Nell’ipotesi di applicazione del reverse charge, la doppia registrazione ai fini Iva della fattura come acquisti e come vendite – previa integrazione dell’imposta – ha lo scopo sostanziale di far emergere le operazioni imponibili, con la contestuale liquidazione dell’imposta dovuta direttamente dal cessionario. Tali adempimenti hanno natura sostanziale e non formale, pertanto se non eseguiti comportano la sanzione fiscale: lo ricorda Fiscoogi.it prendendo spunto dall’Ordinanza di Cassazione n. 31274 del 6 dicembre 2024.
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