La prova dell’avvenuta notifica è a carico dell’Ufficio che deve esibire copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, altrimenti se manca l'avviso di ricevimento la notifica è inesistente

la prova dell’avvenuta notifica dell’atto è a carico del Fisco che deve esibire obbligatoriamente copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata

La prova dell’avvenuta notifica è a carico dell’ufficio che deve esibire copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, attesa l’inutilizzabilità della schermata tratta dal sito delle Poste italiane che attesta l’avvenuta consegna al destinatario.

Quanto precede è contenuto nella sent. n. 3150/2015 della CTP di Bari da cui emerge che la prova dell’avvenuta notifica avviene con la produzione in giudizio quanto meno di copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, non essendo ammissibile la produzione di mezzi equipollenti.

Notifica degli atti tributari

La procedura di notifica degli atti tributari è disciplinata dagli artt. 137 e ss. C.p.c., così come stabilisce l’art. 16, c 2, del D.Lgs. n. 546/1992, recante disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni. Quest’ultima disposizione richiama l’art. 60, c. 1, lett. a, del Dpr n. 600 del 1973, secondo cui la notifica degli atti previsti per legge, deve essere effettuata eseguita secondo le norme delle disposizioni contenute nel C.p.c..

Le notifiche possono eseguirsi, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche mediante il messo comunale o di messo speciale autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza, che pone in essere le medesime forme attuate dall’ufficiale giudiziario (cfr. Cass, SU, 9 novembre 2009, n. 23677).

Tutte le parti processuali possono effettuare le notificazioni “direttamente a mezzo del servizio postale”, giusta quanto disposto dall’art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 546/1992.

Infatti in modo alternativo alla procedura di notifica c.d. brevi manu, è possibile eseguire le notifiche mediante il servizio postale con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. La notifica a mezzo del servizio postale, che trova ampia applicazione nel rito tributario, non si esaurisce con la spedizione dell’atto, bensì si perfeziona con la consegna del relativo plico al soggetto destinatario. L’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 Cpc. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita (Cass. n. 13639 del 2010).

L’art. 140 Cpc stabilisce, altresì, che in caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso la notifica è valida se il soggetto che la esegue comprova l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa al destinatario.

Nel caso in esame il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’accertamento, ha eccepito la nullità della notifica in quanto l’ufficio ha esibito copia fotostatica dell’avviso di ricevimento e non la copia della relata di notifica. L’inesistenza della notifica deriverebbe dalla mancato invio della raccomandata di avviso di avvenuta consegna, a nulla rilevando l’esibizione da parte dell’Ufficio dell’interrogazione della Banca dati di Poste italiane che non attesterebbe l’avvenuta spedizione della raccomandata.

I giudici hanno affermato che “l’Amministrazione finanziaria assolve pienamente l’onere della prova su di essa incombente in merito alla regolarità della notifica, ai sensi dell’art. 2697 c.c., con la produzione in giudizio quanto meno delle copie degli avvisi di ricevimento, non essendo ammissibile la produzione di mezzi equipollenti (cfr. Cass nn. 16184/2009, 13639/2010)”. Alla mancanza dell’avviso di ricevimento non è possibile sopperire producendo la schermata “dove quando” tratta dal sito delle Poste italiane da cui si ricava che l’atto è stato consegnato al destinatario.

Non è sufficiente, quindi, provare da parte dell’ufficio la spedizione di tale raccomandata al destinatario ma deve risultare anche il deposito della cd ricevuta di ritorno.

L’avviso di ricevimento rappresenta, infatti, l’unico documento idoneo a dimostrare sia l‘avvenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data della stessa, che l’identità della persona nelle cui mani è stata eseguita; la mancata esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata determina l’inesistenza e non la mera nullità della notificazione

La CTP, attesa l’inutilizzabilità ai fini della prova della citata schermata ricavabile dal sito delle Poste italiane, ha accolto il ricorso annullando l’accertamento.

 

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che nelle notificazioni eseguite a mezzo posta, relativamente al momento di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, l’unico documento che dimostri la consegna e la sua data è l’avviso di ricevimento, la cui produzione in giudizio grava sulla parte notificante, e alla cui mancanza non è dato supplire con atti equipollenti, quali la dichiarazione rilasciata dal dirigente dell’ufficio postale (Cass, n. 14861/2012).

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento è l’unico documento che comprova l’avvenuta consegna; la mancata produzione di detto avviso non determina la nullità ma l’inesistenza della notifica Se la parte non esibisce l’avviso di ricevimento della raccomandata del ricorso per cassazione e non esercita attività difensiva, il ricorso è inammissibile (Cass n. 425/2013; cfr. Cass., SU, n. 627/2008; n. 13639/2009).

9 aprile 2015

Enzo Di Giacomo