Più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Ciò accade anche nel caso in cui una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale, mentre le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie, cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Una prestazione dev’essere considerata accessoria e non principale quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore. Ne consegue che, se per i servizi di intermediazione resi da un soggetto italiano ad altro soggetto di altro Stato membro della UE, trova applicazione l’esenzione da IVA, sono esentati dall’imposta anche i servizi accessori
Più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Ciò accade anche nel caso in cui una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale, mentre le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie, cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Una prestazione dev’essere considerata accessoria e non principale quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore. Ne consegue che se per i servizi di intermediazione resi da un soggetto italiano ad altro soggetto di altro Stato membro della UE trova applicazione l’esenzione da IVA, sono esentati dall’imposta anche i servizi accessori.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 17836 del 06/07/2018, ha risolto una questione particolarmente delicata, quale quella del trattamento Iva dei servizi e prestazioni accessorie.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto dalla società contribuente nei confronti della sentenza della CTP di Milano, che aveva a sua volta rigettato l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento, con il quale venivano riprese a tassazione somme a titolo di IVA relative all’anno d’imposta 2004, con conseguenti sanzioni per mancata emissione di fatture e per dichiarazione contenente un’imposta inferiore a quella dovuta.
L’IVA ripresa a tassazione riguardava i servizi di marketing, amministrativi e tecnici di assistenza post vendita, fatturati a società appartenente al medesimo gruppo del quale faceva parte la ricorrente e da questa remunerati sulla base di ragionevoli costi operat