Revoca e rinuncia al mandato ad litem del difensore nel processo tributario

la gestione della cessazione del rapporto col difensore in fase di contenzioso tributario: in questo approfondimento analizziamo le modalità di revoca e rinuncia del mandato alla lite e gli effetti di tale atto sul giudizio pendente

CTverti1. Premessa

Il mandato difensivo, intercorso tra l’assistito ed il professionista, può cessare per volontà di una delle parti e la conclusione di tale rapporto avviene mediante revoca o rinuncia alla procura ad litem qualora il recesso sia posto in essere, rispettivamente, dal cliente o dal difensore.

La disciplina di tale forma estintiva è rinvenuta, principalmente, nell’art. 85 c.p.c. e, per taluni aspetti di carattere sostanziale, nell’ art. 2237 c.c..

Il contenuto letterale dell’art. 85 c.p.c. adotta, non a caso, la locuzione “procura rilevando implicitamente la natura unilaterale di detto atto, a differenza della bilateralità insita nella natura del “mandato che consiste nel contratto con il quale una parte si obbliga nei confronti di un’altra al compimento di un’attività giuridica; in effetti, la procura riguarda l’aspetto esterno, teso a rendere noto ai terzi che un determinato soggetto è dotato dei poteri di esplicare un’attività giuridicamente rilevante con effetti imputabili al soggetto che tali poteri ha conferito.

Oltre queste premesse, va sottolineata la differenza che si evidenzia nel raffronto tra la disciplina processuale della rinuncia e della revoca della procura alle liti e quella analoga per il compimento di atti di diritto sostanziale. Infatti – mentre quest’ultima fonte prevede che chi ha conferito i poteri può revocarli (e chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata – in ambito processuale, invece e per le ragioni che si spiegheranno a breve, né la revoca né la rinuncia privano il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, se non sono accompagnati dalla sua sostituzione.

Conformemente alle affermazioni del giudice di legittimità (Cass.civ. n. 10643/1997) la ragione di tale diversa disciplina risiede nel fatto che, con la procura alle liti, la parte non attribuisce al procuratore dei poteri da lei liberamente determinati, ma si limita a designare il procuratore cui attribuire lo ius postulandi, ossia un insieme di poteri già predeterminati dalla legge processuale.

2. Cenni sulla forma della revoca e della rinuncia alla procura

La revoca della procura è quel negozio unilaterale, a forma libera, con cui il rappresentato priva di efficacia la procura precedentemente conferita. La revoca può essere espressa o tacita a seconda che la volontà di revocare risulti direttamente ovvero risulti da un comportamento incompatibile con la volontà di mantenere in vita il potere rappresentativo (es. personale compimento dell’affare). La libertà della forma di cui si sta argomentando (e quindi l’ammissibilità della revoca e della rinuncia della procura anche per facta concludentia) impongono tuttavia il raggiungimento di determinati elementi di sufficienza: ad esempio, non è la sola assenza del difensore dalle udienze a far ritenere cessato il rapporto tra la parte e il difensore. Parimenti, la revoca “per facta concludentia” è corretta nel caso in cui la parte, che abbia la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore, decida di costituirsi in giudizio personalmente, nonostante abbia in precedenza conferito mandato alle liti ad altro difensore (Cass. civ. n. 19331/2014).

Certo è però che la rinuncia al mandato non può né deve essere manifestata in maniera poco chiara e tale da non essere perfettamente comprensibile da chi la riceve. Da notare, comunque, che gli ordini professionali impongono un certo rigore comportamentale, tant’è che la rinuncia infatti deve formare oggetto di una precisa, ampia e puntuale comunicazione ad hoc, che ponga il destinatario in grado di intenderne completamente il significato e le derivanti conseguenze (così Cons. Naz. Forense 30 novembre 1993, n. 158)1. A riprova della necessità della chiarezza che deve essere afferente alla rinuncia/revoca del mandato, può citarsi la conclusione assunta dalla recente sentenza della Cassazione n. 10196 del 19 maggio 2015, secondo cui la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore. In ipotesi siffatte deve, invece, presumersi che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte. Il principio secondo il quale la volontà di revocare il precedente mandato deve essere espressa, costituisce un corollario interpretativo dell’art. 1716 c.c., relativo alla natura tipicamente disgiunta del mandato ed alla conseguente necessità di provarne in concreto il carattere congiunto. La presunzione in questione non può essere superata dalla designazione di un nuovo procuratore, non potendo tale atto essere ritenuto una manifestazione tacita della volontà di revoca.

3. La perpetuatio dell’ufficio defensionale

Pe quel che riguarda l’effetto che la revoca o la rinuncia alla procura svolgono nel processo, va detto che assume un ruolo primario la sostituzione del patrocinante, con la conseguenza – come dianzi accennato – della perpetuatio dell’ufficio defensionale del professionista originario fino al momento dell’avvenuta sostituzione2.

Infatti, per esplicita conclusione della Corte di Cassazione (sent. n. 5410/2001) bisogna intendere che tale perpetuatio perduri fino a che la sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata.

A tal proposito, va rammentato che la Suprema Corte (sent. n. 21589/2009) ha precisato che il difensore, presso il quale la parte aveva eletto domicilio e a cui sia stata revocata la procura, conserva dei doveri di diligenza nei confronti della parte rappresentata, anche successivamente alla nomina del nuovo difensore, in particolare per quanto riguarda il dovere di dare comunicazione di eventuali notificazioni che abbia ricevuto successivamente alla revoca. La nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello precedente presso il quale la parte aveva eletto domicilio, infatti, non fa venir meno a carico di quest’ultimo gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, ivi compreso l’obbligo di informare il nuovo difensore dell’avvenuta notifica di sentenze emesse nei confronti della parte successivamente alla cessazione dell’incarico, poiché tale obbligo rientra nel più generale dovere di diligenza professionale cui l’avvocato è tenuto nei confronti del cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato, nonché di risoluzione consensuale del rapporto, e dalla relativa responsabilità il domiciliatario non può essere esonerato se non in virtù della prova, posta a suo carico, di avere dato notizia della notifica al nuovo difensore.

In estrema sintesi, non ci sono limiti temporali per poter esercitare la rinuncia o la revoca alla procura; l’esercizio di tale facoltà può essere adottato in ogni stato e grado del processo e, quando ciò avviene, il difensore originario non perde il c.d. ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro professionista. Tuttavia, va annotato che, in virtù del principio della perpetuatio dell’ufficio defensionale, nessuna efficacia può dispiegare, in seno al procedimento per cassazione (caratterizzato, oltretutto, da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia alla procura che il difensore del ricorrente o del controricorrente abbiano comunicato all’ufficio prima della già fissata udienza di discussione (Cass. Civ. n. 16121/2009, n. 2309/2000, n. 1596/2000).

4. Notificazione dell’impugnazione

Visti brevemente gli aspetti che rilevano intorno al rapporto tra assistito e difensore che ha rinunciato al mandato o a cui il medesimo è stato revocato, va aggiunto che anche la controparte non può essere indifferente a tale fenomeno, poiché certo è che la “disattenzione” sull’avvenuta sostituzione del difensore può comportare gravi conseguenze processuali qualora non si dovesse tenere conto l’efficace mutamento del patrocinio legale.

Infatti, va ritenuta “inesistente (e dunque non sanabile, neppure a seguito della costituzione in giudizio del destinatario della notifica stessa) la notifica dell’impugnazione, eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da altro procuratore, una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale di tale sostituzione; in tal caso, infatti, la notifica effettuata al precedente difensore si compie presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto, giacché, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte e il procuratore cessato, e questi non è più gravato da alcun obbligo, non operando la proroga che si accompagna alla semplice revoca del mandato senza la nomina di nuovo difensore (Cass. Civ. 27 luglio 2012, n. 13477; cfr, Cass. Civ., n. 3338/2009).

Diversamente, quando non è ancora intervenuta la sostituzione, la notifica dell’impugnazione deve essere effettuata al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente (Cass. civ. n. 7771/2004).

La revoca della procura o la rinuncia al mandato (non potendo svolgere, per ovvi motivi, alcun effetto nei confronti della controparte) non incidono sull’attività processuale che sia stata già svolta. Parimenti, la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello rinunciante o revocato non ha alcuna conseguenza sulla costituzione in giudizio della parte (Cass. Civ., n. 16336/2005). Questo perché, mutuandosi i principi espressi anche nel processo amministrativo, dalla rinuncia al mandato del difensore non discende alcun effetto automatico e immediato sul giudizio in corso, avuto riguardo alla applicabilità della disposizione dell’art. 85 c.p.c.(secondo cui la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore) in quanto espressione di un principio processuale di carattere generale inteso ad evitare una vacatio dello jus postulandi e quindi posto a garanzia del diritto di difesa senza soluzione di continuità3.

5. Nel processo tributario

I principi finora espressi sono pacificamente ammessi (e mutuabili) anche nel processo tributario poiché anche innanzi le commissioni tributarie, può accadere il cambio del difensore della parte, successivo a revoca o rinuncia della procura, e la mancata comunicazione processuale di tale cambio all’ufficio contraddittore.

Autorevole dottrina ha ritenuto applicabile, l’art. 85 c.p.c anche nelle liti fiscali4 pure con riguardo agli effetti sviluppati sin del momento in cui avviene la sostituzione del difensore, ma è bene sottolineare che qualche residuo dubbio può essere avanzato con riguardo al ricorso, invece, all’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 secondo cui le variazioni del domicilio hanno effetto solo dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Commissione o alle parti costituite la denuncia di variazione.

12 maggio 2016

Antonino Russo

1 Una volta revocata la procura, il difensore, ricevute le sue spettanze, deve riconsegnare al cliente la documentazione relativa al suo caso.

2 Sul tema dell’inefficacia della rinuncia del difensore alla procura nei confronti dell’altra parte finché non ne sia avvenuta la sostituzione ved.si Trib. Roma, 25 settembre 2006

3 T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 26-02-2015, n. 383.

4 C. Glendi, Nuove disposizioni generali del codice di procedura civile e processo tributario, in “Corriere tributario” n. 32 del 2010, pag. 2561.