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Il bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio è il documento con cui si rappresenta, al termine di un periodo amministrativo, che nella generalità dei casi viene fatto coincidere con l’anno solare, la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio di una azienda in uno stato di normale funzionamento.
La formazione del bilancio è sottoposta a disposizioni normative e regolamentari che tendono a ridurre eventuali caratterizzazioni del documento, al fine di renderlo veritiero e corretto e tale da essere uno strumento informativo per le diverse classi di interessi che convergono nell’azienda.
Il procedimento di formazione del bilancio di esercizio di una società di capitali è scandito da una serie di atti preparativi alla sua approvazione da parte dell’assemblea generale dei soci.
Il bilancio nelle società con collegio sindacale
Nelle società di capitali in cui è presente il collegio sindacale , sia con funzioni di controllo contabile sia senza, il bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico , dalla nota integrativa e , del caso, della relazione della gestione, viene consegnato dagli amministratori, che lo hanno compilato, ai sindaci almeno trenta giorni della data prevista per la sua approvazione – art. 2429, 1°comma - affinchè questo organo possa riferire sullo stesso alla assemblea dei soci convocata annualmente in seduta ordinaria per questo importante funzione.
I sindaci , nella loro relazione che deve essere depositata presso la sede della società almeno 15 giorni prima dell’assemblea, devono riferire sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta e devono fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione – art. 2429 2°, 3° comma - .
La relazione dei sindaci al bilancio , viene letta all’assemblea dei soci, che non la discute trattandosi del resoconto dell’attività di vigilanza e di controllo svolta dai sindaci durante l’esercizio, e ad oggetto il rispetto nell’attività di gestione della società dello statuto e delle norme civili , fiscali , previdenziali ed amministrative nonché del controllo della gestione finanziaria e di quella economica.
Il legislatore ha ritenuto, con gli articoli 2621 e 2622 del c.c., che anche la relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio possa integrare il reato di falso in bilancio, quando con dolo e per conseguire un ingiusto profitto i sindaci, vadano a licenziarla ( la relazione) in guisa di ingannare i destinatari, non rappresentando la verità gestionale e organizzativa della società.
Il reato di false comunicazioni sociali
Il reato di false comunicazioni sociali è disciplinato dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile.
Più in particolare l’art.2621 è dedicato alle false comunicazioni che non generano danni ai soci e ai creditori , tema invece di cui il legislatore ha investito, anche nel titolo, l’art.2622.
A mente dell’art. 2621 c.c. si configura il reato di falsa comunicazione sociale quando gli amministratori o chi svolga di fatto queste funzioni, i sindaci e i liquidatori, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto:
- espongano, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti non rispondenti al vero ;
- omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo , in modo da indurre in errore i destinatari.
Il reato di false comunicazioni sociali “che non hanno cagionato danni a terzi” ai sensi del primo comma dell’art. 2621 c.c., è punito con l’arresto fino a un anno e sei mesi.
Contro questo reato si procede di ufficio.
La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la società appartiene.
La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.
Non è punibile, inoltre, la falsa rappresentazione che si è originata da una errata valutazione estimativa che differisce in misura non superiore al 10 per cento a quella corretta.
Con l’art.2622 il legislatore intende perseguire i reati di false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori , i quali su querela vanno ad attivare la procedura penale.
I destinatari delle pene sono sempre, come nell’art.2621, coloro i quali hanno posto in essere gli atti che hanno ingannato i soci ed i terzi creditori e quindi gli amministratori, i sindaci e i liquidatori.
Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni se relativo a società non quotate e da un anno a quattro anni se relativo a società quotate.
I reati di cui all’art.2621 “falso senza danno” si prescrivono in tre anni , quelli di cui all’art.2622 “ falso con danno” in cinque anni, se non interrotti .
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Marcello Mazza