Chi opera con soggetti fittizi rischia di perdere la detrazione IVA, anche senza un vantaggio diretto. La prova può basarsi su presunzioni, ma deve essere solida e coerente. Una recente pronuncia chiarisce quando l’Amministrazione può usare presunzioni per dimostrare la consapevolezza del contribuente e quali elementi servono per provare la buona fede. Un caso concreto fa luce sui criteri da seguire.
Operazioni soggettivamente inesistenti: la prova della conoscenza secondo la Cassazione
Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, dal momento che il soggetto emittente la fattura è diverso da quello effettivo e solitamente è un soggetto fittizio, è proprio in relazione alle caratteristiche di quest’ultimo che l’Amministrazione finanziaria trae gli elementi necessari a provare il carattere soggettivamente inesistente dell’operazione.
Le risultanze riferibili a soggetti diversi dalla contribuente oggetto di contestazione possono quindi portare alla prova, anche in via indiziaria, della conoscenza da parte della stessa contribuente del carattere soggettivamente inesistente delle operazioni.
Il caso: un contenzioso su operazioni solo apparentemente regolari
La Corte di Cassazione ha trattato un caso relativo ad un contenzioso in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, chiarendo in particolare gli aspetti probatori collegati a tale tipo di contestazione.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto da una società nell’ambito di un contenzioso avverso avvisi di accertamento con i quali era stata recuperata l’IVA indebitamente detratta in merito a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
La CTR, per quanto di interesse, aveva rilevato come l’Amministrazione finanziaria non fosse riuscita a dimostrare alcun beneficio fiscale per la società contribuente, laddove il danno definitivo all’erario era imputabile ad un’altra società definitivamente debitrice dell’IVA, che non aveva pagato il suo debito per insolvenza o altre cause.

