Il nuovo tributo comunale sui rifiuti: TARES

dal 2013 cambierà nuovamente la gestione della “tariffa rifiuti” ed il nuovo tributo si chiamerà TARES: ecco le principali novità previste

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sarà applicato in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il nuovo tributo sarà corrisposto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale.

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Il Decreto Semplificazioni fiscali ha introdotto importanti novità in materia.

 

Che cosa è la TARES

L’art. 14 del D.L. n. 201/2011 (Decreto Monti) ha introdotto il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi, denominato “TARES”, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati allo smaltimento e dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni.

La nuova tassa sui rifiuti e sui servizi viene introdotta per accorpare in un’unica tassa le diverse fasi della gestione dei rifiuti; indirizzato a tutti i destinatari ed utenti potenzialmente in grado di produrre rifiuti, l’istituzione del nuovo tributo mira a pervenire ad un unico prelievo nel tentativo, quindi, di semplificare il processo di imposizione sui rifiuti che finora aveva visto distinto il prelievo tra settore privato e residenziale e commerciale. In tal modo avremo un’unica tassa sia per la gestione, sia per la raccolta, che per lo smaltimento. L’art. 14 del Decreto Monti contestualmente ha provveduto ad abrogare, a partire dal 1° gennaio 2013, la tariffa sui solidi urbani (D.Lgs. 507/1993), la tariffa di igiene ambientale (D. Lgs. 22/1997), nonché la tariffa integrata (D. Lgs. 152/2006). Pertanto, a decorrere dalla entrata il vigore del nuovo tributo (1° gennaio 2013) vengono, di fatto, soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

La tariffa è composta da:

  1. una quota che è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti;

  2. una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti allo scopo di coprire tutti i costi.

 

La prima rappresenta la “componente servizi” del nuovo tributo, che sarà calcolata in base al valore dell’immobile attraverso un’aliquota comunale; la seconda, rappresenta la “componente rifiuti” e dovrà essere proporzionata alle “quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotte per unità di superfiche, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte”.

 

Chi è obbligato al pagamento

Il nuovo tributo è dovuto:

  • da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

  • da chiunque occupi o detenga i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

 

Di particolare importanza è capire, nell’ambito dei diritti soggettivi che insistono sul singolo bene, chi sia effettivamente il soggetto obbligato al pagamento. Il driver per capire il soggetto obbligato è il possesso e non la proprietà come avviene per l’attuale Tia o Tarsu.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

 

Criteri di determinazione del tributo.

Il tributo si pagherà ad anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento comunale.

I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro dell’economia e del Ministro dell’Ambiente. Tale regolamento si applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore.

In via transitoria, dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999 recante norme per la rielaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui D.P.R. n. 138/1998. Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d’ufficio le superfici che risultano inferiori a tale percentuale, dandone comunicazione agli interessati.

Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per determinare la superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 70, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa dove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Come si è detto, la tariffa è composta sia da una quota destinata a coprire il costo del servizio, sia da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, in modo da poter arrivare ad una copertura integrale dei costi. Il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura del 30% nel caso di:

  • abitazioni con unico occupante;

  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;

  • abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero;

  • fabbricati rurali ad uso abitativo.

 

Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione dello 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. I Comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona dove è ubicato.

 

La novità apportata dal Decreto delle Semplificazioni fiscali

Il decreto sulle Semplificazioni Fiscali (D.L. n. 16/2012) è intervenuto, modificandone il regime al titolo II, art. 6, nell’ottica di efficientamento dell’azione di certificazione dell’amministrazione tributaria.

Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il D.L. n. 16/2012, si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati, su richiesta del Comune, le dichiarazioni di aggiornamento catastale suddette. Pertanto, al fine di rendere disponibile ai comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si stabilisce che, in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, venga determinata unasuperficieconvenzionale, dall’Agenzia del Territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Al fine di rendere disponibile ai Comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità (art. 6. co. 2).

 

28 marzo 2012

Maria Benedetto