Tra le novità introdotte con il decreto Rilancio, nella versione convertita in legge, in materia di ecobonus vi è anche quella che prevede una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Il disegno di legge di conversione del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) nella versione in dirittura d’arrivo (sarà approvata in settimana), presenta novità interessanti nelle materie “Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici”.
Vediamo di analizzare le novità alla luce del testo ormai definitivo nonché dei vari dossier pubblicati dall’Ufficio Studi della Camera dei Deputati e del Senato che hanno accompagnato l’iter di conversione in legge del decreto “Rilancio”.
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Decreto Rilancio: interventi in ambito di efficienza energetica – l’ecobonus 110%
È introdotta una disposizione che incrementa al 110% (rispetto al 65% e al 50% disposto dall’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) l’aliquota di detrazione dall’Irpef o dall’Ires spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica.
L’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta riassuntivamente di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua