La fiscalità segue la realtà sostanziale e la dimostrazione di un effettivo radicamento all’estero consente di resistere alle contestazioni di esterovestizione, tanto in materia di imposte dirette quanto in ambito IVA.
Una sentenza emessa ieri dalla Corte di Cassazione rappresenta un nuovo tassello nell’ampio contenzioso sulla esterovestizione, affrontato dalla Suprema Corte a distanza di pochi giorni dalla decisione “cugina” che aveva riguardato le imposte dirette sulla medesima problematica. In questa occasione, l’attenzione dei giudici si è concentrata sul versante IVA, offrendo importanti chiarimenti in materia di territorialità delle operazioni e non imponibilità delle prestazioni relative al settore marittimo.
Il caso: sede legale estera, sede effettiva (contestata) in Italia
La vicenda riguarda una società formalmente costituita a Madeira (Portogallo) e attiva nel settore del rimorchio d’altura e dell’assistenza a piattaforme petrolifere. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di indagini della Guardia di Finanza, aveva ritenuto che la sede effettiva di direzione e amministrazione fosse invece a Brindisi, contestando quindi la esterovestizione della societ