Cos’è il VIES e cosa fare se un numero di partita IVA non è valido. L'onere probatorio delle cessioni intracomunitarie

VIES, operazioni intracomunitarie e onere probatorio: cosa conviene fare se il sistema rileva che il numero di partita IVA della controparte non è valido?

sentenza tributariaLa Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 1431/5/15 del 3 settembre 2015, ha espresso importanti considerazioni in tema di disciplina delle operazioni intracomunitarie.

La pronuncia rappresenta l’occasione per evidenziarne i tratti salienti, in particolare sotto il profilo degli oneri probatori.

I giudici di merito hanno dunque stabilito che anche nel caso in cui la società estera, a cui l’auto sia stata consegnata, risulti cessata, laddove la società italiana abbia esaminato la banca dati Vies, esportato l’auto al domicilio estero, con trasporto effettuato da ditta specializzata e cancellato al Pra la macchina, considerato che gli acquirenti di auto usate di altro Paese comunitario pagano l’lva nel paese nel quale viene immatricolata I’auto, l’accertamento Iva non è fondato.

L’auto del resto, prima di essere trasportata all’estero, passa in Dogana, che ne certifica la consistenza e la natura di auto nuova, con conseguente esenzione dell’imposta.

Solo laddove dall’esame delle cessioni comunitarie non emerga la prova del trasporto o comunque della consegna della merce al cliente comunitario formalmente destinatario della merce, l’Ufficio, potrà dunque provvedere a quantificare il volume delle cessioni fatturate, ritenendole prive dei requisiti della non imponibilità Iva ex art. 41 del DL 331/93.

Vero è che compete al contribuente (cedente) l’onere di dimostrare , nei confronti dei rilievi mossi dall’Amministrazione Finanziaria, l’effettività dei rapporti commerciali intracomunitari, ma una volta fatto, come nel caso di specie, tale tipo di prova sarà sufficiente a superare la contestazione.

Tra i controlli da fare, come evidenzia anche la sentenza in commento, vi è senz’altro l’accesso alla banca dati Vies.

 

 

Il sistema VIES. cos’è

operazioni intracomunitarie e iscrizione al VIESMa che cos’è il sistema VIES (VAT Information Exchange System – sistema di scambio di informazioni relative all’IVA) ?

Si tratta di uno strumento elettronico per la trasmissione di informazioni relative alla identificazione IVA (ossia alla validità del numero di partita IVA) delle imprese registrate ai fini IVA nell’UE. Grazie al VIES sono appunto anche trasmesse informazioni relative alle forniture intracomunitarie (esenti da IVA) .

Le informazioni relative ai dati di identificazione IVA sono raccolte dalle amministrazioni nazionali e inserite nelle banche dati: ciò vale anche per le forniture intracomunitarie dichiarate sugli “elenchi riepilogativi”.

I dati sono forniti in tempo reale. Per ogni richiesta è trasmesso un messaggio allo Stato membro che ha attribuito il numero di partita IVA, con cui si chiede se il numero inserito sia valido.

Cosa fare allora se il sistema rileva che un numero di partita IVA non è valido?

In primo luogo occorrerà verificare se il numero fornito dal cliente è corretto (numero di caratteri, lunghezza e prefisso del paese esatti).

Sul sito della Commissione si può infatti controllare in tempo reale la validità della partita IVA sulla base delle basi dati aggiornate dagli Stati membri. In pratica, quando si verifica una partita IVA, si controlla la base dati dello Stato membro.

Se il numero inserito continua a non essere valido, anche dopo la verifica, il cliente andrebbe invitato a mettersi in contatto con la sua amministrazione fiscale per chiedere l’aggiornamento dei dati nel sistema VIES.

Per effettuare una fornitura intracomunitaria senza addebitare l’IVA bisognerebbe quindi assicurarsi che la persona alla quale si forniscono le merci sia soggetto passivo in un altro Stato membro e soprattutto che le merci di cui trattasi siano uscite, o stiano per uscire dal proprio Stato membro.

Ciò che dunque sarà fondamentale è che la società verificata sia in grado di esibire documentazione comprovante il trasferimento fisico della merce fuori dal territorio nazionale, come ad esempio le lettere di vettura internazionale (CMR) controfirmate dalla ditta acquirente. Solo in mancanza di tale prova sarà dunque possibile recuperare l’IVA in capo alla cedente, all’aliquota propria dei beni ceduti, trattandosi, per presunzione di legge, di cessioni effettuate nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 7 del D.P.R. 633/1972.

Nel sistema delineato dall’art. 41, D.L. 30.8.1993, n. 331, infatti, le operazioni configurabili quali cessioni intracomunitarie devono presentare, oltre ad un requisito soggettivo, un requisito oggettivo, costituito appunto dalla cessione del bene a titolo oneroso e l’ulteriore requisito della cosiddetta territorialità, in base al quale i beni devono essere trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro.

L’onere di provare l’esistenza dello scambio intracomunitario è peraltro, in tali casi, sicuramente a carico del contribuente, anche in ragione del principio generale secondo il quale l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto, che legittimano la deroga al normale regime impositivo, è sempre a carico di chi detta deroga invochi.

Sicché, in presenza della disciplina che prevede in via ordinaria l’assoggettamento ad IVA delle cessioni, incombe sul soggetto che intenda fruire del regime di non imponibilità, previsto per la cessione intracomunitaria, la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti essenziali per la configurazione dell’invocata fattispecie non imponibile.

E, poiché per l’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, la c.d. territorialità è elemento costitutivo della cessione intracomunitaria, in assenza di detto elemento (o comunque della sua prova), non può farsi applicazione del trattamento di non imponibilità.

Sul tema, anche la Corte di Giustizia comunitaria ha peraltro, più volte (vedi C-146/05 causa “Al.Co., C-184-05 causa “Tw.In. e C-409/04 causa “Te.”), espresso il principio generale secondo il quale l’onere della prova che i beni siano stati transitati in altro Stato membro ricade sul fornitore.

 

La Corte di Giustizia ha infatti in particolare affermato che

sentenza corte di giustizia europea“l’esenzione della cessione intracomunitaria diventa applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente e quando il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione e trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione”

(cfr: sentenza del 27.09.2007, C-409/04, punto 42; nello stesso senso: sentenza del 27.9.2007, C-184/05, punto 23).

 

Laddove dunque venga fornita, come nel caso all’attenzione dei giudici di merito nella sentenza in commento, la dimostrazione dell’elemento costitutivo della territorialità, il cui assolvimento, ai sensi dell’art. 41 citato, è onere essenziale ai fini della configurazione della fattispecie, si è senz’altro in presenza di cessione intracomunitaria.

A fronte pertanto di rilievi che disconoscono la condizione di non imponibilità, tali rilievi saranno destinati a cadere laddove il contribuente provi, con una qualsiasi, idonea, documentazione, avente carattere di certezza ed incontrovertibilità, l’avvenuto trasferimento fisico della merce all’estero.

Prova, peraltro, in realtà neppure troppo complessa, visto che, nella pratica commerciale, la prova del trasferimento dei beni può essere agevolmente fornita con una serie di mezzi.

Così accade, per esempio, con il documento di trasporto internazionale doganale “CMR”, firmato sia dal trasportatore, per presa in carico della merce, sia dal destinatario, per ricevuta (la cui copia può essere richiesta al cliente comunitario con attestazione della ricevuta della merce).

Ed ancora, nel caso non si riesca ad avere copia del CMR firmato dal destinatario, può provvedersi all’invio di un fax al cliente estero, richiedendo allo stesso di confermare, stesso mezzo (anche semplicemente con firma in calce al fax ricevuto), la ricezione della merce, con riferimento alla specifica fattura.

In mancanza invece di tale dimostrazione, del tutto legittimamente l’Ufficio potrà ritenere lo scambio avente carattere nazionale e procedere quindi al recupero dell’IVA.

 

 

7 febbraio 2016

Giovambattista Palumbo