziario”;

·       AG99F: “Per essere qualificabili ai fini della contabilizzazione come operazioni di copertura, i rischi designati e le parti devono essere componenti dello strumento finanziario identificabili separatamente e le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell’intero strumento finanziario derivanti da variazioni delle parti e dei rischi designati devono poter essere valutate attendibilmente”;

·       AG110A: “Il paragrafo 74(a) permette a un’entità di separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e di designare come strumento di copertura solo la variazione del valore intrinseco del contratto di opzione. Tale designazione può risultare in una relazione di copertura perfettamente efficace nel compensare le variazioni dei flussi finanziari attribuibili a un rischio unilaterale coperto di un’operazione programmata, se le condizioni principali dell’operazione programmata e dello strumento di copertura sono uguali”;

·       AG110B: “Se una entità designa un’opzione acquistata nella sua interezza come lo strumento di copertura di un rischio unilaterale derivante da un’operazione programmata, la relazione di copertura non sarà perfettamente efficace. Ciò in quanto il premio pagato per l’opzione include il valore temporale e, come stabilito nel paragrafo AG99BA, un rischio unilaterale designato non include il valore temporale di un’opzione. Pertanto, in questa situazione non vi sarà compensazione tra i flussi finanziari relativi al valore temporale del premio dell’opzione pagato e il rischio coperto designato”.

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Sonia Cascarano

14 Novembre 2009