la più importante novità fiscale dell’autunno è la modifica al regime dell’IVA per cassa: una panoramica delle nuove opzioni che si aprono ai contribuenti
L’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 ha introdotto un nuovo regime dell’Iva per cassa – accanto a quello già previsto dall’art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 633/1972, per le operazioni con i soggetti “istituzionali” – sostitutivo di quello sinora applicabile, contemplato dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008.
Le disposizioni attuative della novità normativa, sono state successivamente emanate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con il D.M. 11 ottobre 2012, che ha ribadito i principi già contenuti nell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, introducendo altresì alcune utili indicazioni di natura operativa.
Il primo profilo ha riguardato, in particolare, i presupposti di applicazione della nuova Iva per cassa, riservato ai soggetti passivi Iva che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito un volume d’affari non eccedente l’importo di 2 milioni (rispetto a quello di euro 200.000 previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008), oppure – nel caso di nuova attività – presumono, nel primo esercizio di non superare tale soglia. A questo proposito, il Decreto attuativo, ha precisato che – ai fini della verifica della sussistenza di tale requisito – devono essere considerate sia le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’Iva per cassa che quelle escluse.
L’accesso al regime della nuova Iva per cassa è, tuttavia, subordinato ad un’ulteriore condizione, ovvero che la cessione di beni o prestazioni di servizi sia posta in essere dai predetti contribuenti nei confronti di cessionari e committenti anch’essi soggetti passivi Iva, ovvero agenti nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Al ricorrere di tale ipotesi, per il cedente/prestatore l’Iva diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo – in deroga al principio generale del momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 del D.P.R. n. 633/1972) – e, in ogni caso, dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo il caso del sopravvenuto assoggettamento, prima della scadenza di questo termine, del cessionario/committente ad una procedura concorsuale (e non più anche esecutiva, come, invece, stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008): il medesimo principio opera, inoltre, con riferimento alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati dal soggetto passivo che ha optato per l’Iva di cassa, il cui diritto è esercitabile soltanto per effetto del pagamento del corrispettivo, oppure dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione.
A livello operativo, l’applicazione del regime in parola impone, a carico del cedente/prestatore, l’obbligo di esporre in fattura la dicitura “Operazione soggetta ad Iva per cassa (o ad esigibilità differita), ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012”, coerentemente con quanto previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008: la differenza rispetto al previgente sistema è, tuttavia, rappresentata dal fatto che la controparte detrae l’Iva indicata nel documento in base ai principi generali del momento di effettuazione dell’operazione, a prescindere da quello del pagamento (salvo il caso in cui tale soggetto abbia esso stesso optato per l’Iva di cassa).
In altre parole, diviene sostanzialmente irrilevante per il cessionario/committente sapere che l’operazione a lui fatturata sia o meno soggetta al nuovo regime dell’Iva per cassa: tale circostanza ha, pertanto, indotto la relazione illustrativa al D.M. 11 ottobre 2012 a sostenere che la mancata indicazione della predetta dicitura costituirà una mera violazione formale, senza incidere sull’efficacia dell’opzione esercitata.
In ogni caso, il regime dell’Iva per cassa non è invocabile per le operazioni attive effettuate:
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nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. A questo proposito, la relazione al Decreto attuativo ha precisato che il regime dell’Iva per cassa è applicabile anche alle operazioni effettuate, secondo le regole ordinarie, dai soggetti passivi che – previa separazione delle attività di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 633/192 – applicano sia regimi speciali che quello ordinario;
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nei confronti di privati, ovvero che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni;
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con applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge);
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in base alla disciplina generale dell’Iva per cassa di cui all’art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 633/1972, ovvero con enti pubblici, istituzionali ed universitari.
Un principio analogo è dettato per le operazioni passive escluse dall’Iva di cassa, rappresentate dalle seguenti fattispecie: gli acquisti di beni e servizi soggetti al reverse charge, gli acquisti intracomunitari di beni, le importazioni di beni ed i prelievi dai depositi Iva.
Il D.M. 11 ottobre 2012 ha, inoltre, precisato che le operazioni rientranti nel regime dell’Iva di cassa concorrono alla formazione del volume d’affari del cedente/prestatore, e partecipano alla determinazione della percentuale di detraibilità di cui all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento all’anno in cui sono state effettuate, non rilevando il momento in cui l’imposta diventa esigibile. In tale sede, è stato altresì chiarito che le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’Iva per cassa sono computate nel mese o trimestre in cui è riscosso il corrispettivo, oppure è decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione: nel caso di incasso/pagamento parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica in proporzione tra la somma riscossa/versata e l’ammontare complessivo dell’operazione.
Il Decreto attuativo non si, è, invece, soffermato sulle modalità di esercizio dell’opzione, in quanto i relativi criteri dovranno essere definiti – come stabilito dallo stesso art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 – da un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi comunque a breve: il D.M. 11 ottobre 2012 ha, infatti, deciso che la nuova Iva per cassa è già applicabile alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, con opzione valida soltanto per tale mensilità, in deroga al principio generale che ne dispone l’efficacia dal 1° gennaio dell’anno nel quale è manifestata (oppure dalla data di inizio di attività nel caso di primo esercizio di operatività), e l’esclusione delle operazioni già liquidate al 31 dicembre dell’anno precedente.
In tale occasione, è stata, infine, esaminata l’ipotesi in cui il soggetto aderente all’Iva per cassa abbia superato, nel corso dell’anno di efficacia dell’operazione, il predetto limite di 2 milioni di euro di volume d’affari: le operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo sono soggette ai criteri generali di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, con l’effetto che nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è applicata l’Iva per cassa deve essere ricompresa anche l’imposta a debito riguardante le operazioni già effettuate sino a tale data, e il cui corrispettivo non risulti ancora incassato. Analogamente, può essere detratta l’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati a tale data, sebbene il relativo corrispettivo non sia stato ancora pagato.
5 novembre 2012
Sandro Cerato