Con la FAQ pubblicata il 24 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate ha chiarito la corretta applicazione dell’esenzione parziale dei redditi dominicali e agrari per gli anni d’imposta 2024 e 2025, ai sensi dell’art. 1, comma 44, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dal D.L. n. 215/2023 nel caso in cui tali redditi siano prodotti da una società semplice agricola e tassati per trasparenza in capo ai soci coltivatori diretti o Imprenditori agricoli professionali iscritti alla corrispondente previdenza INPS. L’Agenzia ha confermato che l’esenzione ha carattere personale, pertanto, anche se le società semplici con qualifica IAP devono applicare l’esenzione nei quadri del modello redditi, il socio CD/IAP, qualora dichiari ulteriori redditi agrari e dominicali derivanti da attività agricole svolte direttamente o per la partecipazione in altre società semplici agricole, dovrà rettificare i dati dichiarati al fine di non superare la franchia di reddito non imponibili pari a 12.500 euro. Al socio non CD/IAP dovrà essere imputato il reddito agrario e dominicale pro-quota, comprensivo delle rivalutazioni (80%; 70%; ulteriore riv. Del 30%), senza poter beneficiare dell’esenzione. (Stefano Neri)
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