I poteri dell’assemblea dei soci in presenza di utile di bilancio

Nel periodo in cui si approvano i bilanci, è il momento ideale per riflettere su un tema delicato: l’assemblea dei soci, con le sue maggioranze, delibera sulla destinazione degli utili ma quali tutele spettano ai soci di minoranza quando la maggioranza opta per l’accantonamento? Una guida per orientarsi tra strategie aziendali legittime e possibili abusi di potere.

Nelle realtà societarie capita spesso che il socio di minoranza entri in conflitto con quelli di maggioranza, e di conseguenza rivendichi (più o meno fondatamente) violazioni dei suoi diritti. Tra questi, sicuramente una parte importante viene rivestita dalla distribuzione degli utili da bilancio decisa dall’assemblea.

La questione riguarda, più in generale, i poteri dell’assemblea in merito alla destinazione degli utili conseguiti.

 

Assemblea di bilancio: quali poteri in tema di utili di bilancio?

assemblea utile bilancioLa scelta tra la distribuzione e l’accantonamento a riserva è senz’altro espressione del potere riconosciuto dalla legge alla maggioranza assembleare di deciderne la destinazione, corrispondente a valutazioni e scelte imprenditoriali insindacabili.

Tale scelta è censurabile solo se volta ad acquisire posizioni di indebito vantaggio dei soci di maggioranza a danno degli altri, ovvero a perseguire un obiettivo antitetico all’interesse sociale o a provocare la lesione della posizione di alcuni soci in violazione del canone di buona fede oggettiva.

L’onere probatorio del socio di minoranza

Pertanto, il socio di minoranza che lamenti violazioni del principio del diritto agli utili deve dimostrare che l’assemblea ha perseguito tali intenti.

Non basta, dunque, la mera critica delle ragioni addotte a sostegno della scelta di capitalizzare gli utili.

La proposta di destinare gli utili a riserva, qualora basata su determinate motivazioni, anche astrattamente legittime, rende insindacabile la decisione, posto che d’altronde è rimessa all’amministratore la scelta imprenditoriale e soggettiva di valutazione del rischio.

Non si dimentichi d’altronde che gli utili destinati a riserve sono accrescitivi del patrimonio netto della società a beneficio del valore di liquidazione o di scambio della partecipazione sociale, anche di minoranza, oltre che volti a realizzare l’interesse all’autofinanziamento dell’impresa sociale; per tale motivo, dunque, l’abuso è configurabile solo in presenza di dolo da parte dell’organo sociale.

Abuso del diritto di impugnare: un rischio per il socio di minoranza

In mancanza di prova del pregiudizio nei confronti dei soci di minoranza, nonché di lesione della loro aspettativa alla percezione degli utili, le impugnazioni delle relative delibere non sono da ritenersi fondate.

D’altra parte, il socio di minoranza deve porre attenzione alla reiterazione delle impugnazioni, perché è possibile la configurazione, più che dell’abuso di potere da parte della maggioranza, dell’abuso del diritto di impugnare.

In conclusione, per quanto concerne la decisione di non distribuire utili, gli abusi vanno appurati non tanto basandosi su eventuali motivazioni addotte a sostegno di essa, quanto sulla effettiva dimostrabilità del perseguimento di un interesse contrario a quello della società (e non dei soci come singoli).

 

NdR: per agevolare la comprensione dei contenuti trattati, aggiungiamo il diagramma che segue, generato con il supporto dell’intelligenza artificiale, che sintetizza visivamente i concetti principali esposti nel testo.

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Danilo Sciuto

Venerdì 23 Maggio 2025