Debiti contributivi: calano gli interessi di mora

A seguito dei provvedimenti BCE sui tassi, calano di conseguenza (a far data dal 12 giugno scorso) gli interessi dovuti sui debiti contributivi. Attenzione, i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

L’INPS ha ufficializzato il nuovo tasso d’interesse applicabile, a partire dal 12 giugno 2024, sul pagamento tardivo delle cartelle esattoriali che riguardano contributi iscritti a ruolo.

La misura degli interessi di mora, pari al 4,25%, viene rideterminata annualmente dall’Agenzia delle Entrate e si applica anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell’art. 116, comma 9 della L. n. 388/2000.

Da specificare che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

 

Gli interessi dovuti sui debiti contributivi

interessi debiti contributiviL’art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l’applicazione degli interessi di mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria 6 giugno 2024, ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) che, a decorrere dal 12 giugno 2024, è pari al 4,25%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Gli interessi di mora si applicano allorquando il contribuente, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili relative a mancato o ritardato pagamento dei contributi, oppure evasione contributiva, non abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto.

 

Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 10,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno 2024.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 12 giugno 2024, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10,25% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 10,25%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.

 

Inadempimento dei versamenti contributivi

Laddove i contributi previdenziali obbligatori non vengono versati entro i termini e con le modalità di calcolo stabilite dalla legge, si determina un’inadempienza contributiva che deve essere regolarizzata.

In assenza del tempestivo pagamento dei contributi e in relazione alla gravità dell’inadempienza si applicano, a seconda dei casi:

  • sanzioni civili;
  • sanzioni amministrative;
  • sanzioni penali.

In particolare, la sanzioni civili, in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali, hanno la funzione di rafforzamento dell’obbligo contributivo e di risarcimento del danno subito dagli enti per il mancato tempestivo pagamento di contributi.

Relativamente alle sanzioni civili possono concretizzarsi due casi:

  • omissione contributiva;
  • evasione contributiva.

Il regime sanzionatorio dell’omissione contributiva è disciplinato dall’art. 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nel caso di omesso o ritardato versamento, entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno (365 gg), nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti.

La sanzione così calcolata non può superare il 40% dell’importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.

Il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva, invece, disciplinata dall’art. 116, comma 8, lettera b), legge 23 dicembre 2000, n. 388, può essere connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.

In tal caso, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno (365 giorni), nella misura pari al 30% dell’importo dei contributi addebitati.

La sanzione così calcolata non può superare il 60% dell’importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.

La legge citata stabilisce che:

qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa” si applica il regime dell’omissione e non quello dell’evasione”.

 

Interessi di mora

Dopo il raggiungimento del tetto, sia in caso di omissione sia in caso di evasione, sul debito contributivo maturano, per ogni giorno di ulteriore ritardo nel pagamento, in ragione d’anno, gli interessi di mora, come previsto dall’art. 116, co. 9 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Nello specifico, gli interessi di mora sono dovuti in caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi.

Tali interessi maturano dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento.

 

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della già citata legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito che la riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che pertanto…

…“qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è pari all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno), a decorrere dal 12 giugno 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura definita alla medesima data.

 

Fonte: Circolare INPS n. 71 dell’11 giugno 2024.

 

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Antonella Madia

Venerdì 21 giugno 2024