Come è noto il D.Lgs. 61/2002 ed i successivi n. 5 e 6 del febbraio 2003 hanno innovato sostanzialmente il Titolo V del Codice Civile in materia di società.
In queste brevi note vorrei soffermarmi su un atto fondamentale per la vita di una società: la redazione del progetto di bilancio e la sua approvazione in una società a responsabilità limitata.
Nella normativa ancora vigente, l’art. 2486 del Codice Civile, richiamando l’art. 2364, stabilisce che “l’assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo casi particolari, per l’approvazione del bilancio”.
Tale disposizione, che era prassi inserire in ogni statuto sociale di società di capitali o soggette a bilancio, stabiliva un termine fisso e perentorio entro cui i soci dovevano esprimersi sul progetto di bilancio elaborato dall’organo amministrativo.
La norma, infatti, non richiedeva la necessaria approvazione del documento entro tale termine, richiedeva solo il parere dell’Assemblea, tanto che l’organo amministrativo, in caso di mancata approvazione del progetto di bilancio, aveva solo l’obbligo di assolvere alle incombenze fiscali e doveva riconvocare l’Assemblea anche dopo spirato il termine massimo di sei mesi.
La nuova formulazione della norma di riferimento (art. 2478-bis del Codice Civile) non fa alcun rinvio all’art. 2364 (nuova formulazione) circa i termini di approvazione del bilancio e, pertanto, non esiste, in verità, alcun termine “erga omnes” per tale incombenza e l’art. 2475 del Cod. Civ. (nuova formulazione) all’ultimo periodo recita: “L’approvazione del progetto di bilancio … è in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione” ed il richiamo fatto dallo stesso art. 2478-bis al- l’art. 2423 del Cod. Civ. non pone alcun termine.
Da quanto precede si deve, a ragione, dedurre che il termine per l’Organo Amministrativo per la predisposizione del progetto di bilancio deve essere previsto al momento della costituzione della società e, per similitudine con la normativa per le società per azioni, si deve ritenere che i termini massimi siano previsti dall’ultimo comma dell’art. 2364 del Codice Civile.
E’ da rilevare che lo stesso comma obbliga, a differenza di quanto prevedeva fino ad ora nell’ultimo periodo dell’art. 2364 (vecchia formulazione), l’Organo Amministrativo a specificare ai soci (quindi ai terzi) le motivazioni che hanno indotto a procrastinare, fino ad un termine massimo di sei mesi dallo spirare dell’esercizio, l’approvazione del bilancio.
Con la nuova normativa si attua una maggiore responsabilizzazione dell’Organo Amministrativo e questo, a nostro modesto parere, ci sembra giusto per un corretto rapporto fiduciario tra amministrati (soci) ed amministratori.
L’assenza di termini perentori si rileva anche per l’approvazione del bilancio e, nel ns. caso, non è necessaria la convocazione dell’Assemblea dei Soci in quanto tale atto non rientra tra quelli riservati espressamente a tale organo.
L’atto costitutivo, anche in questo caso, deve sopperire alla vacanza normativa e, quindi, possiamo affermare che la riforma del Titolo V del Codice Civile in materia di società ha reso più elastica la gestione societaria, più responsabile la partecipazione dei soci.
Infatti se, a rigore, un bilancio può anche essere non approvato o preso in visione dai soci, è sufficiente che l’Organo Amministrativo l’abbia predisposto e notiziato agli stessi, è ovvio che una società che non approva e non deposita (quindi non rende pubblico) un bilancio, ha scarsa possibilità di sopravvivenza.
Si ritiene opportuno auspicare che, nel caso in cui lo statuto preveda l’approvazione del bilancio con il metodo della “decisione dei soci”, lo stesso preveda, fin dalla costituzione della società, le modalità ed i termini per la manifestazione di tale “decisione”.
Altra importante novità la troviamo nel procedimento di impugnazione del bilancio da parte dei soci dissenzienti, astenuti od assenti; si stabilisce infatti che, se manca l’Organo di Controllo, ognuno di essi può impugnare la delibera di approvazione ed il bilancio stesso; ove l’Organo di Controllo abbia approvato il bilancio i suindicati soci per impugnare la delibera di approvazione del bilancio ed il bilancio stesso debbono rappresentare almeno il 5% del Capitale Sociale (art. 2377 Cod. Civ. secondo comma).
Altra novità rilevante è la possibilità prevista per legge di distribuire l’utile in percentuali non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale; il quarto comma dell’art. 2468 Cod. Civ. recita infatti: “resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti ….. la distribuzione degli utili”.
In sintesi possiamo riassumere le principali innovazioni in merito alla procedura di approvazione del bilancio della società a responsabilità limitata sono:
- a) i termini di approvazione debbono essere previsti al momento della costituzione ed essere indicati nello statuto sociale;
- b) la metodologia di approvazione deve essere prevista all’atto della costituzione nel caso in cui si voglia prevedere l’approvazione per “decisione dei soci”;
- c) l’impugnazione del bilancio può essere proposta da un numero di soci (dissenzienti, assenti odastenuti) che rappresenti almeno il 5% del capitale sociale se lo stesso è approvato senza rilievi dall’Organo di Controllo; da qualsiasi socio (dissenziente, assente od astenuto) singolarmente nel caso in cui non sia presente l’Organo di Controllo o questo abbia fatto dei rilievi;
- d) per quanto attiene alla ripartizione degli utili viene assunta a norma una metodologia in uso indiverse società circa l’attribuzione di una quota maggiore di utili a soci meritevoli di privilegio (es. i fondatori).
Leggi l'approfondimento: Approvazione e deposito del Bilancio d’esercizio – Vademecum
26 agosto 2003
Staffolani dr. Gherardo