tutto pronto per il trasferimento delle ritenute dei soci alla società, o all’associazione tra professionisti; abbiamo anche il codice tributo per la conpensazione nel modello F24. L’articolo propone anche degli esempi pratici di compilazione dei quadri del Modello Unico Società di persone 2010…
La compensazione dei crediti Irpef con altre imposte e contributi per associazioni tra professionisti e società di persone
Via libera delle Entrate alla compensazione dei crediti Irpef con altre imposte e contributi per le associazioni di professionisti e per le società di persone.
È stata infatti la circolare n. 56/E del 23.12.2009 che, in via interpretativa, ha reso possibile l’utilizzo in compensazione da parte delle società e delle associazioni del credito relativo alle ritenute subite sui redditi prodotti, modificando il vecchio meccanismo che prevedeva soltanto per i singoli soci la possibilità di utilizzare in compensazione le ritenute subite dalla società o dal’associazione.
In particolare, la circolare ha chiarito che, una volta effettuata la compensazione con i debiti Irpef dei singoli soci, le società e le associazioni potranno utilizzare in compensazione i crediti eccedenti per i pagamenti di altre imposte o contributi.
Questo nuovo meccanismo è ora possibile soltanto a condizione che i soci o gli associati acconsentano all’operazione con atto avente rilevanza giuridica e data certa (ad esempio, una scrittura privata autentica).
L’Agenzia, infine, precisa che, una volta che le ritenute residue vengono messe a disposizione della società o dell’associazione e utilizzate in compensazione, le eventuali eccedenze non possono più essere utilizzate dai singoli soci.
Attribuzione ai soci con semplice scambio di corrispondenza
Inoltre, sul quotidiano Italia Oggi del 29.12.2009, è emerso che, sulla base di quanto stabilito dalla suddetta circolare n. 56/E/2009, per l’attribuzione delle ritenute dei soci alla società o associazione non è necessaria la scrittura privata autenticata, ma è sufficiente quella registrata o un semplice scambio di corrispondenza, con l’assolvimento dell’imposta di registro dove dovuta in misura fissa in assenza di conferimento di beni ai sensi dell’articolo 4, Parte “I”, della Tariffa , allegata al Dpr 26 aprile 1986. n. 131 (Tur).
La compensazione delle ritenute in capo al soggetto collettivo resta limitata all’ammontare residuale delle stesse dopo l’impiego dei soci per la copertura del proprio debito Irpef di periodo.
La circolare si è poi occupata dello scomputo delle ritenute da parte dei soggetti collettivi, utilizzati dagli esercenti arti e professioni e assimilati per esercitare la propria attività in forma associata (art. 5 del Dpr n. 917/1986).
Associazioni tra professionisti e società di persone: Istituito il codice tributo per compensare i crediti Irpef
E’ adesso operativa la compensazione dei crediti Irpef degli associati con altre imposte e contributi da parte delle associazioni di professionisti e delle società di persone.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 6/E del 11.02.2010, il codice tributo “6830” per l’utilizzo delle ritenute residue non sfruttate dal socio e da questo riattribuite alla società.
Il nuovo meccanismo di compensazione, riconosciuto dall’Agenzia con la circolare n. 56/E del 23.12.2009, è possibile soltanto a condizione che i soci o gli associati manifestino il loro preventivo assenso all’operazione con atto avente data certa o nello stesso atto costitutivo.
Credito derivante dalle ritenute subite da società o associazioni
Nella suddetta circolare n. 56/E del 2009 l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, sostenuto che, ai fini dell’utilizzo da parte della società o associazione del credito derivante dalle ritenute dalla stessa subite, è necessario che:
– i soci o associati manifestino il preventivo assenso in apposito atto avente data certa. Tale assenso può riguardare le ritenute relative ad un singolo periodo d’imposta o tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa;
– il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società;
– una volta che le ritenute sono state attribuite al soggetto collettivo ed il relativo credito è stato dal medesimo utilizzato in compensazione, eventuali importi residui di credito non siano più ritrasferiti ai soci o associati.
Modalità di effettuazione della scelta
Nella medesima circolare n. 56/E del 2009 l’Agenzia delle Entrate non ha chiarito se la scelta di attribuire le ritenute residue alla società o associazione possa essere effettuata:
– anche dai collaboratori dell’impresa familiare e dal coniuge dell’azienda coniugale, nonché dai soci delle società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale;
– dai singoli partecipanti all’ente collettivo o necessariamente dalla totalità degli stessi;
Non è stato, inoltre, precisato il termine entro il quale la scelta deve essere effettuata.
Fac simile di scrittura privata autenticata (avente data certa)
|
Tra i sigg. ………,indirizzo…………., codice fiscale………..
PREMESSO CHE – I sottoscrittori sono soci della società…………indirizzo sede legale……………, codice fiscale della società…………., iscritta al registro delle imprese…………. al n…………; – che è intenzione dei sottoscrittori (soci/associati) autorizzare la suddetta società ad utilizzare in proprio le ritenute subite, per la parte che eccede il debito Irpef degli stessi sottoscrittori, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997; – che l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 56/E del 23.12.2009 ha autorizzato l’uso di tale compensazione CONCORDANO quanto segue I sottoscrittori citati autorizzano la suddetta società, in via permanente, a partire dalla data odierna, e salvo revoca espressa, ad utilizzare detta procedura di compensazione, per far ciò sono consapevoli che a loro non verranno trasferite le ritenute subite dalla società, eccettuato l’importo relativo al debito Irpef di ciascuno di essi PERTANTO I sottoscrittori autorizzano la società per il periodo d’imposta …….. a non imputare (trasferire) ai soci l’importo di ritenute subite dalla società, per la parte che eccede il debito d’imposta Irpef di ciascuno di essi. |
Approvazione del Modello Unico SP 2010
A seguito dell’approvazione del Modello Unico SP 2010, nel quadro RN colonna 2 andranno indicate tutte le ritenute subite dalla società, mentre nel quadro RK, dedicato alla quota di reddito attribuita ai soci, è stato aggiunto un campo nel quale vanno indicate le ritenute riattribuite dal socio alla società.
La parte di ritenute restituite è determinata in funzione dell’imposta personale dovuta da ciascun socio.
Il dato nel quadro RK va poi ripreso in quello RX della società, in cui è stata inseritala sezione IV “credito Irpef per ritenute subite”, in cui dovrà essere indicata la quota totale delle ritenute restituite, nella colonna 3 del rigo RX 19. Il valore potrà essere utilizzato in compensazione e andrà a confluire nella colonna 5.
Oppure sarà chiesto a rimborso e in tal caso confluirà nella colonna 4.
Il campo 5 andrà compilato al lordo delle ritenute utilizzate in compensazione.
Esempio 1 (le ritenute sono interamente trasferite)
MODELLO UNICO SP 2010 QUADRO RN
RIGO | REDDITO
O PERDITA |
RITENUTE
D’ACCONTO |
|
RN1 | Società di persone in contabilità ordinaria | 1 € 10.000,00 | 2 € 4.000,00 |
RN2 | Società di persone in contabilità semplificata | 1 | 2 |
RN8 | Associazione tra
artisti e professionisti |
1bis | 2bis |
In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:
– nella colonna 2, le ritenute d’acconto subite. Si precisa che, nell’ipotesi in cui in cui i soci o associati della società o associazione dichiarante abbiano acconsentito in maniera espressa a che le ritenute ad essi imputate, che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione stessa in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24 (circ. 56 del 2009), nella presente colonna va comunque riportato l’intero importo delle ritenute imputate ai soci o associati.
Al fine di evidenziare le ritenute riattribuite dai soci o associati alla società o associazione dichiarante, queste vanno riportate nel campo 12 del quadro RK e va, altresì, compilata la sezione IV del quadro RX.
QUADRO RK
Dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite
RIGO
RK1 |
Codice fiscale | Cognome e nome o Denominazione
Socio A |
Sesso m/f | ||||
Comune di nascita
4 |
Prov.
5 |
Data di nascita
6 |
Quota partecipazione
8 € 5.000,00
|
Ritenute riattribuite
12 € 2.000,00 |
|||
RIGO
RK2 |
Codice fiscale | Cognome e nome o Denominazione
Socio B |
Sesso m/f | ||||
Comune di nascita
4 |
Prov.
5 |
Data di nascita
6 |
Quota partecipazione
8 € 5.000,00 |
Ritenute riattribuite
12 € 2.000,00
|
|||
Il quadro RK va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE, che risultano alla chiusura dell’esercizio nonché l’importo delle ritenute a questi imputate e riattribuite alla società o associazione dichiarante.
Nel campo 12, va indicato l’importo delle ritenute riattribuite dal socio o associato alla società o associazione dichiarante (circ. 56 del 23 dicembre 2009).
La somma degli importi indicati nel presente campo va riportata nel quadro RX, rigo RX19 colonna 3.
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi
SEZIONE IV
Credito IRPEF da ritenute subite |
RIGO
RX19 |
Ritenute presente
Dichiarazione 3
€ 4.000,00 |
Credito di cui
si chiede il rimborso 4 |
Credito da utilizzare
in compensazione 5 € 4.000,00 |
La sezione IV va compilata nel caso in cui i soci o associati della società o associazione dichiarante abbiano acconsentito in maniera espressa a che le ritenute ad essi imputate, che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione stessa in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.
Nel rigo RX19, va indicato:
– in colonna 1, l’eccedenza di ritenute risultante dalla precedente dichiarazione. Si precisa che la presente colonna risulta compilabile a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2010 (quindi dal prossimo anno);
– in colonna 2, l’importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n 241del 1997. Si precisa che la presente colonna risulta compilabile a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2010 (sempre dal prossimo anno);
– in colonna 3, l’ammontare delle ritenute subite dalla società o associazione dichiarante che i soci o associati hanno riattribuito alla medesima. In particolare, nella presente colonna occorre riportare la somma degli importi indicati nel campo 12 dei righi da RK1 a RK13 di tutti i moduli compilati;
– in colonna 4, il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– in colonna 5, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (tramite modello F24). Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati.
Si precisa che la somma degli importi indicati in colonna 4 e 5 non può essere superiore al valore risultante dalla seguente operazione:
col. 1 – col. 2 + col. 3.
Tuttavia, per il periodo d’imposta 2009, non risultando compilabili le colonne 1 e 2, la predetta
somma non può essere superiore all’importo di colonna 3.
Esempio 2 (le ritenute vengono trasferite trattenendo quelle necessarie ai soci per non pagare Irpef)
MODELLO UNICO SP 2010 QUADRO RN
RIGO | REDDITO
O PERDITA |
RITENUTE
D’ACCONTO |
|
RN1 | Società di persone in contabilità ordinaria | 1 € 10.000,00 | 2 € 4.000,00 |
RN2 | Società di persone in contabilità semplificata |