Una recente sentenza, relativa al caso della opzione per la cedolare secca in caso di abitazione locata da privato a impresa, contiene delle affermazioni generali che è bene ricordare. Le circolari dell’Agenzia hanno solo funzioni direttive nei confronti degli Uffici: non possono incidere sul rapporto tributario.
Circolari Agenzia Entrate: non modificano il rapporto tributario
Il caso: cedolare secca sì o no?
La querelle è nota: secondo le entrate, l’esercizio di attività di impresa inibisce l’opzione non solo se essa viene svolta dal proprietario, ma anche se essa viene svolta dal conduttore.
NdR: sull’argomento vedi anche: Cedolare Secca su immobili utilizzati nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale: è possibile
Si tratta di una ennesima dimostrazione di interpretazione basata sul criterio di cassa piuttosto che su quello di diritto: si è voluta sfruttare una piccola incertezza normativa a favore delle casse erariali.
La Cassazione, con la sentenza 12395/2024, ha chiuso la discussione: è sufficiente che la condizione di non esercitare attività di impresa sia rispettata solo dal proprietario.
“In questo senso,
afferma la sentenza…
…depone non solo la lettera, ma anche la ratio della legge, che non è solo quella di contrastare l’evasione fiscale, ma anche quella di facilitare il reperimento di immobili ad uso abitativo (esigenza che può sorgere anche nell’esercizio delle attività imprenditoriali, arti o professioni, che sempre più spesso avvengono lontano dal luogo di residenza/sede o sono dislocate in plurimi contesti territoriali) e quella di sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare, che richiede periodiche spese di manutenzione straordinaria.
La circostanza che il regime tributario in esame avvantaggia anche il conduttore (in considerazione dell’esclusione dell’imposta di registro e dell’aggiornamento del canone) non può certo giustificare un’interpretazione dell’art. 3, comma 6, del DLgs. n. 23 del 2011, da cui derivi una riduzione dell’ambito applicativo della cedolare secca in danno del locatore, a cui è riservata la relativa scelta e che è il beneficiario principale di tale regime”.
Ma ancora più interessante del contenuto della sentenza sono alcuni tratti della stessa di carattere generale, che fa piacere leggere in un periodo storico in cui si dimentica spesso il ruolo della norma e quello della prassi.
La Corte ribadisce seccamente che:
“il fisco non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte“.
NdR. Abbiamo approfondito qui il caso relativo all’applicazione della cedolare secca
L’intervento della Cassazione sulle funzioni delle circolari dell’Agenzia Entrate
E rincara la dose quando dice:
“Solo per completezza deve sottolinearsi che l’Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte: di fronte alle norme tributarie, essa ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce mai fonte di diritto (Cass. n. 3598/2022; n. 14619/2000; Cass., SS.UU., n. 23031/2007
Conseguentemente, la Circolare dell’1.6.2011 n. 26/E [ma il discorso deve estendersi a tutte, ndr.], in quanto non manifesta attività normativa, essendo atto interno della stessa Amministrazione, è destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ed è, altresì, inidonea ad incidere sugli elementi costitutivi del rapporto tributario”.
Si ribadiscono, dunque, considerazioni di carattere generale:
- Fisco e contribuente sono pari davanti alla legge;
- la circolare (la prassi in generale) non ha (mai avuto) valenza cogente se non per i soli Uffici;
- l’erario non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte.
…principi-base che vale la pena ricordare.
NdR: potrebbe interessarti anche…
Il valore giuridico delle circolari dell’amministrazione finanziaria
Danilo Sciuto
Martedì 14 maggio 2024
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