SRL tra ingegneri: produce reddito di impresa e non di lavoro autonomo

La società tra ingegneri, costituita sotto forma di società di capitali (SRL), produce reddito di impresa (e non di lavoro autonomo), pertanto, sui compensi erogati non va trattenuta la ritenuta d’acconto.

Società Tra Professionisti o STPSi tratta del chiarimento contenuto nella risoluzione n. 56 del 4/5/2006 emanata dall’Agenzia delle Entrate sulla natura dei redditi prodotti da tale tipo di società.

Viceversa, la stessa Agenzia delle Entrate con una  precedente risoluzione (n. 118/E del 28/5/2003), emanata per la società tra avvocati (ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001) sorta come società di persone (S.N.C.), ha precisato che l’attività esercitata da una società tra avvocati produce redditi di lavoro autonomo.

Pertanto, secondo l’Agenzia i redditi così conseguiti costituiscono redditi di lavoro autonomo (criterio di cassa) poiché in tale secondo caso si applica la disciplina prevista per le associazioni senza personalità giuridica.

Tornando, invece, alla società di capitali tra ingegneri, oggetto della risoluzione n. 56/2006, un libero professionista, avendo ricevuto una fattura da una società di ingegneria, costituita sotto forma di S.r.l., con la richiesta dell’applicazione della ritenuta d’acconto (ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973), ha posto un parere alla medesima Agenzia per sapere se vada o meno applicata detta ritenuta d’acconto.

 

Soluzione data dall’istanza nell’istanza di interpello

Secondo l’istante, che ha posto una istanza di interpello, la fattura emessa da una SRL, sia pure costituita da ingegneri, non deve essere assoggettata a ritenuta d’acconto, poiché la stessa produce reddito d’impresa anche se la società d’ingegneria (cosidette engineering) è sorta a seguito dell’abrogazione dell’art. 2 L. 1815/39, dall’art. 24 L. 07.08.97 n. 266 (c.d. legge Bersani) successivamente regolate dalle L. 109/94 e 415/98.”

 

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha accolto la tesi dell’istante, quindi, ritenendo che la società tra ingegneri costituita sotto forma di società a responsabilità limitata (società di capitali) produce comunque redditi di impresa. A tal fine ha osservato che:

L’art. 17 della Legge  n. 109/1994 (come modificata per ultimo anche dall’rt. 24 della Legge Comunitaria 2004) stabilisce che per “società d’ingegneria” si intendono

“le società di capitali di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile, (…), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”.

 

Peraltro, la “società di ingegneria” richiede la presenza del:

  • presupposto soggettivo:

Ove la costituzione deve avvenire con la forma di società di capitali ovvero nella forma di società  cooperative;

  • presupposto oggettivo:

Che consiste nella circostanza che nell’oggetto sociale deve essere elencato lo svolgimento di una delle previste attività professionali.

 

Conclusioni

A parere dell’Agenzia delle Entrate risulta chiara la natura del reddito prodotto da dette società tra ingeneri, sulla base dell’art. 81 del Tuir, rientra nella categoria del reddito d’impresa per il solo fatto di essere stato realizzato da un soggetto costituito in una veste giuridica di tale specie (S.r.l.).

In sostanza, ha concluso l’Agenzia, nel caso delle “società di ingegneria” non rileva, ai fini della qualificazione del reddito dalle stesse prodotto, il presupposto oggettivo, ma soltanto quello soggettivo che risulta determinante.

Pertanto, sul pagamento della fattura non deve essere applicata la ritenuta d’acconto, non trattandosi di redditi di lavoro autonomo.

Peraltro, la stessa Agenzia ha rammentato che la ritenuta di cui al suddetto art. 25 DPR 600/1973, deve essere operata, a titolo di acconto dell’IRPEF, dai soggetti (enti e società di cui all’art. 73, comma 1, del Tuir;  società e associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, persone fisiche che esercitano attività commerciali ai sensi dell’art. 55 del Tuir, o imprese agricole; persone fisiche che esercitano arti e professioni; condominio quale sostituto d’imposta) che corrispondono compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente.

Pertanto, sono assoggettati a ritenuta d’acconto i soli “compensi per lavoro autonomo professionale” e i “compensi per lavoro autonomo occasionale”.

 

giugno 2006  

Vincenzo D’Andò