Quando gli ammortamenti devono essere più elevati di quelli calcolati con le percentuali fiscali

Illustriamo una fattispecie, che può presentarsi più frequentemente di quanto si pensi, che riguarda la quantificazione della quota di ammortamento annuale dei beni strumentali in caso di cessione, o, in generale, di fuoriuscita dall’azienda.

Ammortamenti civilistici: quando non si applicano o vanno calcolati diversamente

ammortamenti Il tema della quantificazione degli ammortamenti è da sempre in primo piano nel periodo dei bilanci.

La prassi è quella di utilizzare le aliquote derivanti dal noto decreto ministeriale che vengono generalmente ritenute valide anche ai fini civilistici.

Tuttavia ci sono delle situazioni più frequenti di quanto si possa pensare per le quali l’amministratore è invece obbligato ad utilizzare delle aliquote più alte di quelle fiscali in quanto obbligato dalla normativa civilistica, così come casi in cui essi non debbano proprio essere applicati.

Nel primo caso rientrano, giusto per citare il caso più frequente, gli ammortamenti sospesi durante il periodo emergenziale, che adesso dovranno ricominciare ad essere calcolati; è evidente che se non è possibile allungare il periodo di utilizzo, andranno ricalcolati sul residuo periodo originale; per questo, si rinvia a quanto detto in un precedente contributo.

Un altro caso è quello in cui invece gli ammortamenti non vadano proprio calcolati. È, quest’ultimo, il caso della cessione del bene, avvenuta nell’anno successivo.

Facciamo un esempio, semplificando al massimo la casistica per renderla più facilmente comprensibile.

Una srl ha acquistato nel 2020 un bene (costo 1.000) la cui percentuale di ammortamento fiscale, di cui al noto DM del 31/12/1988 (vedi comoda tabella a questo link), è pari al 10%. Vita del bene, dunque, fissata in dieci anni. Sempre per semplificare, ipotizziamo sia pari a zero il valore realizzabile dall’immobilizzazione alla fine del suo periodo di vita utile, per cui il valore ammortizzabile coincide con il costo di acquisto (non va dimenticato infatti che il costo ammortizzabile è determinato sottraendo dal costo iniziale dell’immobilizzazione il valore residuo stimato).

Dall’anno 2020 al 2023 ha ammortizzato dunque per 400. Residuo ammortizzabile 600.

Veniamo al punto.

 

Ipotizziamo la vendita del bene nel 2025

In sede di scritture di assestamento 2024, si dovrà tenere conto del fatto che il bene è stato venduto – ipotizziamo – a marzo 2025?

La risposta è senz’altro affermativa, ed il perché è ben spiegato nel principio contabile OIC16, laddove si afferma il fondamentale principio per cui in questi casi l’ammortamento non va stanziato.

Più in particolare, il documento afferma che, nel caso in cui le immobilizzazioni materiali sono destinate all’alienazione, devono essere riclassificate in un’apposita voce preceduta da numero romano da iscrivere nell’attivo circolante, ai sensi dell’articolo 2423-ter comma 3, e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (articolo 2426, comma 1, numero 9, codice civile). I beni destinati alla vendita, dunque, non sono più oggetto di ammortamento.

E’ evidente dunque che essendo nota, alla data di redazione del progetto di bilancio, l’avvenuta cessione del bene, la vita utile del bene si fermerà nel 2025, sicché il valore netto contabile (ossia il residuo ammortizzabile) andrà iscritto nell’attivo circolante, e il relativo bene andrà trattato, per così dire, come se fosse un bene-merce.

Tornando al caso numerico, dato il residuo ammortizzabile di 600, esso andrà imputato alla voce C I 4) “rimanenze di prodotti finiti e merci” al valore di 600, se ed in quanto inferiore al valore di realizzo.

L’ammortamento 2024 non sarà più calcolato, e al momento della vendita il valore netto contabile andrà confrontato con il prezzo, determinando non più una minusvalenza o plusvalenza, ma un normalissimo ricavo da iscrivere alla voce A1. del conto economico, in contrapposizione alla voce B6 in cui verrà imputato il suddetto valore netto contabile.

Altri esempi di ammortamento più elevato delle aliquote fiscali

Analogo discorso potrebbe farsi in un altro esempio, ovvero in cui, nello stesso anno, la società acquistasse un bene strumentale e lo rivendesse: tale costo, in tal caso, non dovrà essere ammortizzato in un anno, bensì considerato come costo d’esercizio.

Un altro esempio potrebbe essere quello in cui, nel penultimo esercizio di vita, la società acquistasse un bene strumentale: anche in tal caso, il costo non potrà essere ammortizzato, ma trattato come costo di esercizio.

Come si vede, quindi, le applicazioni pratiche di tale principio base dettato da OIC16 non sono affatto rare.

 

Danilo Sciuto

Lunedì 12 maggio 2025