La Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la Sentenza n. 45624 del 13/10/2023, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di rapporto fra operazioni infragruppo e bancarotta fraudolenta.
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il concetto di gruppo di società ha solo valenza finanziaria e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società. Per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo, invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l’esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l’interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata. (Giovambattista Palumbo)