Esodo incentivato nel settore del credito: chiarimenti sul versamento al Fondo

L’incentivo all’esodo riservato ai lavoratori del settore del credito e del credito cooperativo è una procedura – ampliata grazie alla Legge di Bilancio 2017 – con la quale il datore di lavoro ha la possibilità di garantire un esodo anticipato di tali lavoratori anche per i periodi precedenti all’accesso ai Fondi di Solidarietà, purché il lavoratore raggiunga i requisiti pensionistici entro i sette anni successivi.

Il dubbio sorto, per la cui risoluzione è stato necessario un Interpello del Ministero de Lavoro, riguarda l’obbligatorietà o meno del versamento al fondo da parte del datore di lavoro: su tale tema si è espresso il Dicastero con l’Interpello n. 5/2019.

 

Esodo incentivato nel settore del credito: il datore è obbligato al versamento al Fondo?

Lavoro, compilazione moduli, contributi previdenzialiIl Ministero del Lavoro, con Interpello n. 5 dell’11 luglio 2019 fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di accesso alle procedure di esodo incentivato di cui all’articolo 1, commi 234 a 237 della L. n. 232/2016, Legge di Bilancio 2017.

Le disposizioni citate dettano regole in materia di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto ai lavoratori dipendenti delle aziende del credito ordinario e del credito cooperativo, ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, e più nel dettaglio con riferimento all’esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà.

 

Come funziona la facoltà di riscatto

La piena operatività di quanto stabilito con Legge di Bilancio 2017 è avvenuta con D.M. 3 aprile 2017, n. 98998, il quale si è occupato della gestione del versamento degli oneri correlati a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà, nei confronti di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei sette anni successivi.

Tale onere sarà infatti a carico del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, grazie al versamento effettuato dai datori di lavoro, con la costituzione di una specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata.

Sulla base di quanto detto finora, il Fondo di Solidarietà si occuperà del versamento di oneri correlati a:

  • periodi utili alla pensione (sia essa anticipata o di vecchiaia) che siano riscattabili ovvero ricongiungibili;
  • anche antecedenti all’accesso al Fondo di Solidarietà;

ma solo:

  • se il lavoratore raggiunge i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei sette anni successivi.

Ad ogni modo, sono destinatari dell’intervento sia coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione, sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione.

 

Procedura di esodo incentivato: la domanda a richiesta dell’interessato

Il riscatto ai fini pensionistici può essere attivato solamente su richiesta dell’interessato con oneri a proprio carico, e solamente con riferimento a periodi scoperti di contribuzione.

E infatti, l’esercizio della facoltà di riscatto o ricongiunzione da parte del datore di lavoro, si attiva sempre su domanda del diretto interessato, con la conseguenza che l’efficacia dell’operazione è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo.

Ad ogni modo la domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine del 30 novembre 2019, e l‘azienda esodante, nell’accertare i requisiti di accesso all’assegno straordinario, dovrà anche occuparsi dell’acquisizione delle informazioni e della documentazione a supporto da parte dei lavoratori.

Le domande saranno poi definite a seguito di verifica della sussistenza di tutti requisiti previsti dalla disciplina.

 

I chiarimenti del Ministero sul versamento al fondo da parte del datore di lavoro

Sono però ultimamente sorti dei dubbi con riferimento alla procedura appena segnalata.

Infatti, sebbene la L. n. 232/2016 – Legge di Bilancio 2017 – abbia previsto anche per il triennio 2017-2019 il ricorso all’assegno straordinario per il sostegno al reddito con riferimento ai dipendenti del settore di credito ordinario e credito cooperativo, è stata avanzata una richiesta di Interpello nei confronti del Ministero del Lavoro per conoscere se il datore di lavoro in tali circostanze abbia degli specifici obblighi.

Al fine di fornire una risposta, il Ministero prende in considerazione quanto chiarito con la Circolare n. 188/2017 dell’INPS. Nella circolare, l’INPS forniva le specifiche modalità per la procedura di riscatto, riconoscendo al datore di lavoro la “facoltà” di esercizio del riscatto o della ricongiunzione di periodi utili per conseguire il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia da parte dei lavoratori occupati, e non invece l’obbligo.

Infatti, per raggiungere il verdetto finale, il Ministero del Lavoro sottolinea come il riscatto ai fini pensionistici sia un istituto attivabile a istanza di parte, e quindi a discrezione dell’interessato, con oneri a proprio carico.

Di conseguenza, il riscatto ha una natura di “vero e proprio negozio bilaterale” i cui effetti giuridici discendono dalla volontà di entrambe le parti, che sono l’ente previdenziale e l’assicurato.

Si ritiene quindi che il datore di lavoro abbia la facoltà di attivare la relativa procedura, la cui reale attuazione deve però trovare concretezza all’interno dell’accordo collettivo di esodo, che andrà a individuare le specifiche condizioni, nonché i lavoratori effettivamente interessati dalla procedura.

Solo allora il datore di lavoro, una volta completata la procedura, si occuperà del pagamento dei relativi oneri al fine del riconoscimento dell’assegno straordinario in concomitanza con la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale – lo si ricorda brevemente – deve essere versato dai datori di lavoro in unica soluzione.

 

A cura di Antonella Madia

Lunedì 26 Agosto 2019