La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6772 del 07/03/2023, ha chiarito un rilevante aspetto processuale, in tema di produzione di nuovi documenti in sede di appello. Nel processo tributario, la disposizione di cui all’art. 58, comma 2, in base al quale in grado d’appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, va ritenuta applicabile non solo allorchè tali documenti costituiscano di per sè una prova, ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari. (Giovambattista Palumbo)