In caso di effetti pregiudizievoli derivanti dall’iscrizione a ruolo, allora l’estratto è impugnabile dal contribuente, che deve tuttavia provare le necessità di tale impugnazione.
Il ruolo e la cartella di pagamento, che si ritiene non notificata, sono suscettibili di impugnazione nei soli casi, espressamente previsti dal legislatore, in cui il contribuente/debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio.
E’ questo sostanzialmente il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 24760 dell’8 settembre 2025, pronuncia che ci consente di fare il punto su una questione, che se pur ormai delineata normativamente e giurisprudenzialmente, continua a fa parlare di sè.
L’impugnazione dell’estratto ruolo
Come noto, l’estratto di ruolo non è specificamente previsto da nessuna disposizione di legge, e viene formato e consegnato soltanto su richiesta del debitore. Trattasi di un mero “elaborato informatico formato dall’esattore…sostanzialmente contenente gli… elementi della cartella…” (così si è espresso il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4209/IV/2014).
Sul punto, con la sentenza n. 19704/2015, gli Ermellini – a SS.UU. – hanno stabilito che il ruolo e/o la cartella sono immediatamente impugnabili, anche in mancanza di rituale notificazione, e che non vi è d’ostacolo l’ultima parte