Dal 2011 tutti i contribuenti possono presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio, in modo da evitare la presentazione della Comunicazione dati IVA; vediamo i vantaggi che derivano da tale opzione.
La presentazione “in via autonoma” (cioè in forma non unificata) del modello di dichiarazione IVA è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti.
Dal 1° gennaio 2010 la facoltà di non comprendere la dichiarazione annuale Iva all’interno del modello Unico ha riguardato tutti i contribuenti dalla cui dichiarazione annuale scaturisca un credito.
Dal 1° gennaio 2011, a seguito di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 25.01.2011, tutti i contribuenti possono presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio, in modo da evitare la presentazione della Comunicazione dati Iva.
La presentazione “in via autonoma” (cioè in forma non unificata) del modello di dichiarazione IVA relativa all’anno 2010 (modello IVA/2011) è prevista per alcune categorie di contribuenti, quali:
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- le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2010;
- le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’art. 73, anche per periodi inferiori all’anno;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora quest’ultimi abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione dell’IVA di gruppo;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto;
- i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter;
- particolari soggetti (ad es., i venditori “porta a porta”), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2010, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito dell’ operazione intervenuta.
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La presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata:
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- esclusivamente per via telematica.
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In base all’art. 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2010 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2011 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma ; entro il 30 settembre 2011 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata.
L’articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, ha previsto alcune importanti novità in merito alla cosiddetta “compensazione orizzontale” dei crediti IVA, disciplinata dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia sull’uso dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali.
Per effetto delle nuove disposizioni, a partire dal 1° gennaio 2010, l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione (nel caso di credito Iva annuale); o dell’istanza (nel caso di credito infrannuale) da cui gli stessi risultano.
Al fine di evitare che il contribuente debba aspettare a lungo prima di poter utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione annuale, il decreto in questione ha aggiunto l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 del DPR n. 322 del 1998, in virtù del quale i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata possono non comprendervi la dichiarazione annuale Iva nell’ipotesi in cui il credito, risultante, venga utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso.
L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2010, a proposito della possibilità di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma e anticipata aveva precisato che la facoltà di non comprendere la dichiarazione annuale Iva all’interno del modello Unico riguarda tutti i contribuenti dalla cui dichiarazione annuale scaturisca un credito. L’obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva all’interno del modello Unico permaneva quindi solo per i contribuenti che determinano un saldo Iva a debito (o pari a zero).
Sono principalmente due i benefici per il contribuente che effettua la compensazione dei crediti annuali Iva di importo superiore a 10.000 euro e che presenterà la dichiarazione annuale IVA separata dal modello Unico:
- può utilizzare il credito annuale IVA in compensazione di importo superiore a 10.000 euro già con i versamenti da fare con l’F24 a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- è escluso dall’obbligo di presentare la comunicazione dati annuale IVA , se presenta entro il mese febbraio la dichiarazione annuale IVA.
Con le novità introdotte dal D.L. 78/2009 l’esonero dalla presentazione della comunicazione dati Iva, resta preclusa a quei contribuenti che non hanno la possibilità di presentare la dichiarazione Iva al di fuori della dichiarazione unificata, ossia coloro che riscontrano un conguaglio annuale a debito, creando così una disparità di trattamento tra i contribuenti creditori e debitori.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2011 ha quindi cambiato orientamento ritenendo valida la possibilità anche per i debitori di sganciare la dichiarazione Iva da Unico.
In sostanza, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.
Il contribuente a debito che vuole presentare la Dichiarazione Iva autonoma la deve comunque presentare entro febbraio.
La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva, comporta che il versamento del saldo annuale deve essere effettuato entro il 16 marzo in un’unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima;
Il contribuente non può quindi differire il pagamento dell’imposta alle scadenze di Unico
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 322/1998, sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti:
- con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- tenuti alla presentazione di entrambe le dichiarazioni (redditi e IVA).
Per effetto delle suddette novità:
- i soggetti a credito che rispettano entrambe le condizioni (e che sarebbero obbligati a presentare la dichiarazione IVA allegata al modello UNICO), possono scegliere di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma a partire dal 1° di febbraio (ed entro il 30 settembre);
- i soggetti a debito che rispettano entrambe le condizioni (e che sarebbero obbligati a presentare la dichiarazione IVA allegata al modello UNICO), possono scegliere di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma a partire dal 1° di febbraio (ed entro il 28 febbraio).
21 febbraio 2011
Antonio Gigliotti