Fondo patrimoniale della famiglia: può essere oggetto di esecuzione forzata dell’Agente della riscossione?

L’Amministrazione finanziaria ha affermato che, nell’ipotesi di un bene costituito in fondo patrimoniale la cui proprietà appartiene ad entrambi i coniugi, l’azione esecutiva dovrà essere limitata alla quota di comproprietà del debitore

Tesi erariale

 

Con nota

del 17 dicembre 1983, avente ad oggetto l’esecuzione forzata su un immobile costituito in fondo patrimoniale della famiglia, l’Amministrazione finanziaria, in aderenza al parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, ha ritenuto che l’eccezione di cui al menzionato art. 170 del codice civile

“non sia proponibile nei confronti dei crediti fatti valere dall’Amministrazione, con l’avvertimento che – essendo il suddetto bene costituito in fondo patrimoniale per cui la proprietà dello stesso appartiene ad entrambi i coniugi – l’azione esecutiva dovrà essere limitata alla quota di comproprietà del debitore”.

 

L’Inps con nota n. 25846/2008 ha precisato  che non è sempre possibile procedere all’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale per soddisfare il credito Inps. Occorre valutare, caso per caso, i veri motivi (1) per cui il debito è stato contratto e i bisogni della famiglia. In realtà, ha spiegato  l’Inps, le società partecipate di Equitalia, prima di procedere, devono richiedere istruzioni all’Inps sull’azione revocatoria (o sulla possibilità di esperire la stessa contro la costituzione del fondo), in quanto bisogna prima valutare la relazione tra lo scopo per cui il debito contributivo è stato contratto e i bisogni della famiglia che ha costituito il fondo.

 

Contrasto giurisprudenziale

 

Secondo un preciso orientamento del giudice di merito tributario la  costituzione  del  fondo  patrimoniale  non  è  opponibile all’Amministrazione finanziaria la quale è ammessa ad iscrivere  ipoteca  ex


e

77, D.P.R. n. 602/1973 né il giudice tributario è facoltizzato  a surrogarsi al tribunale del  luogo  nel  quale  sono  ubicati  gli  immobili gravati ex
art. 2884 c.c. ai fini dell’ordine di cancellazione nei confronti del conservatore dei registri immobiliari (Sent. n. 94 dell’11 dicembre 2008 della Comm. trib. Prov. di Treviso, Sez. III).

 

Nello stesso  senso si è espresso il Tar del Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 369 del 10 maggio 2007che così recita: La costituzione di un fondo patrimoniale  non è “di ostacolo all’esecuzione immobiliare per crediti fatti valere dall’Amministrazione  finanziaria  dato che i debiti per Irpef, Iva e tasse varie devono ritenersi, per definizione, inerenti in maniera diretta e immediata ai bisogni della famiglia, dato  che anche l’attività lavorativa ed imprenditoriale, da cui il ricorrente trae  i redditi che hanno dato origine ai vari debiti di imposta, è  finalizzata  al generale mantenimento dello stesso e della  sua  famiglia. 

 

Né, del resto, appare possibile dimostrare che il creditore – cioè l’Amministrazione finanziaria – potesse essere a conoscenza del fatto che  il debitore  aveva contratto i debiti in questione (tasse non pagate) per ragioni estranee ai bisogni della famiglia, essendo difficilmente ipotizzabile che un soggetto ometta il pagamento delle imposte dovute per motivi voluttuari o intenti speculativi, così come lo stesso presupposto della debenza di tali imposte (ottenimento di determinati redditi e/o espletamento di  una data attività lavorativa) non possono ritenersi motivati da altra ragione che non sia  la necessità di provvedere al mantenimento di se stesso e  del  proprio  nucleo familiare.

 

Secondo diverso orientamento ai sensi

dell’art. 170 c.c. i beni assoggettati al fondo patrimoniale della famiglia, sono sottratti all’esecuzione forzata qualora trattasi di debiti non contratti per il soddisfacimento di esigenze familiari quali i  debiti  fiscali attinenti all’attività imprenditoriale di uno dei coniugi. Nell’ipotesi di beni di proprietà del debitore, ma conferiti nel fondo, può essere fatta valere l’eccezione recata dal citato art. 170 del codice civile, con conseguente impossibilità per l’agente della riscossione di procedere all’esecuzione forzata sui beni del fondo stesso (Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I Sent. 10 giugno 2008  n. 71).

 

Riflessioni

 

A norma  dell’art. 170 c.c. l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita solo per debiti contratti per fare fronte ai bisogni della famiglia, intesi peraltro non in senso restrittivo, ossia in relazione alla necessità essenziali del nucleo familiare, ma anche con riguardo alle più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonchè al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. L’accertamento in concreto relativo alla riconducibilità del debito alle necessità della famiglia costituisce un tipico accertamento in fatto, istituzionalmente rimesso all’apprezzamento del giudice del merito.

 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il criterio di demarcazione non va ricercato nella natura delle obbligazioni bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esso e i bisogni della famiglia; non ha pregio esludere il divieto di esecuzione sulla base della natura legale e non contrattuale del debito tributario ovvero il debito fiscale non può essere escluso a priori dalla sfera dei bisogni familiari (da ultimo Cassazione sentenza n.15862 del 7 luglio 2009)

 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell’art. 170 c.c. soltanto per debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari; l’accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass. sentenza n. 11683 del 18/09/2001). Inoltre, la Corte di Cassazione non limita il divieto di esecuzione formale ai soli crediti  sorti successivamente alla costituzione del fondo. Ne consegue che detto divieto estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima di tale data, ferma restando, in questo caso, la possibilità per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l’inefficacia nei propri confronti dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale (Cassazione sentenza n. 15862 del 7 luglio 2009); Cass. sentenza n. 3251 del 19/04/1996).

Non è possibile, sulla base di quanto disposto dall’art. 170 del codice civile, procedere ad esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale della famiglia per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (Sezione Civile della Corte di Cassazione sent 5 giugno 2003 n. 8991).

L’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale  è consentita, a norma dell’art. 170 cod. civ., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari, sicché, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi (nella specie l’ignoranza) non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni  (Cass. civ. Sez. III, 15-03-2006, n. 5684).

 

Il vincolo del fondo patrimoniale comporta che i beni non possono essere esecutati per debiti che il creditore conosceva essere stati assunti per bisogni estranei alla famiglia (c.d. indisponibilità dei beni del fondo patrimoniale).

I beni del fondo rispondono solo per le obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia (si pensi ai debiti assunti per mantenere il coniuge o il figlio minore; si pensi ai debiti inerenti la conservazione e la fruttificazione dei beni vincolati, etc.); inoltre, i beni possono essere aggrediti solo in quanto non siano risultati sufficienti i beni personali dell’obbligato e comunque solo nei limiti della sua quota. In ogni caso, i beni e i loro frutti non possono essere aggrediti per debiti che il creditore conosceva essere stati assunti per bisogni estranei alla famiglia (si pensi alle obbligazioni di tipo imprenditoriale ossia ai creditori che abbiano contratto non per esigenze inerenti all’impresa e con la consapevolezza che il relativo debito non riguardava interessi familiari; si pensi alle esigenze di natura voluttuaria o finalizzate ad intenti speculativi).

 

La consapevolezza del creditore deve sussistere al momento del perfezionamento della fonte della obbligazione e deve essere provata da colui che si oppone all’esecuzione (es. coniuge); la prova può essere data anche mediante presunzioni semplici  essendo sufficiente provare che lo scopo dell’obbligazione appariva come normalmente estraneo ai bisogni della famiglia (es.: obbligazioni inerenti l’attività di lavoro autonomo del coniuge); peraltro, le opposizioni agli atti di esecuzione sono rimesse all’iniziativa degli interessati. Rientrano nei bisogni della famiglia le esigenze volte al pieno mantenimento e sviluppo della famiglia  e non le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cassazione sent. n. 134/84 in “Giust. Civile 1984 pag. 663”).

 

Angelo Buscema

18 Luglio 2009

 

 


NOTE

 

(1) In quest’ottica e con precipuo riferimento  all’Ici,  non  si  ravvisano difficoltà di sorta nel riconoscere la  soggezione  all’esecuzione  coattiva dei beni immobili confluiti nel fondo allorquando la debenza del  tributo  è collegata al loro specifico possesso. Laddove, invece, il debito fosse originato dal possesso di beni in parte compresi ed in parte esclusi dal fondo, occorrerebbe enucleare la “porzione” di imposta riferita ai beni esclusi che, per ovvie ragioni, non verrebbe  ad essere garantita dai beni su cui è impresso il vincolo  di  destinazione. Diverso il discorso in merito ai debiti  per  Irpef:  ed  invero,  se  i redditi derivanti dai beni compresi del fondo  patrimoniale  vanno  imputati pro-quota ai coniugi, sembra logico  ritenere  che  l’Amministrazione  possa aggredire quei beni inclusi nel fondo da cui derivano i redditi che, a  loro volta, determinano l’insorgere del debito d’imposta  (beni  immobili  per  i redditi fondiari, titoli e partecipazioni per i redditi di  capitale  e  per quelli diversi).Di converso, i beni oggetto del fondo non sembrano poter essere  oggetto di esecuzione nel caso in cui  il  debito  scaturisce  dalla  produzione  di redditi di lavoro (dipendente e/o autonomo) o d’impresa cui non  si  applica lo speciale criterio di imputazione sancito dall’

art. 4 del  Tuir  (s’è  già ricordato  che  il  fondo  può  avere  per  oggetto  beni  immobili,  mobili registrati o titoli di credito e, giammai, l’azienda).  A questo punto si tratta di individuare  un  criterio  che  consenta  di quantificare la quota-parte del credito di imposta  che,  essendo  scaturito dal possesso dei beni confluiti nel fondo, potrà essere soddisfatto mediante esecuzione forzata sui beni vincolati. Un possibile criterio può essere colto  guardando  alla  disciplina  del privilegio immobiliare di cui all’art. 2771,  comma  1,  del  codice  civile giusto il quale i  crediti  relativi  alle  imposte  sui  redditi  fondiari, limitatamente all’imposta o alla quota proporzionale di  imposta  imputabile ai redditi fondiari, hanno privilegio su tutti gli immobili del contribuente situati nel territorio del Comune in cui il tributo si riscuote  e  sopra  i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili stessi. Orbene e  ricorrendo  ad  un  analogo  “criterio  di  frazionamento”,  è possibile quantificare la quota-parte del credito  relativo  all’Irpef  che, derivando dal possesso di una serie di beni immobili compresi nel fondo, può essere soddisfatta mediante esecuzione forzata sui beni stessi. (in tal senso,  Leonardo Perrone Profili tributari del fondo patrimoniale in “Rassegna tributaria” n. 6 di novembre-dicembre 2008, pag. 1541