Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute con l’Oridinaza del 29/01/2025 n. 2098 sulla competenza per i conteziosi sul pignoramento dei crediti fiscali. In caso di pignoramento “diretto” di crediti tributari verso terzi la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda. Il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del “petitum sostanziale“, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio.
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria, inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale, verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o comunque fino al momento dell’atto esecutivo.
Alla giurisdizione ordinaria spetta invece la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo, nonché sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria successivi all’epoca della notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o all’atto esecutivo. (Giovambattista Palumbo)