L’orientamento della Cassazione è mutato negli ultimi anni con riferimento al recesso nelle società di capitali e, in particolare, nelle SRL.
Si è passati da una interpretazione estensiva – la durata ampia della società (nella fattispecie al 31 dicembre 2100) è equivalente alla durata a tempo indeterminato – ad una interpretazione restrittiva.
Termine lungo di durata delle società di capitali non consente il recesso – Argomenti esaminati:
- Recesso nella Srl: la norma codicistica
- La forma del recesso
- Decorrenza del recesso
- Il recesso ad nutum nelle società
- La durata lunga e quella a tempo indeterminato: originario orientamento
- Il pensiero delle corti di merito
- La durata lunga e quella a tempo indeterminato: attuale orientamento
- La liquidazione al socio recedente
- Allegato A – Il termine lungo di durata delle società di capitali non consente il recesso, in sintesi
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Recesso nella Srl: la norma codicistica
L’art. 2473 codice civile disciplina il recesso nella SRL, come segue:
- l’atto costitutivo stabilisce le cause di recesso dalla società e le relative modalità;
- comunque, sono cause di recesso dalla società:
- il cambiamento dell’oggetto o del tipo di società;
- la fusione o la scissione;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede all’estero;
- l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;
- il compimento di operazioni che determinano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo;
- una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci, a norma dell’art. 2468, comma 4, c.c..
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
Il precedente comma recita:“Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”.
- la fusione o la scissione;
Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento (Si veda l’art. 2497-quater, comma 1, lett. b), c.c.).
Il preavviso e il diritto al rimborso delle partecipazioni
Quando la durata della società è stabilita a tempo indeterminato, il socio può recedere dalla società in ogni momento, ma il suo esercizio deve essere manifestato con un preavviso di almeno 180 giorni.
A tal proposito, l’atto costitutivo può disporre che il periodo di preavviso sia di durata maggiore, ma non può eccedere l’anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, il quale ultimo è quantificato valutando anche il suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.
Se non c’è accordo sulla sua valutazione, la determinazione è compiuta mediante relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica, in questo caso, l’art. 1349, comma 1, codice civile:
“Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento.
Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice”.
Il rimborso delle partecipazioni collegato al diritto di recesso:
- deve essere eseguito entro 180 giorni dalla relativa comunicazione fatta alla società;
- può trovare esecuzione anche attraverso acquisto da parte degli altri soci, in proporzione alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi;
- non potendo seguire le predette strade, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale. In quest’ultimo caso, si applica l’art. 2482 (rubricato “Riduzione del capitale sociale”) c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde la sua efficacia:
- se la società revoca la del