La sospensione dei termini per il contenzioso tributario dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, prevista dal Decreto Cura Italia, incide sui termini ai quali si applica la sospensione di nove mesi in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti? In questo articolo proponiamo la soluzione alla difficile lettura combinata delle norme
Termini d’impugnazione (principale o incidentale) e sospensione automatica della durata di nove mesi
Per le sole controversie che siano potenzialmente definibili, l’articolo 6 del D.L. 119/2018 prevede una sospensione automatica della durata di nove mesi con riferimento a tutti i termini d’impugnazione [1], ai termini di riassunzione dei giudizi [2]e ai termini di proposizione dei controricorsi in sede di legittimità [3]che scadono tra la data del 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.
I termini per impugnare le pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per presentare controricorso che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, sono sospesi per 9 mesi.
I nove mesi di sospensione si aggiungono, dunque, ai termini ordinari.
La sospensione opera solo per le controversie che possono essere oggetto di chiusura e non influisce sui termini delle liti che non sono definibili per le quali i termini di impugnazione restano quelli ordinari.
La norma ha previsto che tutti i termini di impugnazione, anche incidentale, e di riassunzione nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 sono sospesi per nove mesi.
Si tratta di una sospensione automatica, per la quale quindi non è necessaria alcuna istanza da parte dell’interessato.
Trattandosi di un periodo di sospensione, nel termine di nove mesi deve ritenersi assorbito il periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742: di conseguenza, ad esempio, il termine con scadenza 24 dicembre 2018 è posticipato al 24 settembre 2019.
Rapporti tra sospensione termini dal 9/3/2020 al 15/4/2020 e sospensione di nove mesi
La sospensione dal 9/3/2020 al 15/4/2020, prevista dal comma 2 dell’articolo art. 83 del D.L. n. 18/2020, non incide sui termini ai quali si applica la sospensione di nove mesi recata dall’art. 6,